|
VG19.0154 02/08/2019
Accise: nuovi modello e software per la dichiarazione di consumo per l’energia elettrica
canale: Fisco
|
L’Agenzia delle Dogane ha reso disponibili il modello ed il software di compilazione per la dichiarazione annuale dei consumi di energia elettrica per l’anno 2018. L’eventuale saldo a debito dell’accisa, risultante dal conguaglio della dichiarazione si versa entro il 18 marzo 2019, mentre la dichiarazione va trasmessa entro il 1° aprile 2019.
|
Approfondimenti
L’Agenzia delle Dogane ha pubblicato sul proprio sito Internet (Sezione “Accise”, cartella “Dichiarazione di consumo per l’energia elettrica ed il gas”) il modello (Mod. AD-1), le istruzioni ed il software per la dichiarazione annuale relativa ai consumi di energia elettrica per l’anno 2018, e li ha presentati con i seguenti documenti di prassi, allegati in calce:
- la Circolare n.10/D del 20.12.2018; e con
- la Nota n. 128747/RU del 26.11.2018.
Il software consente la redazione su file, il salvataggio dei relativi dati, la trasmissione e la stampa della dichiarazione.
Nel rinviare per i dettagli sulla compilazione della dichiarazione, alle istruzioni ufficiali, parimenti allegate alla notizia, ricapitoliamo i principali aspetti dell’adempimento.
1) Soggetti tenuti all’adempimento
Devono provvedere alla trasmissione della dichiarazione dei consumi dell’energia elettrica, in particolare, i seguenti “soggetti obbligati” (art.53, D.Lgs. n.504/1995, Testo unico delle accise, TUA):
- le imprese che cedono energia elettrica ai consumatori finali, titolari di autorizzazione rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sulla sede legale (i cosiddetti “venditori”: comma 1, lett.a) dell’articolo citato);
- le imprese che producono energia elettrica per uso proprio (le “officine di produzione”; comma 1, lett.b) );
- le imprese che acquistano per uso proprio e liquidano l’accisa sui propri consumi (le “officine d’acquisto”; comma 1, lett.c), c-bis); comma 2, lett.a), lett.b) ).
Le due ultime tipologie di imprese risultano entrambe titolari di una licenza di esercizio, rilasciata dall’Ufficio delle Dogane competente sull’impianto. Le istruzioni ricordano, per l’officina di acquisto, che l’obbligo di essere titolari di licenza è previsto in presenza di prelievi con potenza disponibile sopra la soglia dei 200 kW, a cui seguono impieghi soggetti a diversa tassazione (art.53, co.1, lett.c), TUA), oppure se l’energia elettrica destinata ai propri fabbisogni è acquistata direttamente alla borsa elettrica (in base all’art.3, comma 13, lett.a), del D.L. n.16/2012, che ha aggiunto una nuova figura di soggetto obbligato a quelle già previste dall’art. 53, TUA).
Sono esonerati dall’adempimento i “soggetti obbligati” che versano anticipatamente l’imposta dovuta sotto forma di “canone di abbonamento annuale” (di norma, entro il mese di gennaio di ciascun anno; art.56, co.5, TUA).
2) Termini e modalità dell’adempimento
La dichiarazione di consumo deve essere trasmessa per mezzo del Servizio telematico dell’Agenzia delle Dogane (previa l’abilitazione prevista), entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (art.53, co.9, TUA). Per il 2019, il termine cade di domenica e s’intende prorogato al lunedì successivo, 1° aprile 2019 (infatti, i versamenti e gli adempimenti, anche solo telematici, che scadono il sabato o in un giorno festivo, sono sempre rinviati al primo giorno lavorativo successivo; questo, secondo l’art.7 D.L. n.70/2011 convertito con modificazioni dalla legge n.106/2011).
Dal 1° gennaio 2019, non è più possibile, neanche in via eccezionale, la presentazione delle dichiarazioni in formato cartaceo.
Il versamento del saldo a debito dell’accisa sui consumi di energia elettrica, risultante dal conguaglio esposto nella dichiarazione annuale, si effettua entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento (art.56, co.1, TUA); per l’anno 2019, il termine cade di sabato ed è prorogato a lunedì 18 marzo 2019. Se, viceversa, il calcolo eseguito nella dichiarazione manifesta un credito, questo si scomputa dai versamenti delle rate d’acconto dovute per l’anno in corso.
3) Il Modello AD-1 per l’energia elettrica nella “versione 2019”
Le istruzioni individuano i quadri della dichiarazione che, ricorrendone i presupposti, devono essere predisposti, in relazione a tre tipologie di soggetti, vale a dire:
1. il soggetto obbligato con licenza: l’operatore esercente un’officina elettrica di produzione o di acquisto (art.53, comma 2, lett.b) e c), TUA); questa tipologia è ulteriormente distinta in
- Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente; ed in
- Altre officine, per gli altri casi di produzione o acquisto di energia elettrica per usi propri soggetti all’accisa.
Il caso tipico di “officina di produzione da fonti rinnovabili per uso esente” è quello del titolare di licenza per l’esercizio di un impianto fotovoltaico, con potenza disponibile superiore a 20 kW, che utilizza l’elettricità auto-prodotta per proprie esigenze, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni;
2. il soggetto obbligato con autorizzazione: l’operatore che fattura l’energia elettrica ai consumatori finali (art.53, comma 1, lett.a), TUA); infine,
3. il soggetto non obbligato: il soggetto che produce e cede energia elettrica non ai consumatori finali, oppure che ne effettua il trasporto (o “vettoriamento”) (art.53-bis, TUA).
La tabella seguente, inclusa nelle istruzioni del modello come negli anni passati, indica i quadri da compilare in base alla tipologia di operatore, in cui l’impresa ricade:
Dichiarante | Attività/Tipo impianto | Quadri |
Soggetto
obbligato
con licenza | Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente | A, G, L |
Tutte le officine di produzione se non ricadenti nelle “Officina di produzione da fonti rinnovabili uso esente” | A, B, C, E, G, J, L, M, P, Q |
Officina d’acquisto per uso proprio | B, C, E, H, J, L, M, P, Q |
Officina d’acquisto per rivendita | B, C, E, H, I, J, L, M, K, P, Q, R, S, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori |
Officina di produzione + officina d’acquisto per uso proprio | A, B, C, E, G, H, J, L, M, P, Q |
Soggetto obbligato con Autorizzazione | Vendita al consumatore finale | I, J, L, M, K, P, Q, R, S, Elenco clienti agevolati, Elenco propri fornitori |
Soggetto non obbligato | Officina di produzione | A, G |
Rete di trasporto/distribuzione | G, H |
Le istruzioni descrivono in dettaglio il contenuto dei quadri indicati ed i presupposti che richiedono la compilazione di ciascuno di questi.
La Nota delle Dogane n. 128747/RU del 26.11.2018 segnala, tra l’altro, che, nella versione 2019 del modello AD-1 della dichiarazione, nei quadri G (energia elettrica ceduta) e I (energia elettrica fatturata) è stata inserita la richiesta del codice catastale del comune dove insiste l’impianto (officina elettrica, rete di trasporto o di distribuzione) a cui si riferisce la movimentazione dichiarata. In particolare, con riguardo al quadro G-“ENERGIA ELETTRICA CEDUTA”, viene richiesto di distinguere, per le tipologie di cessione “A” (cessione a consorziati/consociati), “B” (vettoriamento), “C” (cessione ad altra officina elettrica), le quantità trasportate verso altre infrastrutture (reti di trasporto e di distribuzione) che vengono così individuate anche mediante l’indicazione del codice catastale del comune dove sono localizzate.
Con riguardo, invece, al quadro I-“ENERGIA ELETTRICA FATTURATA”, l’indicazione del codice catastale del comune viene richiesta per individuare la rete di distribuzione attraverso la quale avviene la fornitura di energia elettrica per le tipologie di fornitura “L” (fornitura a consorziati/consociati) e “M” (fornitura al consumo), oppure per individuare l’officina elettrica delle ditte acquirenti per uso proprio, per la tipologia di fornitura “Q” (fornitura ad acquirenti per uso proprio: soggetti obbligati ex art.53, co.1, lett. c e c-bis e co.2, Dlgs n.504/1995).
4) Aliquote dell’accisa sull’energia elettrica nel 2018.
Dal 1° giugno 2012 (DL n.16/2012, art.3-bis, commi 3 e 4), l’accisa applicata ai consumi per qualsiasi uso, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, è strutturata su di un sistema di aliquote differenziate in base all’entità dei consumi: in particolare,
a. per consumi fino a 1.200.000 kWh mensili:
1. sui primi 200.000 kWh consumati nel mese, si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2. sui consumi che eccedono i primi 200.000 kWh consumati nel mese e che non sono superiori a 1.200.000 kWh, si applica l'aliquota di euro 0,0075 per kWh;
b. per consumi superiori a 1.200.000 kWh mensili:
1. sui primi 200.000 kWh consumati nel mese, si applica l'aliquota di euro 0,0125 per kWh;
2. sui consumi ulteriori, si applica un'imposta in misura fissa pari ad euro 4.820.
Ricordiamo che l’Agenzia delle Dogane ha precisato (Nota n.RU-62488, 31 maggio 2012), che, per l'applicazione dell'aliquota di euro 0,0075 al kWh, oppure dell’imposta in misura fissa di euro 4.820 sul consumo mensile, gli operatori devono trasmettere all’Ufficio, entro il giorno 20 di ogni mese, i dati relativi al consumo del mese precedente. Tale obbligo informativo insorge al superamento del primo scaglione di consumo mensile (200.000 kWh) per poter applicare l’aliquota nella misura di euro 0,0075 per kWh (consumi mensili fino 1.200.000 kWh) o l’imposta in misura fissa pari ad euro 4.820 (consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh).
Rammentiamo che la normativa prevede la “esenzione” dalla tassazione per “l’energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ai sensi della normativa vigente in materia, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni” (art.52, co.3, lett.b), TUA). I consumi esenti dall’accisa si indicano al quadro L; in particolare, quelli relativi all’energia prodotta con impianti di oltre 20kW, azionati da fonti rinnovabili, sono esposti al rigo L6.
|
|
|