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VG19.0351 04/05/2019
PMI: Nuove regole per accedere al Fondo Centrale di Garanzia
canale: Credito Finanza Assicurazioni

Dopo due anni di attesa dal 15 marzo 2019 le nuove disposizioni operative del Fondo Centrale di Garanzia (FCG) sono entrate in vigore. Le modalità di fruizione del principale strumento di sostegno all’accesso del credito del sistema bancario italiano sono significativamente cambiate.



Approfondimenti
Soggetto erogatore Fondo Centrale di Garanzia (FCG) con risorse della Regione Veneto
Utenti PMI
Avvio 15 marzo 2019
ScopoMigliorare l’utilizzo delle risorse pubbliche destinate al sostegno al credito bancario per il tramite del FCG.

Le principali novità del nuovo regolamento

· Nuovo modello di rating che sostituisce il precedente modello basato su scoring di bilancio che consente il calcolo della Probabilità di Insolvenza (PD) e l’attribuzione di una conseguente classe di merito;
· Accesso automatico per tutte le aziende richiedenti che presentino una PD non superiore al 9,43%;
· Criterio di proporzionalità delle garanzie rispetto al rating: più è bassa la probabilità di insolvenza assegnata all’azienda (quindi un elevato standing creditizio), tanto più contenuta è la percentuale di garanzia offerta. Le percentuali partono dal 30% fino ad un massimo del 60%;
· Godono della garanzia massima, pari all’80%, indipendentemente dalla fascia di merito loro attribuita, le operazioni:
        a. con destinazione “programma di investimenti” (che verrà poi sottoposto e verifica e rendicontazione);
        b. per finanziamenti “Nuova Sabatini” (che verrà poi sottoposto e verifica e rendicontazione);
        c. inoltrate da PMI Innovative per qualsiasi destinazione.
· Sono automaticamente ammesse senza calcolo di rating e con copertura massima 80%:
        a. Le start-up innovative e ospitate presso incubatori certificati;
        b. Le operazioni di microcredito;
        c. Le operazioni finanziarie di importo ridotto (fino a 25.000 euro) per singolo beneficiario;
        d. Le operazioni collegate alla misura “Resto al Sud”.
· Plafond di 2,5 mil/euro per tutti i beneficiari, senza limitazioni, tenuto conto delle somme originariamente impegnate e dei rimborsi nel frattempo intervenuti;
· Avvio della nuova misura del Rischio Tripartito per tutte le operazioni fino a 120.000 euro. La garanzia per questi interventi dovrà sempre passare per un Consorzio Fidi che garantirà la banca per il 67% dell’importo del prestito. Il FCG garantirà a sua volta il Consorzio per il 50%. In questo modo il rischio dell’operazione è suddiviso in maniera equa in tre parti fra Banca prestatrice, Consorzio, FCG. Queste operazioni non sono sottoposte al calcolo del rating e vengono ammesse automaticamente;
· Operatività più versatile per i Consorzi Fidi. Ferme restando le percentuali di copertura previste dal FCG all’interno delle singole fasce di merito che non potranno cambiare, i Consorzi Fidi potranno scegliere di innalzare le percentuali di copertura in qualsiasi classe portandole anche fino all’80% a favore della banca ed a loro maggiore rischio (1);
· E’ stata instaurata una commissione di mancato perfezionamento della garanzia deliberata di 300 euro, che dovrà essere pagata dal soggetto richiedente.



NOTE

(1) Sulla base di precisi indici patrimoniali individuati dalle disposizioni operative, i Consorzi Fidi potranno essere “autorizzati” (cd. Garanti Autorizzati) a fruire della controgaranzia del FCG sul 100% della loro garanzia prestata alla banca. In sostanza l’istituto di credito potrà de-ponderare ai fini del Patrimonio di Vigilanza l’intera garanzia prestata dal Consorzio Fidi, in quanto in caso di insolvenza del Consorzio risponderà direttamente dell’importo il FCG. Il fattore di ponderazione “zero” ricordiamo che deriva dal fatto che FCG gode dell’intervento di Ultima Istanza dello Stato Italiano che funge da “garante estremo” dell’intera operazione finanziaria. Questa possibilità non è a disposizione dei Consorzi che non sono “autorizzati”. Essi potranno fruire solo della riassicurazione (non della controgaranzia): la banca potrà de-ponderare solo la quota della garanzia offerta dal Consorzio che è coperta dal FCG e non l’intera garanzia offerta dal Consorzio come con i Garanti Autorizzati.


Link ad altri documenti
Notizia n. VG17.1083 del 02/10/2017
Sito FCG - Sezione Normativa e Modulistica


Per informazioni
Massimiliano Ciarrocchi
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