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VG17.0962 08/30/2017
Prevenzione incendi: prorogato al 7 ottobre 2017 il termine entro il quale le attività che rientrano per la prima volta negli obblighi di semplificazione di prevenzione incendi devono espletare i relativi adempimenti (Art. 5 commi 11-ter e 11-quater della Legge n. 19/17)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

Con la conversione in Legge del Decreto Legge che dispone la proroga dei termini previsti da disposizioni legislative è stata disposto il rinvio, sino al 7 ottobre 2017 (il termine corretto dovrebbe essere il 7 ottobre 2018) dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi, per le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che da tale data rientrano per la prima volta nella citata disciplina. Le attività classificate a rischio medio e alto per poter beneficiare del citato rinvio, devono ottenere l’approvazione del progetto entro il 1° novembre 2017.



Approfondimenti


Con l’articolo 5, commi 11-ter e 11-quater, della Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (1), recante la conversione in legge del Decreto Legge n. 244/2016 in materia di proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (meglio conosciuto come Decreto mille proroghe), è stata introdotto il rinvio sino al 7 ottobre 2017 dell’entrata in vigore delle disposizioni previste dal regolamento di semplificazione dei procedimenti di prevenzione incendi per le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che rientrano da tale data nella normativa di semplificazione antincendio (2).

Al fine di poter beneficiare del citato rinvio, le attività in questione che rientrano nelle categorie B e C, devono ottenere l’approvazione del progetto (3) entro il prossimo 1° novembre 2017.


Nota: la data prevista del 7 ottobre 2017 è, a nostro avviso, errata in quanto non è possibile per le attività oggetto della proroga che rientrano nelle categorie B e C, dover ottenere l’approvazione del progetto dopo aver presentato la SCIA, in vista del fatto che con la SCIA si dichiara di aver rispettato tutti gli aspetti antincendio riportati nel relativo progetto approvato dal Comando provinciale dei Vigili del fuoco competente per territorio.

      In vista di ciò e in attesa che venga emanata un’apposita errata corrige che corregga la data dal 7 ottobre 2017 al 7 ottobre 2018, il termine ultimo della proroga prevista è da considerare quella riportata nella Legge di conversione.

      Infine precisiamo che Confindustria ha provveduto a segnalare nelle sedi dovute l’errore riportato nella Legge di conversione del Decreto Mille proroghe.



Attività soggette all’obbligo di adeguamento delle disposizioni antincendio

Le attività che sono in esercizio alla data del 7 ottobre 2011 e che devono attuare gli adempimenti di prevenzione incendi (2) entro il 7 ottobre 2017 (vedasi nota sopra riportata), sono:

N
Attività
Categoria
A
B
C
55
Attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie > 3.000 m2N.P.Fino a 5.000 m2Oltre 5.000 m2
68
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto;
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m2
Fino a 50 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio fino a 1.000 m2
Strutture fino a 100 posti letto

Strutture riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio oltre 1.000 m2
Oltre 100 posti letto
73
Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 m2, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolaritàN.P.Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m2Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m2
78
Aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2; metropolitane in tutto o in parte sotterraneeN.P.N.P.Tutti
79
Interporti con superficie superiore a 20.000 m2N.P.N.P.Tutti
80
Gallerie stradali di lunghezza superiore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 mTutteN.P.N.P.


N.P. = non prevista



Attività che sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità

Le attività che invece sono state riformulate nei criteri di assoggettabilità sono:


N
Attività
Categoria
A
B
C
9
Officine e laboratori con saldatura e taglio dei metalli utilizzanti gas infiammabili e/o comburenti, con oltre 5 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglioN.P.Fino a 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglioOltre 10 addetti alla mansione specifica di saldatura o taglio
12
Depositi e/o rivendite di liquidi infiammabili e/o combustibili e/o oli lubrificanti, diatermici, di qualsiasi derivazione, di capacità geometrica complessiva superiore a 1 m3 Liquidi con punto di infiammabilità superiore a 65 °C per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 9 m3 Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva compresa da 1 m3 a 50 m3, ad eccezione di quelli indicati nella colonna A)Liquidi infiammabili e/o combustibili e/o lubrificanti e/o oli diatermici di qualsiasi derivazione per capacità geometrica complessiva superiore a 50 m3
13
Impianti fissi di distribuzione carburanti per l’autotrazione, la nautica e l’aeronautica; contenitori - distributori rimovibili di carburanti liquidi:
a) Impianti di distribuzione carburanti liquidiContenitori, distributori rimovibili e non di carburanti liquidi fino a 9 m3 con punto di infiammabilità superiore a 65 °CSolo liquidi combustibiliTutti gli altri
b) Impianti fissi di distribuzione carburanti gassosi e di tipo misto (liquidi e gassosi)N.P.N.P.Tutti
48
Centrali termoelettriche, macchine elettriche fisse con presenza di liquidi isolanti combustibili in quantitativi superiori a 1 m3N.P.Macchine elettricheCentrali termoelettriche
65
Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m2. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblicoN.P.Fino a 200 personeOltre 200 persone
66
Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico-alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti letto.
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone
Fino a 50 posti lettoOltre 50 posti letto fino a 100 posti letto
Strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)
Oltre 100 posti letto
70
Locali adibiti a depositi di superficie lorda superiore a 1.000 m2 con quantitativi di merci e materiali combustibili superiori complessivamente a 5.000 kgN.P.Fino a 3.000 m2 Oltre 3.000 m2
75
Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m2; locali adibiti al ricovero di natanti e aeromobili di superficie superiore a 500 m2; depositi di mezzi rotabili (treni, tram, ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 m2Autorimesse fino a 1.000 m2Autorimesse oltre 1.000 m2 e fino a 3.000 m2

Ricovero di natanti e aeromobili oltre 500 m2 e fino a 1.000 m2
Autorimesse oltre 3.000 m2
Ricovero di natanti e aeromobili di superficie oltre i 1.000 m2
Depositi di mezzi rotabili


N.P. = non prevista

Le attività di cui sopra, che a seguito della riformulazione dei criteri di assoggettabilità rientrano nella regolamentazione di prevenzione incendi (2) devono espletare gli obblighi previsti entro il prossimo 7 ottobre 2017 (vedasi nota sopra riportata), ad esclusione delle strutture ricettive alberghiere la cui normativa specifica di prevenzione incendi si applicherà a partire dal 1° gennaio 2018 (salvo ulteriore proroga).



Disposizioni previste dalla Legge di rilancio dell’economia

Ricordiamo che la Legge di rilancio dell’economia (4) stabilisce che gli enti e i privati delle attività di cui sopra:
  • sono esentati dall’obbligo di dover presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto (3), qualora siano già in possesso di atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Per dette attività dovrà invece essere presentata la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) attestante il possesso dei requisiti di sicurezza, entro il prossimo 7 ottobre 2017;
  • sono soggetti invece all’obbligo di dover presentare l’istanza preliminare per l’approvazione del progetto (3) e la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA), attestante il possesso dei requisiti di sicurezza entro il prossimo 7 ottobre 2017 (vedasi nota sopra riportata), nel caso in cui non hanno ottenuto in precedenza atti abilitativi, rilasciati dalle competenti autorità e riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In detta circostanza per poter beneficiare del rinvio, le citate attività che rientrano nelle categorie B e C, devono ottenere l’approvazione del progetto (3) entro il prossimo 1° novembre 2017 (vedasi nota sopra riportata).



Regola tecnica di prevenzione incendi per determinate attività

A integrazione delle disposizioni previste dalla Legge di rilancio dell’economia, per precisare che il Ministero dell’Interno ha successivamente emanato specifici provvedimenti recanti la regola tecnica di prevenzione incendi per:
  • le attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, con superficie superiore a 3.000 m2 (5);
  • le aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m2 (6);
  • gli asili nido (7);
  • gli interporti con superficie superiore a 20.000 m2 (8);
  • metropolitane (9).

I provvedimenti recanti la regola tecnica di prevenzione incendi delle attività di cui sopra prevedono:
  • diverse temporalità entro le quali le attività di cui sopra devono adeguarsi, di cui la prima scadenza relativa al possesso di requisiti minimi di sicurezza antincendio è ora prevista per il 7 ottobre 2017 (vedasi nota sopra riportata);
  • per ciascuna scadenza di adeguamento alla regola tecnica di prevenzione incendi l’obbligo di dover presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco la segnalazione certificata d’inizio dell’attività - SCIA (10).



Adempimenti di semplificazione della prevenzione incendi

Ricordiamo che le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi (11), tra cui anche quelle riportate in tabella, sono classificate nelle seguenti tre categorie:
  • A, a rischio basso. Rientrano in detto rischio le attività che sono dotate di specifiche regole tecniche di riferimento e sono contraddistinte da un limitato livello di complessità legato alla consistenza dell’attività, all’affollamento e ai quantitativi di materiale presente;
  • B, a rischio medio. Rientrano le attività presenti nella categoria A, in quanto a tipologia, ma caratterizzate da un maggiore livello di complessità, nonché le attività sprovviste di una specifica regolamentazione tecnica di riferimento, ma comunque con un livello di complessità inferiore al parametro assunto per la categoria superiore;
  • C, a rischio elevato. Rientrano le attività con alto livello di complessità, indipendentemente dalla presenza o meno della regola tecnica di prevenzione incendi.



Autorizzazione per lo svolgimento delle attività soggette alla normativa di semplificazione della prevenzione incendi

Nel caso in cui l’attività sia classificata nella categoria:
  • A (a rischio basso), al rispetto dei requisiti di sicurezza antincendio previsti dalla specifica normativa di riferimento, l’ente o il privato deve presentare al Comando provinciale dei Vigili del fuoco e prima dell’inizio dell’attività, la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA). Il Comando, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, può effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. In caso di controllo e su richiesta dell’interessato, il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica;
  • B (a rischio medio), l’ente o il privato deve:
      -) presentare apposita domanda per l’approvazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
      -) effettuare gli interventi previsti nel progetto approvato;
      -) presentare la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) al Comando, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, può effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, previste nel progetto. In caso di controllo e su richiesta dell’interessato, il Comando rilascia copia del verbale di visita tecnica;
  • C (a rischio alto), l’ente o il privato deve:
      -) presentare apposita domanda per l’approvazione del progetto al Comando provinciale dei Vigili del fuoco;
      -) effettuare gli interventi previsti nel progetto approvato;
      -) presentare la segnalazione certificata d’inizio attività (SCIA) al Comando, il quale, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della segnalazione, deve effettuare specifici controlli ispettivi, tramite sopralluogo, atti ad accertare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione degli incendi, nonché la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, previste nel progetto. A esito positivo del sopralluogo ispettivo, il Comando rilascia il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI).



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017.
(2) di cui all’allegato I del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
(3) di cui all’articolo 3, del D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151.
(4) di cui all’articolo 38 (disposizioni in materia di prevenzione incendi) della Legge 9 agosto 2013 n. 98 pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 194 del 20 agosto 2013.
(5) di cui al Decreto Ministeriale 1° luglio 2014.
(6) di cui al Decreto Ministeriale 17 luglio 2014.
(7) di cui al Decreto Ministeriale 16 luglio 2014.
(8) di cui al Decreto Ministeriale 18 luglio 2014.
(9) di cui al Decreto Ministeriale 21 ottobre 2015.
(10) ai sensi dell’art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.
(11) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 n. 151.


Per informazioni
Stefano Blason
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