Approfondimenti
La Commissione Europea, con il Regolamento UE:
-) del 22 marzo 2021 n. 485 (GU CE serie L del 23/03/2021 n. 100), ha rinnovato con modifiche l’autorizzazione all’utilizzo:
*) dell’olio essenziale di zenzero estratto da Zingiber officinale Roscoe, nei mangimi destinati a tutte le specie animali;
*) dell’oleoresina di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe, nei mangimi destinati ai polli da ingrasso, alle galline ovaiole, ai tacchini da ingrasso, ai suinetti, ai suini da ingrasso, alle scrofe, alle vacche da latte, ai vitelli a carne bianca (sostituti del latte), ai bovini da ingrasso, agli ovini, ai caprini, ai cavalli, ai conigli, ai pesci e agli animali da compagnia;
*) della tintura di zenzero estratta da Zingiber officinale Roscoe, nei mangimi destinati ai cavalli e ai cani.
Con il provvedimento in questione, che entra in vigore il 12 aprile 2021, la Commissione Europea ha autorizzato, secondo le condizioni ivi previste, l’impiego di detto preparato nei citati mangimi sino al 12 aprile 2031, classificandolo nella categoria “additivi organolettici” e al gruppo funzionale “aromatizzanti”. Le sostanze autorizzate in questione, non devono essere usate nell’acqua di abbeveraggio.
Infine, il Regolamento in questione, nell’abrogare la precedente autorizzazione, prevede anche che:
*) le sostanze le premiscele contenenti tali sostanze, prodotte ed etichettate prima del 12 ottobre 2021, conformemente alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
*) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono dette sostanze, prodotti ed etichettati:
§) prima del 12 aprile 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare;
§) prima del 12 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 12 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
-) del 23 marzo 2021 n. 505 (GU CE serie L del 24/03/2021 n. 102), ha revocato l’autorizzazione all’impiego dell’acido fosforico 60 % su substrato di silice nei mangimi destinati a tutte le specie animali, in vista del fatto che l’Autorità europea per la sicurezza alimentare non è stata in grado di poter formulare un parere sulla sicurezza e sull’efficacia della sostanza a fronte della mancato invio, da parte del produttore, di apposite ulteriori documentazioni tecniche a corredo della domanda di richiesta di rinnovo dell’autorizzazione.
A fronte della revoca dell’autorizzazione, il provvedimento in questione, che entra in vigore il 13 aprile 2021, dispone che:
*) le scorte esistenti dell’additivo e delle premiscele che contengono detta sostanza, devono essere ritirate dal mercato entro il 13 ottobre 2021;
*) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono detta sostanza, prodotti ed etichettati:
§) prima del 12 aprile 2022, in conformità alle norme applicabili prima del 13 ottobre 2021, devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022 se destinati agli animali da produzione alimentare;
§) prima del 12 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 13 aprile 2023, devono essere ritirati dal mercato entro il 13 aprile 2022 se non destinati agli animali da produzione alimentare.
-) del 23 marzo 2021 n. 506 (GU CE serie L del 24/03/2021 n. 102), ha rinnovato l’autorizzazione all’utilizzo del metantiolo, nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
Con il provvedimento in questione, che entra in vigore il 13 aprile 2021, la Commissione Europea ha autorizzato, secondo le condizioni ivi previste, l’impiego di detta sostanza nei citati mangimi sino al 13 aprile 2031, classificandola nella categoria “additivi organolettici” e al gruppo funzionale “aromatizzanti”.
Infine il Regolamento in questione prevede anche che:
*) la sostanza e le premiscele che contengono detta sostanza, prodotte ed etichettate prima del 13 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 13 aprile 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
*) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono detta sostanza, prodotti ed etichettati:
§) prima del 13 aprile 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 13 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare;
§) prima del 13 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 13 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
-) del 23 marzo 2021 n. 507 (GU CE serie L del 24/03/2021 n. 102), ha rinnovato l’autorizzazione all’utilizzo del cloridrato di piridossina (vitamina B6), nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
Con il provvedimento in questione, che entra in vigore il 13 aprile 2021, la Commissione Europea ha autorizzato, secondo le condizioni ivi previste, l’impiego di detto preparato nei citati mangimi sino al 13 aprile 2031, classificandolo nella categoria “additivi nutrizionali” e al gruppo funzionale “vitamine, pro-vitamine e sostanze ad effetto analogo chimicamente ben definite”.
-) del 23 marzo 2021 n. 508 (GU CE serie L del 24/03/2021 n. 102), ha autorizzato l’utilizzo del preparato Saccharomyces cerevisiae, nei mangimi destinati ai suinetti svezzati.
Con il provvedimento in questione, che entra in vigore il 13 aprile 2021, la Commissione Europea ha autorizzato, secondo le condizioni ivi previste, l’impiego di detto preparato nei citati mangimi sino al 13 aprile 2031, classificandolo nella categoria “additivi zootecnici” e al gruppo funzionale “stabilizzatori della flora intestinale”.
-) del 30 marzo 2021 n. 551 (GU CE serie L del 31/03/2021 n. 111), ha rinnovato l’autorizzazione all’utilizzo:
*) dell’estratto di curcuma, dell’olio di curcuma e dell’oleoresina di curcuma estratti dal rizoma della Curcuma longa L, nei mangimi destinati a tutte le specie animali;
*) della tintura di curcuma estratta dal rizoma della Curcuma longa L. nei mangimi destinati a cavalli e cani.
Con il provvedimento in questione, che entra in vigore il 20 aprile 2021, la Commissione Europea ha autorizzato, secondo le condizioni ivi previste, l’impiego di detto preparato nei citati mangimi sino al 20 aprile 2031, classificandolo nella categoria “additivi organolettici” e al gruppo funzionale “aromatizzanti”. Le sostanze autorizzate in questione, non devono essere usate nell’acqua di abbeveraggio.
Infine, il Regolamento in questione, nell’abrogare la precedente autorizzazione, prevede anche che:
*) le sostanze e le premiscele che contengono dette sostanze, prodotte ed etichettate prima del 20 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 20 aprile 2021, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
*) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono dette sostanze, prodotti ed etichettati:
§) prima del 20 aprile 2022 in conformità alle norme applicabili prima del 20 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare;
§) prima del 20 aprile 2023 in conformità alle norme applicabili prima del 20 aprile 2021, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
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