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VG17.0881 07/26/2017
Nuovo Codice della Strada. Targhe ripetitrici ancora obbligatorie per vecchi rimorchi e carrelli appendice
canale: Trasporti e Circolazione

Una recente nota ministeriale ha precisato che l'obbligo delle targhe ripetrici (quelle a fondo giallo) permane per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013 e per i carrelli appendice; i rimorchi immatricolati dal 21 febbraio 2013 hanno invece la nuova targa autonoma (a fondo bianco) con la serie alfanumerica che inizia per XA.



Approfondimenti
La normativa di modifica del Codice della Strada
In applicazione della legge n. 120/10, il DPR 28 settembre 2012 n. 198 ha prevista l’abolizione della targa ripetitrice per i rimorchi di nuova immatricolazione a partire dal 21 febbraio 2013 (1).

Come tale, da tale data i nuovi rimorchi espongono una unica propria targa autonoma, dalle caratteristiche uguali delle attuali targhe posteriori degli autoveicoli (fondo bianco e strisce blu laterali), con una nuova serie alfanumerica che inizia per XA.


I vecchi rimorchi ed i carrelli appendice
I rimorchi già in circolazione (immatricolati fino al 20 febbraio 2013) mantengono invece l’attuale sistema di targa ripetitrice, salvo che non vengano reimmatricolati.

La targa ripetitrice è rimasta in vigore solo per i carrelli appendice e per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013.

Inoltre, i rimorchi immatricolati prima del 1° ottobre 1993 potranno continuare a mantenere la targa di immatricolazione posizionata sul lato destro del veicolo e la targa ripetitrice sul lato posteriore dello stesso.


La recente nota ministeriale
Sull’argomento è ritornato anche il Ministero dell’interno-Direzione della Polizia Stradale, con una propria nota (2) con la quale conferma l’obbligo di essere muniti di targa posteriore ripetitrice (fondo giallo) per i soli carrelli appendice, nonché per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013.


Sanzioni
La nota ministeriale continua sottolineando che la violazione di tale obbligo è sanzionata dall’art. 100, comma 11 del nuovo Codice della Strada, con la pena pecuniaria da euro 85,00 ad euro 338,00; alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi, o in caso di reiterazione, la sua confisca (il fermo si applica solo al rimorchio e non anche al veicolo trainante).


Note
(1) Art. 100 del nuovo Codice della Strada
(2) Nota del Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, datata 27 giugno 2017


Allegati
- Nota MinInterno 26.7.17 targa rim. e carrelli append. (file .pdf - 64Kb)


Per informazioni
Rossana Costa
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