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VG19.1053 11/25/2019
Porte tagliafuoco: precisazioni ministeriali in merito alle porte soggette alla normativa sui prodotti da costruzione e quelle soggette ad omologazione, ai fini delle pratiche antincendio (Lettera Circolare prot. n. 0016746/2019)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Appalti pubblici Edilizia urbanistica, Turismo, Sicurezza e salute sul lavoro
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La Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha dettato chiarimenti ed indirizzi applicativi in merito all’applicazione delle disposizioni relative alle porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento prodotti da costruzione e quelle invece soggette ad omologazione, ai fini delle pratiche antincendio.
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Approfondimenti
Il Ministero dell’Interno - Dipartimento dei Vigili Del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, con la lettera circolare del 6 novembre 2019 prot. n. 0016746 (1), ha dettato chiarimenti in merito alle porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione del Regolamento prodotti da Costruzione CPR (2), quali le porte pedonali esterne, le porte e i cancelli industriali e quelle interne soggette ad omologazione nazionale.
Disposizioni previste dalla Circolare n. 0016746/2019
In vista del fatto che:
- se un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata per la quale si è concluso il periodo di coesistenza, desumibile dall’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea (3), il fabbricante ha l’obbligo di dover:
-) redige la dichiarazione di prestazione (DoP);
-) apporre, all’atto dell’immissione sul mercato, la marcatura CE sul prodotto;
- per le porte pedonali, le porte industriali, commerciali, da garage e per le finestre apribili è stato pubblicato, nell’elenco delle norme armonizzate applicabili ai prodotti da costruzione (3), il riferimento della norma EN 16034:2014 (4), la quale ha concluso il proprio periodo di coesistenza lo scorso 1° novembre 2019;
- ai fini della predisposizione della dichiarazione di prestazione (DoP) e l’apposizione della marcatura CE sulle porte pedonali, sulle porte industriali, commerciali, da garage e sulle finestre apribili, il fabbricante deve applicare la norma EN 16034:2014 (4) in abbinata con le seguenti norme tecniche, le quali prevedono altre specifiche disposizioni di prestazione per i citati prodotti:
-) EN 14351-1:2006+A2:2016, concernente le “finestre e porte — norma di prodotto, caratteristiche prestazionali — parte 1: finestre e porte esterne pedonali” (5);
-) EN 13241:2003+A2:2016 “Porte e cancelli industriali, commerciali e da garage — norma di prodotto, caratteristiche prestazionali” (6);
la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, ha precisato che:
- dal 1° novembre 2019, le porte ricadenti nel campo di applicazione delle citate norme armonizzate (finestre e porte esterne e porte e cancelli industriali), per le quali sono richiesti i requisiti di resistenza al fuoco, devono essere commercializzate in accordo alle procedure previste dal Regolamento prodotti da costruzione (marcatura CE e dichiarazione di prestazione DoP);
- le porte non ricadenti nel campo di applicazione delle norme tecniche armonizzate EN 14351-1:2006+A2:2016 (5) ed EN 13241:2003+A2:2016 (6), quali ad esempio le porte pedonali interne, per l’attestazione delle prestazioni di resistenza al fuoco devono essere assoggettate al regime di omologazione nazionale (7);
- nel caso in cui si intenda commercializzare una porta o una finestra resistente al fuoco con un doppio uso (sia per interno che per esterno), il fabbricante:
-) se il serramento è destinato all’uso esterno (8), deve:
*) adottare la norma EN 14351-1:2006+A2:2016 (5);
*) apporre la marcatura CE;
*) accompagnare il prodotto con la Dichiarazione di Prestazione (DoP) nella quale deve risultare il solo utilizzo previsto dalla norma armonizzata di riferimento;
-) se il serramento è destinato all’uso interno, deve essere oggetto di omologazione secondo le disposizioni nazionali vigenti (7). Qualora la porta in questione non sia già stata omologata, il fabbricante può procedere con la relativa omologazione sulla base dei medesimi rapporti di prova rilasciati ai fini della marcatura CE per uso esterno;
-) nel libretto d’installazione, d’uso e di manutenzione deve essere tenuto conto di entrambi gli usi previsti;
- la documentazione che deve essere allegata alla SCIA antincendio (9), nell’ambito dei procedimenti autorizzativi (10):
-) per le porte resistenti al fuoco ricadenti nel campo di applicazione dei prodotti da costruzione (2) (finestre, porte esterne e porte e cancelli industriali) è la dichiarazione di Prestazione (DoP);
-) per le porte in regime di omologazione nazionale (porte interne) è la dichiarazione di conformità alla porta omologata (7);
- l’omologazione relativa ad una porta resistente al fuoco commercializzata prima del termine del periodo di coesistenza (1° novembre 2019) resta comunque idonea, sino al termine della sua validità, ai fini della installazione anche per uso esterno.
Note
(1) pubblicato nel proprio sito internet.
(2) di cui al Regolamento UE n. 305/2011.
(3) di cui alla Comunicazione CE n. 2018/C 92/06.
(4) la norma in questione, il cui riferimento nazionale corrisponde alla UNI EN 16034:2014, identifica, indipendentemente dal materiale utilizzato, i requisiti di sicurezza e di prestazione applicabili a tutti i prodotti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo per l’impiego in compartimenti per la resistenza al fuoco e/o controllo del fumo e/o sulle vie di fuga.
(5) la norma in questione, il cui riferimento nazionale corrisponde alla UNI EN 14351-1:2016, specifica le caratteristiche prestazionali delle finestre, delle porte esterne pedonali, dei serramenti doppi e serramenti accoppiati, eccetto le caratteristiche di resistenza al fuoco e di controllo fumo.
(6) la norma in questione, il cui riferimento nazionale corrisponde alla UNI EN 13241:2016, specifica i requisiti prestazionali e di sicurezza, eccetto la caratteristica di resistenza al fuoco e di controllo di fumo, di porte, cancelli e barriere destinate all’installazione in area frequentata da pedoni e per i quali il principale uso previsto è l’accesso sicuro di beni e veicoli accompagnati o guidati da persone ad aree industriali, commerciali o residenziali.
(7) di cui al Decreto Ministeriale 21 giugno 2004.
(8) la lettera circolare in questione precisa che una “porta per uso esterno” si intende il serramento che separa due locali con condizioni climatiche diverse (ad esempio un vano climatizzato da un vano non climatizzato, o un vano dall’ambiente esterno alla costruzione).
(9) di cui al Decreto Ministeriale 7 agosto 2012 e al modello PIN 2.3 - Dich. Prod.
(10) di cui al DPR n. 151/2011.
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