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VG21.3213 10/22/2021
Impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio: dal 26/09/2022 previste nuove disposizioni in materia di controllo e manutenzione (DM 01/09/2021)
canale: Sicurezza e salute sul lavoro, Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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Il Ministero dell’Interno ha disposto che, a partire dal 26 settembre 2022, gli interventi relativi al controllo e alla manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, possano essere effettuati esclusivamente da tecnici manutentori qualificati.
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Approfondimenti
Il Ministero dell’Interno, con Decreto del 1° settembre 2021 (1), ha previsto i nuovi criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Il Decreto in questione, entra in vigore il 26 settembre 2022.
Disposizioni previste dal Decreto 01/09/2021
In attuazione delle disposizioni previste dal Testo unico sicurezza in materia (2), il Decreto in questione:
- dispone che dal 26 settembre 2022, gli interventi di manutenzione e di controllo degli impianti, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio, devono essere eseguiti da tecnici manutentori qualificati, secondo quanto previsto nel capitolo seguente;
- riconferma che il datore di lavoro deve:
*) far effettuare i controlli periodici e gli interventi di manutenzione degli impianti e delle attrezzature secondo le cadenze temporali indicate dalle disposizioni, dalle norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione del produttore;
*) predisporre e tenere aggiornato, un registro dei controlli ove vengono annotate le verifiche periodiche e gli interventi di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio;
*) far sorvegliare con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti e sulla base di idonee liste di controllo, gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio.
Criteri per la qualificazione dei tecnici manutentori
Dal 26 settembre 2022, il tecnico manutentore, per poter effettuare gli interventi manutentivi sugli impianti e sulle attrezzature in questione, deve essere in possesso di conoscenze, abilità e competenze relative alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, mediante:
- la partecipazione ad un corso di formazione teorico e pratico (la cui durata temporale cambia a seconda del tipo d’impianto ed attrezzatura oggetto del controllo) organizzato da un Ente formatore abilitato e da docenti qualificati.
Nota: non è prevista la partecipazione ai citati corsi per il tecnico manutentore che abbia svolto l’attività manutentiva da almeno tre anni alla data del 26 settembre 2022.
- aver superato un apposito esame dinanzi ad una apposita commissione esaminatrice nominata:
*) dal Direttore centrale per la prevenzione e la sicurezza tecnica, nel caso in cui la valutazione dei risultati dell’apprendimento sia effettuata dalle strutture centrali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
*) dalla Direttore regionale dei vigili del fuoco, competente per territorio, nel caso in cui sia effettuata dalle strutture territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto di controllo
Gli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio oggetto di controllo sono:
- gli estintori;
- le reti di idranti;
- gli impianti sprinkler;
- gli impianti di rivelazione e allarme incendio (IRAI);
- i sistemi di allarme vocale per scopi d’emergenza (EVAC);
- i sistemi di evacuazione fumo e calore;
- i sistemi a pressione differenziale;
- i sistemi a polvere;
- i sistemi a schiuma;
- i sistemi spray ad acqua;
- i sistemi ad acqua nebulizzata (water mist);
- il sistema estinguente ad aerosol condensato
- i sistemi a riduzione di ossigeno;
- le porte e finestre apribili resistenti al fuoco;
- i sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso.
Sanzioni
È prevista la sanzione dell’arresto da due a quattro mesi o l’ammenda da 1.228,50 a 5.896,84 euro (3), per il datore di lavoro che non fa effettuare gli interventi di manutenzione e di controllo degli impianti, delle attrezzature e delle altre misure di sicurezza antincendio:
- entro le temporalità previste;
- dal 26 settembre 2022, da parte di tecnici manutentori qualificati.
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 settembre 2021 n. 230.
(2) ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a), punto 3, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
(3) ai sensi dell’articolo 68, comma 1, lettera b), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81.
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DM 01 09 2021.pdf Circolare_14804_del_06-10-2021_-_DM_1-09-_2021.pdf
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