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VG20.1407 12/22/2020
Sicurezza dei giocattoli: vietate dal 5 luglio 2022 l’impiego di tre nuove fragranze allergizzanti (Direttiva UE n. 2020/2089)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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A fronte del crescente impiego di sostanze chimiche aromatiche in molti tipi di prodotti di consumo, compresi i giocattoli per bambini e dell’aumento delle allergie da contatto derivanti da dette sostanze, la Commissione europea ha incluso ulteriori tre nuove essenze che non possono essere utilizzate nei giocattoli a partire dal 5 luglio 2022.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con la Direttiva dell’11 dicembre 2020 n. 2089 (1), ha modificato la normativa comunitaria che disciplina la sicurezza dei giocattoli (2), stabilendo nuove disposizioni relative al divieto di utilizzare tre fragranze allergizzanti nei giocattoli.
La Direttiva in questione entra in vigore il 4 gennaio 2021.
Disposizioni
In vista del fatto che:
-) la normativa comunitaria che disciplina la sicurezza dei giocattoli (2), dispone il divieto di utilizzare cinquantacinque fragranze allergizzanti nei giocattoli (3), al fine di proteggere i bambini dalle allergie che tali sostanze possono provocare se utilizzate in detti prodotti;
-) il comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSCC), ha:
*) osservato che l’allergia da contatto alle fragranze è un problema comune, significativo e rilevante in Europa e che l’esposizione alle fragranze è dovuta all’uso di altri prodotti di consumo;
*) negli ultimi anni, si è sviluppata la tendenza ad aggiungere sostanze chimiche aromatiche anche nei giocattoli per bambini, il che può contribuire in misura significativa all’esposizione dei consumatori a dette sostanze per via cutanea;
la Commissione europea, con la Direttiva in questione, ha disposto l’introduzione delle seguenti nuove fragranze allergizzanti:
-) Atranolo (2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) con numero CAS 526-37-4;
-) Cloratranolo (3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide) con numero CAS 57074-21-2;
-) Metileptin carbonato con numero CAS 111-12-6;
le quali non possono essere contenute nei giocattoli, salvo che non si trovino in tracce derivanti delle norme di buona fabbricazione in concentrazione non superiore ai 100 mg/kg.
Termini di recepimento
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla Direttiva in questione entro il prossimo 4 luglio 2022, disponendo la relativa applicazione a decorrere dal 5 luglio 2022.
Note
(1) pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 15 dicembre 2020 n. 423.
(2) di cui alla Direttiva CE n. 2009/48, recepita con Decreto Legislativo 11 aprile 2011 n. 54.
(3) di cui all’allegato II, parte III, punto 11, primo paragrafo della Direttiva CE n. 2009/48.
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