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VG17.1334 12/05/2017
AEEGSI, aziende con impianti di produzione di energia elettrica: tempistiche per l’applicazione delle nuove disposizioni previste dalla Norma CEI 0-16 e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo.
canale: Energia

L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico ha definito con la delibera 786/2016/R/eel le tempistiche per l'applicazione delle nuove disposizioni previste dalla variante V2 alla Norma CEI 0-16 (nel caso di connessioni in media e alta tensione alle reti di distribuzione) e dalla nuova edizione della Norma CEI 0-21, (nel caso di impianti di produzione da connettere in bassa tensione) relative agli inverter, ai sistemi di protezione di interfaccia e alle prove per i sistemi di accumulo. Le verifiche periodiche previste per le protezioni di interfaccia di impianti connessi alle reti BT e MT e regolate dalle norme CEI 0-16 e CEI 0-21 si applicano agli impianti di potenza superiore a 11,08 kW.



Approfondimenti
Come indicato all’Art. 2 comma 1 della delibera, le verifiche con cassetta prova relè, previste dall’Allegato U della Variante 2 alla Noma CEI 0-16 e dell’Allegato G alla nuova edizione della Noma CEI 0-21 devono essere effettuate:
    a) nel caso di impianti di produzione connessi in media tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per sistemi di protezione interfaccia;
    b) nel caso di impianti di produzione connessi in bassa tensione di potenza superiore a 11,08 kW, per i soli sistemi di protezione di interfaccia con dispositivo dedicato (relè di protezione esterno),
dandone comunicazione ai gestori di rete secondo modalità dai medesimi definite.

Le prime verifiche di cui all’Art. 2. Comma 1 successive all’entrata in vigore della delibera devono essere effettuate:
    a) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° agosto 2016, entro 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
    b) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° luglio 2012 fino al 31 luglio 2016, entro l’ultima data tra:
        i. il 31 marzo 2018;
        ii. 5 anni dalla data di entrata in esercizio;
        iii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
    c) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio dal 1° gennaio 2010 fino al 30 giugno 2012, entro l’ultima data tra:
        i. il 31 dicembre 2017;
        ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione;
    d) nel caso di impianti di produzione connessi alle reti di media e bassa tensione entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2009, entro l’ultima data tra:
        i. il 30 settembre 2017;
        ii. 5 anni dalla precedente verifica documentata effettuata prima dell’entrata in vigore della presente deliberazione.

In caso di mancata effettuazione delle verifiche periodiche, il gestore di rete durante il primo mese successivo alla scadenza invia un sollecito ai clienti per l’effettuazione delle verifiche, tramite il portale informatico previsto dal TICA ovvero a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero a mezzo posta elettronica certificata. Nel caso in cui i soggetti interessati non abbiano provveduto all’effettuazione delle verifiche entro un mese dal ricevimento del sollecito, il gestore di rete informa il GSE che provvede a sospendere l’erogazione degli incentivi qualora previsti e le convenzioni di scambio sul posto e di ritiro dedicato ove presenti.

Per maggiori approfondimenti è possibile consultare il testo completo della Delibera 786/2016 e il sito internet del distributore di rete competente, verificando quanto riportato all’art. 2 comma 1 per individuare l’arco temporale dell’obbligo relativo al proprio impianto e con il proprio tecnico di riferimento l’ultima data in cui tale prova è stata effettuata e inviata al distributore competente.


Link ad altri documenti
https://www.autorita.energia.it/it/docs/16/786-16.htm


Allegati
- 786-16 (file .pdf - 67Kb)
- 786-16st (file .pdf - 70Kb)


Per informazioni
CONSORZIO ENERGIA Sonia Lussi
Piazza Casali, 1, Piazza Casali, 1
tel. 040 3750248, 040 3750217
fax 040 3750207 , 040 3750207
mail consorzio.energia@confindustriaaltoadriatico.it, s.lussi@confindustriaaltoadriatico.it