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VG17.0881 07/26/2017
Nuovo Codice della Strada. Targhe ripetitrici ancora obbligatorie per vecchi rimorchi e carrelli appendice
canale: Trasporti e Circolazione
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Una recente nota ministeriale ha precisato che l'obbligo delle targhe ripetrici (quelle a fondo giallo) permane per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013 e per i carrelli appendice; i rimorchi immatricolati dal 21 febbraio 2013 hanno invece la nuova targa autonoma (a fondo bianco) con la serie alfanumerica che inizia per XA.
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Approfondimenti
La normativa di modifica del Codice della Strada
In applicazione della legge n. 120/10, il DPR 28 settembre 2012 n. 198 ha prevista l’abolizione della targa ripetitrice per i rimorchi di nuova immatricolazione a partire dal 21 febbraio 2013 (1).
Come tale, da tale data i nuovi rimorchi espongono una unica propria targa autonoma, dalle caratteristiche uguali delle attuali targhe posteriori degli autoveicoli (fondo bianco e strisce blu laterali), con una nuova serie alfanumerica che inizia per XA.
I vecchi rimorchi ed i carrelli appendice
I rimorchi già in circolazione (immatricolati fino al 20 febbraio 2013) mantengono invece l’attuale sistema di targa ripetitrice, salvo che non vengano reimmatricolati.
La targa ripetitrice è rimasta in vigore solo per i carrelli appendice e per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013.
Inoltre, i rimorchi immatricolati prima del 1° ottobre 1993 potranno continuare a mantenere la targa di immatricolazione posizionata sul lato destro del veicolo e la targa ripetitrice sul lato posteriore dello stesso.
La recente nota ministeriale
Sull’argomento è ritornato anche il Ministero dell’interno-Direzione della Polizia Stradale, con una propria nota (2) con la quale conferma l’obbligo di essere muniti di targa posteriore ripetitrice (fondo giallo) per i soli carrelli appendice, nonché per i rimorchi immatricolati fino al 20 febbraio 2013.
Sanzioni
La nota ministeriale continua sottolineando che la violazione di tale obbligo è sanzionata dall’art. 100, comma 11 del nuovo Codice della Strada, con la pena pecuniaria da euro 85,00 ad euro 338,00; alla violazione consegue la sanzione accessoria del fermo del veicolo per 3 mesi, o in caso di reiterazione, la sua confisca (il fermo si applica solo al rimorchio e non anche al veicolo trainante).
Note
(1) Art. 100 del nuovo Codice della Strada
(2) Nota del Ministero dell'interno-Direzione Centrale per la Polizia Stradale, datata 27 giugno 2017
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