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VG17.0771 06/28/2017
Incentivi per le assunzioni di lavoratori in apprendistato di 1° livello – Istruzioni INPS
canale: Lavoro e Previdenza

La Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti dell’INPS, con l’allegato messaggio n. 2499 del 16 giugno 2017, ha fornito le istruzioni in merito agli incentivi previsti per l’assunzione di lavoratori con il contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore.



Approfondimenti
In primo luogo, l’Istituto ricorda che, a norma del citato art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015, per le assunzioni con contratto di apprendistato di 1° livello:
    a. non trova applicazione il “contributo di licenziamento”, di cui all’art. 2, commi 31 e 32, della Legge 28 giugno 2012, n. 92;
    b. l’aliquota contributiva a carico della azienda, fissata dall’art. 1, comma 773, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, nella misura del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è ridotta al 5%;
    c. è riconosciuto lo sgravio totale dell’aliquota di finanziamento della NASpI (già ASpI), stabilita, dall’art. 2, comma 36, della Legge n. 92/2012, nella misura dell’1,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, nonché dell’aliquota pari allo 0.30% di finanziamento dei Fondi interprofessionali per la formazione continua, prevista dall’art. 25 della Legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Ciò premesso, il messaggio in esame fornisce le seguenti precisazioni:
    - le disposizioni di cui alle lettere b) e c) sopra richiamate modificano il regime contributivo che deve essere applicato ai contratti di apprendistato di 1° livello stipulati a decorrere dal 24 settembre 2015 (data di entrata in vigore del Decreto Legislativo n. 150/2015), fissando, per la durata contrattuale, l’aliquota a carico del datore di lavoro nella misura del 5% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il nuovo regime contributivo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dal limite dimensionale, e, quindi, non trova applicazione la riduzione contributiva prevista, per le aziende con un numero di addetti pari o inferiore a nove, dall’art. 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006;
    - nelle ipotesi di trasformazione del contratto di apprendistato di 1° livello in apprendistato professionalizzante, ai sensi dell’art. 43, comma 9, del Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81, i benefici di cui all’art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015, si applicano limitatamente ai periodi di lavoro svolti prima della trasformazione;
    - l’aliquota contributiva a carico dell’apprendista è quella prevista dall’assicurazione generale obbligatoria con una riduzione di tre punti e, pertanto, è pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione;
    - nei casi di prosecuzione del rapporto di lavoro alla fine del periodo di apprendistato, per i dodici mesi successivi alla trasformazione del contratto, l’aliquota a carico del datore di lavoro è quella prevista in via generale per i contratti di apprendistato, ai sensi dell’art. 42, comma 6, Decreto Legislativo n. 81/2015 (pari all’11,61%);
    - ai contratti di apprendistato di 1° livello attivati in data precedente al 24 settembre 2015 si applica l’ordinario regime contributivo e, quindi, l’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro è pari all’11,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali;
    - per le ore di formazione esterna (presso l’istituzione scolastica/formativa) il datore di lavoro non è tenuto a corrispondere alcuna retribuzione (art. 43, comma 7, Decreto Legislativo n. 81/2015) e, di conseguenza, è esonerato dall’obbligo del versamento contributivo (per tali periodi non retribuiti non è neppure configurabile il diritto dell’apprendista all’accreditamento di contribuzione figurativa);
· nei confronti dei datori di lavoro con un numero di addetti pari o inferiore a nove, che hanno assunto apprendisti di 1° livello nel periodo compreso fra il 24 settembre 2015 ed il 31 dicembre 2016, si è verificata la sovrapposizione di due diversi regimi contributivi speciali: lo sgravio contributivo triennale del 100%, riconosciuto dall’art. 22, comma 1, della Legge 12 novembre 2011, n. 183, per i contratti di apprendistato stipulati tra il 1° gennaio 2012 ed il 31 dicembre 2016, e la disciplina dei benefici di cui all’art. 32 del Decreto Legislativo n. 150/2015, applicabile a tutte la aziende a prescindere dal numero di addetti. Quest’ultima disciplina non ha abrogato né derogato le disposizioni relative allo sgravio triennale e, quindi, tali regimi contributivi sono alternativi. Ne consegue che il datore di lavoro, in possesso di tutti i necessari requisiti, ha legittimamente beneficiato del predetto sgravio triennale; peraltro, qualora la durata del contratto di apprendistato sia superiore alla durata triennale di tale sgravio, il datore di lavoro non potrà fruire, per il periodo residuo, degli incentivi previsti dall’art. 32 del Decreto Legislativo n. 150/2015.

Al Punto 2., il messaggio in discorso fornisce le istruzioni operative per la compilazione dei flussi Uniemens riferiti ai lavoratori assunti in apprendistato di 1° livello, cui dovranno attenersi i datori di lavoro in relazione a periodi a partire dal luglio 2017.

La variazione dei precedenti flussi Uniemens, per i rapporti attivati a decorrere dal 24 settembre 2015, in vigenza dei benefici di cui all’art. 32, comma 1, del Decreto Legislativo n. 150/2015, sarà effettuata direttamente dall’INPS.

Per le assunzioni in apprendistato di 1° livello intervenute entro il 23 settembre 2015 le modalità di esposizione sui flussi Uniemens restano quelle già in uso.


Allegati
- M 2499 del 16 giugno 2017 (file .pdf - 50Kb)


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