Come precisato in occasione degli incontri e nelle precedenti notizie in materia, nonché nella guida scaricabile in formato pdf, il regolamento UE n. 1357/2014 (1) non definisce i criteri e le soglie per l’attribuzione della caratteristica di pericolo HP14 ecotossico:
– premesso che «Per garantire l'adeguata completezza e rappresentatività anche per quanto riguarda le informazioni sui possibili effetti di un allineamento della caratteristica HP 14 «ecotossico» con il regolamento (CE) n. 1272/2008 (2), è necessario uno studio supplementare» (“considerando” n. 7 in premessa al regolamento 1357/2014);
– viene definito “ecotossico” il «rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali» e non viene detto null’altro; a differenza delle altre caratteristiche di pericolo, non vengono individuate, tramite il sistema di classificazione di cui al regolamento (CE) n. n. 1272/2008 – CLP, le sostanze pericolose la cui presenza può determinare l’ecotossicità del rifiuto, né, tanto meno, le soglie di rilevanza, le soglie cioè raggiunte le quali il rifiuto va classificato pericoloso.
Per tali ragioni, nelle precedenti notizie e nelle guide, considerato che sul punto “ecotossicità” il regolamento 1357 in vigore dal 1° giugno ha rinviato ogni decisione in attesa della conclusione delle verifiche tecniche in corso, e che pertanto ha lasciato immutata la disciplina già vigente, si è ritenuto di dover concludere che resta – al momento – in vigore il criterio in Italia fissato con apposita norma di legge, in base alla quale «tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti secondo le modalità dell’accordo ADR per la classe 9 – M6 e M7» (3). Ed è il caso di sottolineare come l’ADR, accordo europeo relativo al trasporto su strada di merci pericolose, sia allineato fin dall’edizione 2011 al regolamento (CE) n. n. 1272/2008 – CLP.
Nel parere reso dal Consiglio di Stato su uno schema di decreto ministeriale in materia è stato però rilevato come nella nota in calce all’allegato al regolamento (UE) n. 1357/2014 si affermi che «L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio» (4).
Pur considerando tale nota, i rifiuti già classificati pericolosi – o da classificarsi pericolosi – in ragione dell’attribuzione agli stessi della caratteristica di pericolo HP14 secondo l’ADR restano comunque pericolosi e con tale caratteristica. Ma, tenuto conto che ai fini della classificazione ADR vengono considerate solo le sostanze tossiche e altamente tossiche per gli organismi acquatici (frasi di rischio R50, R50/53 ed R51/53, secondo la classificazione previgente; indicazioni di pericolo H400, H410 o H411, secondo la classificazione vigente), mentre l’allegato VI della direttiva 67/548/CEE considerava anche le sostanze nocive e comunque non limitatamente all’ambiente acquatico, l’applicazione di quanto indicato in nota può comportare che non solo ai rifiuti già pericolosi in base al criterio di classificazione dell’ADR, ma anche ad altri possa essere attribuita la caratteristica di pericolo HP14.
Resta comunque la difficoltà pratica di dare applicazione ad una norma abrogata, che per certi aspetti – limiti di concentrazione – rinvia ad altra (la direttiva 1999/45/CE sulla classificazione dei preparati) parimenti abrogata e che, soprattutto, si fonda su una classificazione delle sostanze (quella della direttiva 67/548/CEE con relative frasi di rischio “R”) non più in vigore e che in tempi più o meno brevi verrà progressivamente “dimenticata”, restandone al momento traccia solo sulle schede di sicurezza delle miscele immesse sul mercato prima del 1° giugno 2015.
A fronte del clima di incertezza generato dal Consiglio di Stato ed in attesa di un auspicabile intervento chiarificatorio ministeriale, nei casi in cui nei rifiuti risultassero presenti sostanze pericolose per l’ambiente con indicazioni di pericolo diverse da H400, H410 e H411 (ovvero, secondo la classificazione previgente, con frasi di rischio R50, R50/53 o R51/53) la soluzione più opportuna e sicura potrebbe essere ricorrere al test di tossicità, il cui esito, in base alle nuove disposizioni comunitarie sempre e comunque prevale rispetto all’analisi della composizione.