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VG15.0728 07/21/2015
INPS: accesso alla procedura di esodo per i lavoratori prossimi alla pensione – Ulteriori istruzioni
canale: Lavoro e Previdenza

a Direzione Centrale Entrate dell’INPS, con messaggio 4704 del 10 luglio 2015 – testo di seguito allegato, ha fornito indicazioni operative in merito all’accesso alla procedura di esodo prevista, per i lavoratori prossimi al pensionamento di vecchiaia o anticipato, dall’art. 4, commi da 1 a 7-ter, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, nel testo sostituito dall’art. 34, comma 54, lettere b) e c), della Legge 17 dicembre 2012, n. 221.



Approfondimenti
In via preliminare, l’Istituto ricorda di aver precisato, con messaggio n. 3096 del 6 maggio 2015, che, con riferimento ai lavoratori per i quali i datori di lavoro presentino la domanda per la procedura di esodo (“Mod. SC77”) a decorrere dal 1° maggio 2015, la misura della contribuzione figurativa correlata deve essere individuata con i criteri di calcolo dei contributi figurativi stabiliti per i periodi di fruizione della Nuova Prestazione Sociale per l’Impiego (NASpI), introdotta dal Decreto Legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
Pertanto, la retribuzione media mensile sulla quale vanno commisurati i contributi correlati è determinata dalla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, divisa per il numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per il numero 4,33.

Ciò premesso, il messaggio in discorso:
    ü segnala che, a prescindere dalla data di presentazione della domanda per la procedura di esodo, la posizione dell’azienda esodante (da utilizzare per l’esposizione della contribuzione correlata riferita ai lavoratori posti in esodo) continuerà ad essere caratterizzata dall’assegnazione del codice di autorizzazione “6E” (avente il significato di “Azienda tenuta al versamento della contribuzione figurativa correlata per i lavoratori posti in esodo ex-art. 4 della Legge n. 92/2012”);
    ü descrive nel dettaglio le modalità di composizione del flusso Uniemens con riguardo ai lavoratori per i quali i datori di lavoro hanno presentato domanda per la procedura di esodo a far data dal 1° maggio 2015 e per quelli che presentano nuovi programmi di esodo annuali con la stessa decorrenza;
    ü ribadisce che, in relazione ai lavoratori per i quali le imprese esodanti hanno già presentato la domanda di accesso alla procedura di esodo in data anteriore al 1° maggio 2015, corredata dall’indicazione dei lavoratori in uscita nell’anno solare in corso, continuano a trovare applicazione le istruzioni fornite dall’INPS nella circolare n. 119 del 1° agosto 2013.


Link ad altri documenti Notizia n. VG15.0592 del 09/06/2015


Allegati
- M 4704 del 10 luglio 2015 (file .pdf - 42Kb)


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