|
VG20.1208 10/29/2020
Additivi per mangimi: autorizzate due nuove sostanze e rinnovate le autorizzazione di altre sedici (Regolamenti UE n. 2020/1363, n. 2020/1418, n. 2020/1497 e n. 2020/1510)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
|
Con appositi Regolamenti sonno state autorizzate due nuove sostanze ed è rinnovato l’impiego di altre sedici, le quali possono essere utilizzate nei mangimi destinati, a seconda dei casi, a determinate specifiche tipologie di animali.
|
Approfondimenti
La Commissione Europea con:
-) il Regolamento UE n. 1363 (GU CE serie L del 1° ottobre 2020 n. 317), ha autorizzato l’impiego del preparato Bacillus amyloliquefaciens, come additivo nei mangimi destinati a tutte le specie suine.
Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 21 ottobre 2020, la Commissione Europea nell’autorizzare l’impiego di detta sostanza nei citati mangimi sino al 21 ottobre 2030, ha disposto la classificazione della stessa nella categoria additivi zootecnici e al gruppo funzionale degli stabilizzatori della flora intestinale.
-) il Regolamento UE n. 1418 (GU CE serie L dell’8 ottobre 2020 n. 326), ha rinnovato con modifiche l’autorizzazione all’impiego dell’estratto di paprica (Capsicum annuum) saponificato (capsantina), come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso, specie avicole minori da ingrasso, galline ovaiole e specie avicole minori destinate alla produzione di uova.
Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 27 ottobre 2020, la Commissione Europea nel rinnovare, con modifiche, l’impiego di detta sostanza nei citati mangimi sino al 27 ottobre 2030, ha disposto la classificazione della stessa nella categoria additivi organolettici e al gruppo funzionale dei coloranti: ii) sostanze che, se somministrate agli animali, conferiscono colore agli alimenti di origine animale. Infine il Regolamento in questione prevede anche che:
*) la sostanza e le premiscele che la contengono, prodotte ed etichettate prima del 27 aprile 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 27 ottobre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
*) i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti la sostanza in questione, prodotti ed etichettati prima del 27 ottobre 2021 in conformità alle norme applicabili prima del 27 ottobre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare.
-) il Regolamento UE n. 1497 (GU CE serie L del 16 ottobre 2020 n. 342), ha autorizzato l’impiego della sostanza L-metionina prodotta da Corynebacterium glutamicum KCCM 80 184 e dell’Escherichia coli KCCM 80 096, come additivo nei mangimi destinati a tutte le specie animali.
Con il provvedimento in questione, che è in vigore dal 5 novembre 2020, la Commissione Europea nell’autorizzare l’impiego di detta sostanza nei citati mangimi sino al 5 novembre 2030, ha disposto la classificazione della stessa nella categoria additivi nutrizionali e al gruppo funzionale degli aminoacidi, loro sali e analoghi.
-) il Regolamento UE n. 1510 (GU CE serie L del 19 ottobre 2020 n. 344), ha rinnovato con modifiche le autorizzazioni all’impiego delle sostanze alcole cinnamilico, 3-fenilpropan-1-olo, 2-fenilpropanale, 3-(p-cumenil)- 2-metilpropionaldeide, alfa-metilcinnamaldeide, 3-fenilpropanale, acido cinnamico, acetato di cinnamile, butirrato di cinnamile, isobutirrato di 3-fenilpropile, isovalerato di cinnamile, isobutirrato di cinnamile, cinnamato di etile, cinnamato di metile e cinnamato di isopentile, come additivi per mangimi destinati a tutte le specie animali ad eccezione degli animali marini.
Con il provvedimento in questione, che è in vigore dall’8 novembre 2020, la Commissione Europea nel rinnovare, con modifiche, l’impiego di dette sostanze nei citati mangimi sino all’8 novembre 2030, ha disposto la classificazione delle stesse nella categoria additivi organolettici e al gruppo funzionale degli aromatizzanti. Infine il Regolamento in questione prevede anche che:
*) le sostanze e le premiscele che le contengono, prodotte ed etichettate prima dell’8 maggio 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immesse sul mercato e utilizzate fino a esaurimento delle scorte esistenti;
*) le materie prime per mangimi e i mangimi composti che contengono dette sostanze, prodotti ed etichettati:
§) prima dell’8 novembre 2021 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali da produzione alimentare;
§) prima dell’8 novembre 2022 in conformità alle norme applicabili prima dell’8 novembre 2020, possono continuare a essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento delle scorte esistenti se destinati ad animali non da produzione alimentare.
|
|
|