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VG17.1408 12/21/2017
CCNL Dirigenti di Aziende Industriali: trattamento minimo di garanzia anno 2017 - Contributo minimo aziendale PREVINDAI anno 2017
canale: Lavoro e Previdenza
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Si riportano di seguito gli adempimenti di fine anno per i datori di lavoro relativi ai dirigenti di aziende industriali.
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Approfondimenti
TRATTAMENTO MINIMO DI GARANZIA (TMCG)
Ai sensi e per gli effetti del CCNL 30/12/2014, entro il 31 dicembre di ogni anno deve essere effettuato il conguaglio delle retribuzioni, raffrontandole al "trattamento minimo complessivo di garanzia" (TMCG), che, anche per il 2017 è pari a 66.000,00 euro.
Per i dirigenti che alla data dell'1/1/2015 avessero maturato, con la qualifica di dirigente, un'anzianità superiore ai dodici mesi, il valore del TMCG per il 2017 (calcolo che deve essere già stato fatto a fine 2015) deve essere determinato aumentando il TMCG di 63.000,00 euro di 1/72 di 17.000,00 euro (arrotondato a 236,00 euro) per ogni mese di anzianità di servizio nell'azienda e con la qualifica di dirigente, maturata alla già indicata data del 1° gennaio 2015.
Il trattamento economico annuo lordo utile ai fini del confronto con il TMCG è quello costituito dal trattamento economico individuale lordo annuo, nonché da tutti i compensi, anche in natura, corrisposti in forma continuativa o no, che risultino quantificati in busta paga, ad esclusione delle seguenti tre voci:
- i compensi di importo variabile collegati ad indici o risultati (es. M.B.O.) concordati individualmente o collettivamente;
- le gratifiche una tantum (a causa della loro natura del tutto eventuale e non ricorrente);
- l'importo aggiuntivo per rimborso spese non documentabili di cui all'art. 10 (stabilito in cifra fissa).
Esiste una deroga alla regola generale in base alla quale i compensi legati ad MBO sono esclusi dalla retribuzione utile ai fini del confronto con il TMCG. La deroga è prevista esclusivamente per i dirigenti impegnati in attività direttamente connesse alle vendite e la cui retribuzione sia collegata, per accordi collettivi o individuali, a compensi di natura variabile, denominati “Piani Vendita”, di durata annuale o semestrale con anticipazioni corrisposte su base mensile. Questa disposizione si rivolge a quei rapporti in cui ad una retribuzione fissa vengono affiancati premi per obiettivi erogati mensilmente mediante anticipazioni: questa peculiarità nell’erogazione dei premi ne giustifica la computabilità ai fini del raffronto con il TMCG.
Il trattamento economico annuo lordo da considerare ai fini del confronto con il TMCG è dunque, al netto delle specifiche esclusioni, quello che deriva dalla sommatoria di quanto effettivamente erogato di mese in mese (e non da una mera moltiplicazione della retribuzione di dicembre per il numero di mensilità riconosciute).
Qualora dal confronto tra il trattamento economico individuale annuo percepito dal dirigente (calcolato al netto delle voci tassativamente escluse) e l'importo del TMCG risulti una differenza in negativo per il dirigente, il datore di lavoro dovrà:
- corrispondere, unitamente alle competenze del mese di dicembre, un importo una tantum erogato a titolo di "Adeguamento al TMCG" pari alla differenza risultante. Tale importo è considerato utile ai fini del trattamento di fine rapporto. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro in corso d'anno, l'eventuale adeguamento al TMCG rapportato ai mesi di servizio prestato nell'anno deve essere erogato con le competenze di fine rapporto. Il relativo ammontare è utile anche ai fini del calcolo dell'eventuale indennità sostitutiva del preavviso;
- aumentare, a partire dal mese di gennaio dell'anno successivo, la retribuzione mensile individuale dell'importo necessario ad assicurare, su base annua, il conseguimento del TMCG.
Inoltre l'art. 6 bis del CCNL 30/12/2014 così recita, rispettivamente ai commi 1 e 2:
1. Laddove il trattamento economico annuo lordo venga commisurato al vigente livello di TMCG ...omissis....., le aziende dovranno adottare sistemi di retribuzione variabile collegati ad indici o risultati. Della applicazione di questi e di altri sistemi di retribuzione per obiettivi, di norma annualmente, le aziende informeranno la RSA dei dirigenti, ove presente, circa i criteri e le modalità di attuazione.
2. Per le aziende che non avessero predisposto propri piani aziendali - in coerenza con l’esigenza di favorire la diffusione nelle imprese di un modello retributivo maggiormente rispondente alla figura del dirigente, che oltre ad una parte fissa preveda una componente variabile legata ai risultati aziendali o alla performance individuale - tenuto conto dell’innovazione della struttura della retribuzione introdotta dal contratto collettivo nazionale di lavoro 24 novembre 2004, restano allegati al presente contratto i tre modelli alternativi di MBO già indicati nel contratto 25 novembre 2009.
PREVINDAI
Il livello minimo annuo di contribuzione al PREVINDAI a carico delle aziende è, anche per il 2017 pari a € 4.800,00, per i dirigenti con anzianità dirigenziale presso l'azienda stessa superiore a 6 anni compiuti.
Occorre quindi verificare il sussistere per tali dirigenti dell'obbligo di integrare la quota azienda fino al raggiungimento del livello minimo previsto. Eventuali differenze dovranno essere versate al PREVINDAI entro il 22 gennaio 2018 unitamente alla contribuzione dovuta per il 4° trimestre 2017.
In caso di periodi contributivi inferiori all'anno (ad esempio adesione e/o cessazione del dirigente in corso d'anno), va operato il riproporzionamento per dodicesimi del predetto livello minimo.
Nell'anno in cui si raggiungono i 6 anni di anzianità, la verifica deve essere operata riproporzionando il minimo in vigore ai mesi di servizio prestati successivamente alla maturazione del requisito di anzianità dirigenziale e confrontandolo con il contributo maturato nello stesso periodo.
Il versamento dell'eventuale differenza va effettuato unitamente ai contributi del trimestre nel quale ricade la risoluzione del rapporto di lavoro, se precedente al quarto.
Per quanto riguarda la dichiarazione trimestrale (mod. 050), si evidenzia che il contributo a conguaglio, in quanto previsto dal CCNL, non deve essere indicato nella casella "Contribuzione aggiuntiva azienda" ma deve essere cumulato alla quota azienda.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro del proprio personale dirigente con erogazione di indennità sostitutiva del preavviso, è necessario indicare nel modulo 050, oltre alla data di cessazione:
- la data di scadenza dell'indennità sostitutiva del preavviso;
- l'ammontare della contribuzione dovuta a tale titolo cumulativamente agli altri contributi del trimestre nel quale si verifica la cessazione.
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