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VG17.0863 07/20/2017
Pensione anticipata per i lavoratori “precoci” e APE sociale: chiarimenti INPS
canale: Lavoro e Previdenza
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La Direzione Centrale Pensioni, con l’allegato messaggio n. 2884 dell’11 luglio 2017, ha fornito precisazioni in merito al beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” ed alla indennità denominata APE sociale, prevista a favore di soggetti in situazione di disagio sociale.
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Approfondimenti
Si ricorda che sulla materia la suddetta Direzione ha diramato istruzioni con le circolari n. 99 del 16 giugno 2017 e n. 100 di pari data, aventi ad oggetto il beneficio della riduzione del requisito contributivo di accesso alla pensione anticipata per i lavoratori “precoci” e l’indennità denominata APE sociale, riconosciuta a favore di soggetti in situazione di disagio sociale, di cui all’art. 1, commi 199-205 e 179-186, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232.
Con il messaggio in esame sono stati, quindi, forniti chiarimenti che riguardano:
o il requisito previsto, ai fini dell’ammissione ai suindicati benefici, alle lettere a) del citato art. 1, commi 179 e 199, ovvero che il soggetto interessato sia in stato di disoccupazione e che, al momento della domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso, abbia concluso, da almeno tre mesi, di fruire integralmente della relativa prestazione;
o i casi in cui è possibile integrare le domande con la necessaria documentazione in un momento successivo alla presentazione delle stesse, senza modificare il numero di protocollo, la data e l’ora di ricezione, rilasciati al momento dell’invio. L’integrazione dovrà essere effettuata dal richiedente entro i termini tassativi per l’inoltro delle domande di riconoscimento delle condizioni relative ai due benefici fissati dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 87 e n. 88 del 23 maggio 2017 e dovrà interessare esclusivamente i documenti allegati e non i dati forniti al momento dell’invio della domanda;
o la possibilità, per il personale inquadrato come operaio nel settore dell’edilizia, di allegare alla domanda, in luogo della attestazione del datore di lavoro (modello AP116), relativa allo svolgimento delle attività lavorative di cui all’Allegato A dei predetti decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, la dichiarazione sottoscritta dal responsabile della Cassa Edile, dalla quale risultino i periodi durante il quale detto personale è stato iscritto a tale Cassa.
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