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VG21.0460 04/16/2021
DOGANE: procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 – EUR-MED – A.TR
canale: Internazionalizzazione

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha illustrato le nuove procedure di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1 – EUR-MED – A-TR, compresa la modalità completamente digitalizzata per la Svizzera.



Approfondimenti
Procedura per l’emissione degli EUR.1
Come noto, attualmente i certificati di circolazione EUR 1, EUR-MED e A.TR vengono rilasciati con l’utilizzo di modelli previdimati, ma tale modalità sarà possibile fino al 30 aprile 2021, come da ultima proroga concessa dall’Autorità doganale (1).

A partire da tale data, per la richiesta di rilascio dei certificati, sarà necessario attenersi alla nuova procedura, che nel frattempo l’Agenzia ha implementato e che prevede i seguenti passaggi:
    1) l’operatore deve trasmettere alla Dogana la dichiarazione doganale di esportazione firmata digitalmente, indicando al campo 44 la richiesta del certificato;
    2) il sistema informativo ADM, dopo aver effettuato i controlli automatizzati sulla dichiarazione di esportazione, genera il certificato che viene registrato in un apposito archivio dell’Agenzia;
    3) l’operatore deve stampare il certificato generato in AIDA sui modelli tipografici previsti dalla legge;
    4) successivamente alla stampa, il certificato deve essere presentato all’Ufficio delle Dogane dove è stata registrata la dichiarazione di esportazione per l’apposizione del timbro e della firma del funzionario preposto.

Diversamente da quanto accade nel regime attuale, con la nuova procedura il certificato di circolazione viene rilasciato successivamente al flusso della bolletta di esportazione. Infatti, solo dopo la trasmissione della dichiarazione doganale, e ad esito positivo del controllo da parte dell’Agenzia delle Dogane, il sistema genererà nella banca dati AIDA il certificato richiesto.

La nuova procedura, sebbene più agevole di quella inizialmente prospettata dall’Agenzia delle Dogane (che necessitava di una specifica istruttoria per ciascun certificato da emettere), comporterà in ogni caso una dilatazione dei tempi nell’espletamento delle formalità doganali, posto che per ciascuna operazione sarà necessario recarsi fisicamente in Dogana per la vidimazione del documento (EUR.1, EUR-MED o A.TR.). La semplice stampa del certificato, non vidimata dall'Ufficio della Dogana, sarà inutilizzabile e non potrà accompagnare la merce in esportazione.

Risulta utile segnalare che l’ADM all’atto della vidimazione dei certificati potrebbe avvalersi della facoltà di verificare le prove d’origine sulla base delle quali è stato richiesto il rilascio del certificato di circolazione.

Procedura full digital per la Svizzera

Quale ulteriore novità introdotta dall’Agenzia delle Dogane (2), si segnala che a decorrere dal 15 marzo 2021 e fino al 28 febbraio 2022, verrà concessa a tutti gli operatori la facoltà di accedere alla procedura EUR.1 full digital che prevede la completa digitalizzazione del certificato EUR.1 per l’esportazione di merci di origine preferenziale UE verso la Svizzera.

In particolare, questa nuova procedura prevede che:
    1) l’operatore deve richiedere il certificato in fase di inoltro della dichiarazione doganale
    2) il sistema AIDA genera il certificato digitale in formato .pdf – da stampare in formato A4 su carta bianca – sul quale verrà riportato un QR code e un link per la verifica dello stesso;
    3) tale certificato dovrà essere presentato all’autorità doganale svizzera in allegato alla dichiarazione di esportazione;
    4) il funzionario doganale svizzero verificherà l’autenticità e la validità del certificato attraverso un’apposita funzione del portale dell’Agenzia delle Dogane e la lettura del QR code.

Si rammenta che il ricorso alla modalità full digital rimane una mera facoltà dell’operatore, quanto meno fino allo scadere del periodo di sperimentazione previsto per il 28 febbraio 2022. In alternativa, l’operatore potrà infatti continuare a richiedere il rilascio della prova di origine sui modelli cartacei già in uso.

Dichiarazione su fattura
Le procedure sopra descritte rappresentano indubbiamente una facilitazione operativa, ma lo strumento più semplice per attestare l’origine preferenziale UE di un bene in esportazione rimane sempre quella della dichiarazione su fattura che, per le merci con valore superiore a 6.000 euro, comporta la necessità di acquisire lo status di esportatore autorizzato.




Note:

(1) Determinazione Direttoriale Prot. 23641/RU del 21 gennaio 2021, Circolare N. 2/2021 Prot. 17654/RU del 15 gennaio 2021
(2) Circolare N. 13/2021 Prot. 81389/RU del 16 marzo 2021


Link ad altri documenti
Notizia n. VG20.1215 del 30/10/2020


Allegati
- Determinazione EUR1 21gen2021 (file .pdf - 245Kb)
- Circ_13_2021_EUR1 full digital Svizzera (file .pdf - 181Kb)
- Circ_2_2021 Procedure di rilascio EUR1 (file .pdf - 138Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
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