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VG17.1087 10/02/2017
Accise: anche per il 3° trimestre 2017, il credito sul gasolio d’autotrazione è di euro 214,18 per mille litri
canale: Fisco

Rimane di euro 214,18 per mille litri, anche per il 3° trimestre 2017, la misura del credito per il recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione, consumato dagli automezzi di almeno 7,5 tonnellate, nel trasporto merci per conto terzi o per conto proprio.
L’istanza si può presentare tra il 1° ed il 31 ottobre. Il Mod.F24 per la compensazione del credito dev’essere trasmesso per mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisco On line.



Approfondimenti
Per il terzo trimestre 2017, l'Agenzia delle Dogane (con la Nota n.107855/RU del 26 settembre 2017, allegata alla notizia), ha comunicato la misura del credito per il recupero dell’accisa sul gasolio per autotrazione, ancora fissata in euro 214,18 per mille litri di prodotto.

L’entità del credito è quella stabilita anche per i trimestri precedenti del 2017; consegue all’applicazione della nuova aliquota sul carburante (articolo 24-ter, comma 1, e punto 4-bis della Tabella A, Dlgs n.504/1995, Testo Unico delle accise; disposizioni introdotte dal decreto-legge n.193/2016, convertito nella legge n.225/2016, commentate nella Notizia n. VG16.1410 del 16/12/2016).

L’istanza si può presentare dal 1° al 31 ottobre 2017. Ricordiamo che il termine non è perentorio, poichè la decadenza dal diritto al credito si verifica con il decorso di 24 mesi dal primo giorno successivo al trimestre considerato, secondo quanto previsto dalle norme in materia di rimborsi delle accise (art 14, co.2, Dlgs n.504/1995; Agenzia delle Dogane, Nota n. 62488/RU del 31 maggio 2012).

Torniamo a segnalare due aspetti di rilievo per l’agevolazione in esame.

Il primo
, di interesse generale, concerne la modalità di presentazione del Mod.F24 in cui l’impresa espone, con il codice-tributo 6740, il credito spettante, per usufruirne in compensazione orizzontale.

La “Manovra correttiva” (art.3 del decreto-legge n.50/2017, la cui legge di conversione n.96/2017 è stata pubblicata il 23 giugno) ha, infatti, previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisco On line) qualora si intendano compensare (con il mod.F24, in compensazione “orizzontale”), per qualsiasi importo:
    • crediti IVA (annuali o relativi a periodi inferiori), ovvero
    • crediti relativi alle imposte sui redditi ed addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’imposta regionale sulle attività produttive e
    • crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (nuovo, comma 49-bis, dell’articolo 37 del decreto-legge n. 223/2006).

In quest’ultima categoria, rientra anche il credito in esame, individuato dal codice-tributo 6740,
come ha confermato l’Agenzia delle entrate con la Risoluzione n.68/E/2017 (il codice è inserito tra quelli riportati nell’allegato I) (Notizia n. VG17.0723 del 15/06/2017).

Il secondo
aspetto riguarda il perimetro “soggettivo” del beneficio nel settore del trasporto di persone. Per tale ambito d’attività, sono ammesse al credito le imprese espressamente considerate dalla normativa che ha istituito l’agevolazione, in particolare, quelle esercenti autoservizi interregionali di competenza statale, ed autoservizi di competenza regionale e locale (per i dettagli ulteriori, rinviamo all’elenco contenuto anche nella Nota dell’Agenzia delle Dogane, allegata alla notizia, al paragrafo III, lett.b) ).

A seguito di uno specifico quesito, la Direzione centrale dell’Agenzia delle Dogane ha chiarito, con la Nota n.56089-RU del 12 maggio 2017, che restano escluse le imprese che svolgono attività di trasporto viaggiatori/passeggeri mediante noleggio di autobus con conducente, non rientrando in alcuna delle categorie contemplate dalle vigenti disposizioni.

Per la disciplina generale dell’agevolazione, rinviamo alla Nota ufficiale allegata ed alle nostre notizie precedenti, a partire da quella relativa al 2° trimestre 2017 (Notizia n. VG17.0780 del 29/06/2017), circa i seguenti aspetti:
    • la normativa di riferimento;
    • il campo di applicazione del beneficio, dal punto di vista oggettivo (i veicoli commerciali considerati sono quelli di almeno 7,5 tonnellate di massa massima complessiva e di categoria ambientale superiore alla Euro2; viceversa, sono esclusi i veicoli di categoria Euro2 o inferiore e tutti quelli di massa inferiore a 7,5 tonnellate) e dal punto di vista soggettivo (beneficiano del credito, in particolare, le imprese che svolgono l’attività di trasporto di beni per conto terzi o per conto proprio);
    • la predisposizione della domanda per mezzo del software ufficiale, aggiornato per ciascun trimestre dall’Agenzia delle Dogane e reso disponibile nel sito della stessa;
    • le modalità di presentazione dell’istanza (con modalità cartacea, unendo alla domanda un supporto informatico, CD-rom, Dvd, chiavetta USB, recante il relativo file; o in via telematica, previa abilitazione al Servizio Telematico Doganale – EDI),
    • la formazione del silenzio-assenso dell’Ufficio delle Dogane circa la regolarità formale della domanda, con il decorso del 60.mo giorno successivo a quello di ricevimento dell’istanza);
    • l’utilizzo del credito in compensazione nel mod.F24, per mezzo del codice tributo 6740 (come ricordato, il Mod.F24 dev’essere trasmesso per mezzo dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, Entratel o Fisco On line).

Le procedure di richiesta e le regole di maturazione del credito sono quelle abituali, disciplinate dal DPR 9 giugno 2000, n.277, allegato alla notizia, ed applicate secondo i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Dogane con la Nota n. 45963 del 20 aprile 2012, a sua volta allegata alla presente notizia.

Rammentiamo l’obbligo di documentare gli acquisti del carburante effettuati, solo per mezzo di fatture, recanti la targa del veicolo, in caso di acquisto presso un distributore stradale. La scheda-carburante può essere utilizzata soltanto dalle imprese che eseguono trasporti di persone, a loro volta ammesse al beneficio.

La Nota ufficiale ricorda che, per effetto delle modifiche introdotte dall’art.61 del DL n.1/2012, i crediti sorti con riferimento ai consumi del 2° trimestre dell’anno 2017 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2018; da tale data, decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, la quale dovrà, quindi, essere presentata entro il 30 giugno 2019 (art. 4, co.3, del DPR n. 277/2000).


Allegati
- Nota 2012 (file .pdf - 150Kb)
- DPR n.277 (file .pdf - 31Kb)
- Nota Dogane (file .pdf - 361Kb)


Per informazioni
Stefano Silvestri
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