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VG19.1146 12/18/2019
Marcatura CE delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate: sostituite le disposizioni di progettazione ecocompatibile per la diminuzione del consumo di energia elettrica (Regolamento UE n. 2019/2020)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
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Al fine di diminuire ulteriormente il consumo di energia elettrica a seguito dell’impiego delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate, la Commissione Europea ha emanato nuove disposizioni in materia di progettazione ecocompatibile di detti prodotti, ai fini dell’apposizione della marcatura CE.
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Approfondimenti
La Commissione Europea, con il Regolamento UE dell’1° ottobre 2019 n. 2020 (1), ha sostituito le precedenti disposizioni per la progettazione ecocompatibile delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate (2), ai sensi delle disposizioni comunitarie in materia (3).
Il Regolamento in questione, che entra in vigore il 25 dicembre 2019, si applica a partire dal 1° settembre 2021, tranne per quanto riguarda l’obbligo:
-) per il fabbricante, l’importatore o il mandatario di non immette sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le loro prestazioni durante la prova, allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita;
-) che il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware, se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento;
la cui applicazione decorre a partire dal 25 dicembre 2019.
Infine per precisare che, le nuove specifiche disposizioni relative all’etichettatura del consumo energetico e al riscalaggio dell’etichettatura energetica delle sorgenti luminose, sono state previste con il Regolamento UE dell’11 marzo 2019 n. 2015 (1).
Campo di applicazione ed esclusioni
Sono soggette alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato:
-) delle sorgenti luminose;
-) delle unità di alimentazione separate.
Le specifiche si applicano anche alle sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate immesse sul mercato come parte di un prodotto contenitore.
Non sono soggetti alle disposizioni in questione:
-) le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate specificamente collaudate e approvate (4) per funzionare:
*) in atmosfera potenzialmente esplosiva, di cui alla Direttiva ATEX (5);
*) in situazioni di emergenza, di cui alla Direttiva bassa tensione (6);
*) in impianti radiologici e di medicina;
*) in o su strutture, materiale, veicoli terrestri, equipaggiamento marittimo o aeromobili di difesa civile o militare di cui alla normativa degli Stati membri o alla documentazione dell’Agenzia europea per la difesa;
*) in o su veicoli a motore, relativi rimorchi e sistemi, attrezzature intercambiabili trainate, componenti e entità tecniche indipendenti;
*) in o su macchine mobili non stradali;
*) in o su attrezzature intercambiabili di cui alla Direttiva Macchine (7), destinate ad essere trainate o montate e completamente staccate dal suolo, o che, quando sono trainate su strada, non possono ruotare intorno a un asse verticale;
*) in o su aeromobili dell’aviazione civile;
*) nell’illuminazione di veicoli ferroviari;
*) nell’equipaggiamento marittimo;
*) nei dispositivi medici e nei dispositivi medici in vitro;
-) le sorgenti luminose fluorescenti di tipo T5 a doppio attacco con potenza P ≤ 13 W;
-) i display elettronici (ad esempio televisori, monitor per computer, notebook, tablet, telefoni cellulari, lettori di e-book, console per videogiochi), compresi i display che rientrano nell’ambito di specifiche disposizioni di progettazione ecocompatibile (8);
-) le sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate nei prodotti a batteria, inclusi, a titolo esemplificativo ma non limitativo, torce, telefoni cellulari con torcia integrata, giocattoli comprendenti sorgenti luminose, lampade da tavolo operanti esclusivamente a batteria, bracciali luminosi per ciclisti, lampade da giardino a energia solare;
-) le sorgenti luminose per spettroscopia e applicazioni fotometriche, quali spettroscopia UV-Vis, spettroscopia molecolare, spettroscopia di assorbimento atomico, spettroscopia a infrarossi non dispersiva (NDIR) o infrarossa a trasformata di Fourier (FTIR), analisi medica, ellissometria, misurazione dello spessore di strati, monitoraggio di processi o ambientale;
-) le sorgenti luminose e alle unità di alimentazione separate su biciclette e altri veicoli non automobili.
Infine è previsto per le sorgenti luminose o unità di alimentazione separate specificamente progettate e commercializzate per:
-) la segnalazione (compresi, in via non limitativa, la segnalazione stradale, ferroviaria, marittima o per il traffico aereo, nonché il controllo del traffico o l’illuminazione aeroportuale);
-) la cattura e la proiezione di immagini (comprese, in via non limitativa, fotocopiatura, stampa (direttamente o in fase di pretrattamento), la litografia, la proiezione di film e video, l’olografia);
-) le sorgenti luminose con potenza specifica effettiva ultravioletta > 2 mW/klm e destinate all’uso in applicazioni che richiedono un elevato contenuto di UV;
-) sorgenti luminose con radiazione di picco pari a circa 253,7 nm e destinate ad un uso germicida (distruzione del DNA);
-) le sorgenti luminose che emettono almeno il 5 % della potenza radiante totale dell’intervallo 250-800 nm nell’intervallo 250-315 nm e/o almeno il 20 % della potenza radiante totale dell’intervallo 250-800 nm nell’intervallo 315-400 nm, e destinate alla disinfezione o alla cattura di insetti alati;
-) le sorgenti luminose il cui scopo principale è l’emissione di radiazioni a circa 185,1 nm e destinate ad essere usate per la generazione di ozono;
-) le sorgenti luminose che emettono almeno il 40 % della potenza radiante totale dell’intervallo 250-800 nm nell’intervallo 400-480 nm e destinate alla simbiosi corallo-Zooxanthellae;
-) le sorgenti luminose FL che emettono almeno l’80 % della potenza radiante totale dell’intervallo di potenza 250-800 nm nell’intervallo 250-400 nm e destinate all’abbronzatura;
-) le sorgenti luminose HID che emettono almeno il 40 % della potenza radiante totale dell’intervallo 250-800 nm nell’intervallo 250-400 nm e destinate all’abbronzatura;
-) le sorgenti luminose con efficienza fotosintetica > 1,2 ìmol/J e/o che emettono almeno il 25 % della potenza radiante totale dell’intervallo 250-800 nm nell’intervallo 700-800 nm e destinate all’uso in orticoltura;
-) le sorgenti luminose HID con temperatura di colore correlata CCT > 7 000 K e destinate all’uso in applicazioni che richiedono una CCT così elevata;
-) le sorgenti luminose con un angolo del fascio inferiore a 10° e destinate ad applicazioni di illuminazione a fascio concentrato, che richiedono un fascio di luce estremamente ristretto;
-) le sorgenti luminose ad alogeni con attacchi di tipo G9.5, GX9.5, GY9.5, GZ9.5, GZX9.5, GZY9.5, GZZ9.5, K39d, G9.5HPL, G16d, GES/E40 (solo a bassa tensione a 24 V con calotta argentata), GX16, GX16d, GY16, G22, G38, GX38, GX38Q, P28 s, P40 s, PGJX28, PGJX 36, PGJX50, R7 s con flusso luminoso > 12 000 lm, QXL, progettate e commercializzate specificatamente per usi d’illuminazione scenica in studi cinematografici, televisivi e fotografici o per l’illuminazione del palco in teatri, discoteche e in occasione di concerti o altri eventi d’intrattenimento;
-) sorgenti luminose a colori variabili che possono essere impostate almeno sui colori elencati nel presente punto e che per ciascuno di tali colori, misurati alla lunghezza d’onda dominante, presentano la seguente purezza di eccitazione minima:
Blu | 440 nm — 490 nm | 90 % |
Verde | 520 nm — 570 nm | 65 % |
Rosso | 610 nm — 670 nm | 95 % |
e che sono destinate all’uso in applicazioni che richiedono luce colorata di alta qualità;
-) le sorgenti luminose corredate di un certificato di calibrazione individuale che specifica l’esatto spettro e/o flusso radiometrico a determinate condizioni, destinate all’uso nella calibrazione fotometrica (ad esempio lunghezza d’onda, flusso, temperatura di colore, indice di resa cromatica) all’uso di laboratorio o ad applicazioni di controllo della qualità per la valutazione di superfici e materiali colorati in condizioni di vista standard (ad esempio illuminanti standard);
-) le sorgenti luminose destinate specificamente a pazienti fotosensibili, vendute in farmacia e in altri punti vendita autorizzati (ad esempio fornitori di prodotti per persone con disabilità) su presentazione di ricetta medica;
-) le sorgenti luminose a incandescenza (escluse le sorgenti luminose ad alogeni) che soddisfano tutte le seguenti condizioni: potenza ≤ 40 W, lunghezza ≤ 60 mm, diametro ≤ 30 mm, dichiarate idonee al funzionamento a temperatura ambiente ≥ 300 °C e destinate all’uso in applicazioni ad alta temperatura come i forni;
-) le sorgenti luminose ad alogeni che soddisfano tutte le seguenti condizioni: attacco di tipo G4, GY6.35 o G9, potenza ≤ 60 W, dichiarate idonee al funzionamento a temperatura ambiente ≥ 300 °C e destinate all’uso in applicazioni ad alta temperatura come i forni;
-) le sorgenti luminose ad alogeni dotate d’interfaccia elettrica di contatto a lama, linguetta metallica, cavo, filo litz o altra interfaccia non standard su misura, specificamente progettate e commercializzate per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nell’incollaggio, nell’indurimento di inchiostri, vernici e rivestimenti);
-) le sorgenti luminose ad alogeni che soddisfano tutte le seguenti condizioni: attacco R7 s, CCT ≤ 2 500 K, lunghezza non compresa negli intervalli 75-80 mm e 110-120 mm, specificamente progettate e commercializzate per l’uso in apparecchiature elettrotermiche industriali o professionali (ad esempio nel processo di soffiatura nell’industria del PET, nella stampa 3D, nell’incollaggio, nell’indurimento di inchiostri, vernici e rivestimenti);
-) le lampade fluorescenti ad attacco singolo (CFLni) con un diametro di 16 mm (T5) e base 2G11 a 4 spinotti, con CCT = 3 200 K e coordinate cromatiche x = 0,415, y = 0,377, oppure con CCT = 5 500 K e coordinate cromatiche x = 0,330, y = 0,335, specificamente progettate e commercializzate per gli studi di registrazione e le applicazioni video per la produzione cinematografica tradizionale;
-) le sorgenti luminose LED o OLED che possono considerarsi opere d’arte originali, prodotte dall’artista stesso in numero limitato inferiore a 10 esemplari;
-) le sorgenti luminose a luce bianca che:
1) sono progettate e commercializzate specificamente per l’illuminazione scenica in studi ed esterni cinematografici, televisivi e fotografici, oppure per l’illuminazione del palco nei teatri o in occasione di concerti o altri eventi d’intrattenimento,
e che
2) presentano una o più delle seguenti caratteristiche:
a) LED ad elevato IRC > 90;
b) attacco GES/E40, K39d con temperatura di colore variabile che può essere diminuita fino a 1 800 K (non regolata), con alimentazione elettrica a bassa tensione;
c) LED aventi potenza nominale pari o superiore a 180 W e disposti in modo da indirizzare l’emissione luminosa verso un’area più piccola della superficie emettente luce;
d) lampada di tipo DWE, ossia una lampada a tungsteno definita dalla potenza (650 W), dalla tensione (120 V) e dal tipo di terminale (terminale a vite a pressione);
e) sorgenti LED a luce bianca bicolore;
f) tubi fluorescenti: Min T5 a doppio spinotto e T12 a doppio spinotto con IRC > 85 e CCT pari a 2 900, 3 000, 3 200, 5 600 o 6 500 K;
l’obbligo di dover:
-) dichiarare l’uso previsto nella documentazione tecnica ai fini della valutazione della conformità prevista, su tutte le forme d’imballaggio, nelle informazioni sul prodotto e nel materiale pubblicitario, con l’indicazione esplicita che la sorgente luminosa o l’unità di alimentazione separata non è destinata all’uso per altre applicazioni. Il fascicolo di documentazione tecnica elaborato ai fini della valutazione della conformità prevista deve elencare i parametri tecnici che conferiscono alla progettazione del prodotto la specificità necessaria per beneficiare dell’esenzione;
-) l’obbligo per le sorgenti luminose destinate specificamente a pazienti fotosensibili, vendute in farmacia e in altri punti vendita autorizzati (ad esempio fornitori di prodotti per persone con disabilità) su presentazione di ricetta medica, di dover riportare la dicitura “Questa sorgente luminosa è ad uso esclusivo di pazienti fotosensibili. L’uso di questa sorgente luminosa comporta costi energetici maggiori rispetto a un prodotto equivalente con una migliore efficienza energetica.”.
Definizioni
Ai fini dell’applicazione del nuovo Regolamento, s’intende per:
-) prodotto connesso all’energia, qualsiasi bene che abbia un impatto sul consumo energetico durante l’utilizzo, che viene immesso sul mercato o messo in servizio e che comprende le parti destinate a essere incorporate in un prodotto connesso all’energia ed immesse sul mercato o messe in servizio come parti a se stanti per gli utilizzatori finali e le cui prestazioni ambientali possono essere valutate in maniera indipendente;
-) misure di esecuzione, le misure adottate in ambito comunitario e nazionale, che fissano le specifiche per la progettazione ecocompatibile per determinati prodotti o per gli aspetti ambientali ad essi relativi;
-) alimentazione da rete o alimentazione da rete elettrica, la fornitura di elettricità dalla rete a 230 (± 10 %) volt di corrente alternata a 50 Hz;
-) sorgente luminosa, il prodotto a funzionamento elettrico destinato a emettere luce o, per le sorgenti luminose non a incandescenza, a essere eventualmente regolato in modo da emettere luce, o entrambe le cose, avente tutte le caratteristiche ottiche seguenti:
*) coordinate cromatiche x e y comprese nell’intervallo:
0,270 < x < 0,530 e
2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,2199 < y < - 2,3172 x2 + 2,3653 x - 0,1595;
*) flusso luminoso < 500 lumen per mm2 di area proiettata della superficie emettente;
*) flusso luminoso compreso fra 60 e 82 000 lumen;
*) indice di resa cromatica (IRC) > 0;
che sfrutta incandescenza, fluorescenza, scarica ad alta intensità, diodi inorganici a emissione luminosa (LED), diodi organici a emissione luminosa (OLED) o loro combinazioni come tecnologia di illuminazione.
Ai fini del presente Regolamento, le sorgenti luminose al sodio ad alta pressione (HPS) che non soddisfano le coordinate cromatiche previsto, sono considerate sorgenti luminose.
Le sorgenti luminose non comprendono:
*) die LED o chip LED;
*) pacchetti LED;
*) prodotti contenenti una o più sorgenti luminose dai quali tali sorgenti luminose possono essere rimosse a fini di verifica;
*) parti emettenti luce contenute in una sorgente luminosa dalla quale non possono essere rimosse a fini di verifica come sorgente luminosa;
-) unità di alimentazione, uno o più dispositivi che possono essere fisicamente integrati nella sorgente luminosa o meno, destinati a preparare l’alimentazione da rete al formato elettrico richiesto da una o più sorgenti luminose specifiche entro condizioni limite imposte dalla sicurezza elettrica e dalla compatibilità elettromagnetica Ciò può includere trasformare la tensione di alimentazione e di innesco, limitare la corrente di esercizio e di preriscaldamento, evitare l’innesco a freddo, correggere il fattore di potenza e/o ridurre l’interferenza radio;
Il termine unità di alimentazione non ricomprende:
*) gli alimentatori esterni soggetti alle specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo;
*) le parti per il controllo dell’illuminazione e le parti senza funzioni di illuminazione, anche se tali parti possono essere fisicamente integrate in un’unità di alimentazione o commercializzate insieme a essa come un unico prodotto;
-) prodotto contenitore, il prodotto contenente una o più sorgenti luminose o unità di alimentazione separate, o entrambe. Sono esempi di prodotti contenitori gli apparecchi di illuminazione che possono essere smontati per consentire la verifica separata della o delle sorgenti luminose ivi contenute, nonché gli apparecchi domestici contenenti una o più sorgenti luminose e i mobili (scaffali, specchi, vetrine) contenenti una o più sorgenti luminose. Se un prodotto contenitore non può essere smontato ai fini della verifica della sorgente luminosa e dell’unità di alimentazione separata, il prodotto contenitore nel suo insieme è considerato una sorgente luminosa;
-) fabbricante, la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;
-) mandatario, la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che ha ricevuto dal fabbricante un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;
-) importatore, la persona fisica o giuridica stabilita nell’Unione che immette sul mercato dell’Unione un prodotto proveniente da un paese terzo;
-) fornitore, il fabbricante stabilito nell’Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito nell’Unione, oppure l’importatore che immette il prodotto sul mercato dell’Unione;
-) distributore, il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, oppure locazione-vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o meno;
-) banca dati dei prodotti, una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online per l’accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza chiaramente definiti. I nuovi dati da riportare nella banca dati in questione, sono stati previsti con il Regolamento UE n. 2019/2015 (1).
Disposizioni
Al fine di diminuire il consumo di energia elettrica delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione separate, il Regolamento in questione stabilisce l’obbligo per il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea o la persona responsabile dell’immissione sul mercato di dover:
-) rispettare le specifiche di progettazione ecocompatibile (9) previsti, le quali devono essere calcolate secondo le indicazioni ivi previste (9);
-) predisporre la specifica documentazione tecnica (fascicolo tecnico) (10), la quale deve contenere le informazioni della sorgente luminosa (11) e i dettagli e i risultati dei calcoli effettuati (12).
Se le informazioni incluse nella documentazione tecnica di un determinato modello sono state ottenute:
*) da un modello avente le stesse caratteristiche tecniche pertinenti ai fini delle informazioni tecniche da fornire, ma prodotto da un altro fabbricante;
oppure
*) tramite calcoli basati sulla progettazione o per estrapolazione da un altro modello dello stesso o di un altro fabbricante, o con entrambi i metodi;
la documentazione tecnica deve contenere anche:
*) i dettagli di tali calcoli o estrapolazioni, la valutazione effettuata dal fabbricante per verificare l’accuratezza dei calcoli e, se del caso, la dichiarazione dell’identità tra i modelli di fabbricanti diversi;
*) un elenco di tutti i modelli equivalenti, inclusi gli identificativi del modello.
Infine, la documentazione tecnica deve includere anche tutte le informazioni previste dalla normativa relativa all’efficienza energetica e all’etichettatura energetica riguarda l’etichettatura energetica delle sorgenti luminose (13) o far riferimento alla documentazione tecnica caricata nella banca dati dei prodotti EPREL;
-) assicurare che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere sostituite usando attrezzi facilmente reperibili e senza danni permanenti al prodotto contenitore, a meno che nella documentazione tecnica non sia fornita una motivazione tecnica legata alla funzionalità del prodotto contenitore che spieghi perché la sostituzione delle sorgenti luminose o dell’unità di alimentazione separata non è appropriata;
-) fornire nella documentazione tecnica anche le istruzioni su come le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possono essere rimosse senza arrecare loro danno permanente a fini di verifica da parte delle autorità di sorveglianza del mercato;
-) fornire informazioni sulla sostituibilità o non sostituibilità delle sorgenti luminose e delle unità di alimentazione, da parte degli utilizzatori finali o di addetti qualificati, senza danni permanenti al prodotto contenitore. Tali informazioni sono disponibili su un sito web a libero accesso. Per i prodotti venduti direttamente agli utilizzatori finali, tali informazioni figurano sull’imballaggio, almeno sotto forma di pittogramma, e nelle istruzioni per l’uso;
-) assicurare che le sorgenti luminose e le unità di alimentazione separate possano essere rimosse dai prodotti contenitori al termine della vita. Le istruzioni per lo smantellamento sono disponibili su un sito web ad accesso libero;
-) adottare la valutazione di conformità:
*) del controllo interno della progettazione (14);
oppure
*) del sistema di gestione della valutazione della conformità (15);
-) predisporre la dichiarazione CE di conformità e appone la marcatura CE sui prodotti (16).
Elusione
Il Regolamento in questione dispone anche che, a partire dal 25 dicembre 2019:
-) il fabbricante, l’importatore o il mandatario non deve immettere sul mercato prodotti progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e reagire in modo specifico alterando automaticamente le prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro dichiarato dal fabbricante, dall’importatore o dal mandatario nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita;
-) il consumo energetico del prodotto e ciascuno degli altri parametri dichiarati non peggiorano in seguito a un aggiornamento del software o del firmware se misurati secondo lo stesso metodo di prova originariamente utilizzato per la dichiarazione di conformità, salvo con il consenso esplicito dell’utilizzatore finale prima dell’aggiornamento.
Marcatura CE
Benché il Regolamento in questione non faccia specifico riferimento alla marcatura CE, trova applicazione la normativa nazionale (17), la quale dispone che i prodotti assoggettati a specifiche disposizioni in materia di risparmio energetico (ovvero al Regolamento in questione), devono riportare la marcatura CE, la quale è identificata mediante la riproduzione della seguente sigla “CE”:
La citata “marcatura CE” deve:
-) avere un’altezza non inferiore a 5 mm. Nel caso in cui venga ridotta o ingrandita, deve essere rispettata la proporzione della grigia costruttiva;
-) essere apposta sugli alimentatori in modo visibile, facilmente leggibile e con sistema indelebile. Se le caratteristiche del prodotto non lo consentono, la “marcatura CE” deve essere apposta sull’eventuale imballaggio e sui documenti d’accompagnamento.
È vietato apporre sul prodotto che consuma energia marcature che possano indurre in errore terzi in relazione al significato o alla forma grafica della “marcatura CE”.
Nel caso in cui i prodotti sono disciplinati anche da altri provvedimenti i quali prevedono requisiti essenziali si sicurezza e la “marcatura CE”, l’apposizione della stessa sta a significare che sono stati rispettate tutte le disposizioni ivi applicabili.
Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
L’autorità degli Stati membri incaricata dei controlli della sorveglianza del mercato (18) deve verificare che:
-) che un modello di prodotto sia conforme alle specifiche di progettazione ecocompatibile prevista dal Regolamento, mediante la verifica:
*) dei valori riportati nella documentazione tecnica (valori dichiarati) (14) e, se del caso, dei valori usati per calcolarli, i quali non devono essere più favorevoli per il fornitore dei corrispondenti valori che figurano nelle relazioni di prova;
*) dei valori riportati sull’etichetta e nella scheda informativa del prodotto, i quali non devono essere più favorevoli per il fornitore rispetto ai valori dichiarati, e la classe di efficienza energetica, indicata non deve essere più favorevoli per il fornitore della classe determinata dai valori dichiarati;
-) 10 unità del modello della sorgente luminosa prodotti e i valori determinati, intesa la media aritmetica dei valori misurati per un dato parametro in tutte le unità sottoposte a prova o la media aritmetica dei valori dei parametri calcolati a partire da altri valori misurati, rientrano nelle rispettive tolleranze ammesse ai fini della verifica (19).
Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo per gli aspetti sopra riportarti, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Nel caso in cui la verifica abbia esito negativo per gli aspetti relativi alle lettere a), b) e c) il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi.
Infine, il modello e tutti i modelli equivalenti sono considerati non conformi, se sono stati progettati per essere in grado di rilevare il fatto di essere sottoposti a prova (ad esempio riconoscendo le condizioni o il ciclo di prova) e per reagire in modo specifico alterando automaticamente le proprie prestazioni durante la prova allo scopo di raggiungere livelli più favorevoli per qualsiasi parametro specificato nel presente regolamento o incluso nella documentazione tecnica o in qualsiasi altra documentazione fornita. Le disposizioni in questione sono applicabili a partire dal 25 dicembre 2019.
Sanzioni
Il mancato rispetto delle disposizioni previste, ai sensi della normativa nazionale (20) comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
-) da euro 20.000 ad euro 150.000, per colui che immette in commercio o mette in servizio prodotti privi della marcatura CE e/o della dichiarazione CE di conformità o con marcatura o dichiarazione contraffatta;
-) da euro 10.000 ad euro 50.000, nei confronti del fabbricante il suo mandatario o l’importatore, che non rispetta il divieto di commercializzazione di un prodotto marcato CE e non conforme alle nuove disposizioni;
-) da euro 40.000 ad euro 150.000, nei confronti del fabbricante o del mandatario o dell’importatore che non rispetta il divieto o la limitazione di commercializzare un prodotto, munito della marcatura CE, la cui conformità non è sanabile o persiste oltre il termine di adeguamento concesso dall’autorità competente ai controlli;
-) da euro 5.000 ad euro 30.000, nei confronti di chiunque non tenga a disposizione dell’autorità competente per le relative ispezioni per un periodo di 10 anni dalla data di fabbricazione dell’ultimo prodotto, i documenti relativi alla valutazione di conformità eseguita e la dichiarazione di conformità.
Le sanzioni in questione sono erogate dalla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente.
Abrogazioni
Dal 1° marzo 2021 perdono di efficacia, in quanto abrogate, le disposizioni specifiche per la progettazione ecocompatibile:
-) delle lampade non direzionali per uso domestico (21);
-) di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade (22);
-) delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature (23).
Note
(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 5 dicembre 2019 n. 315.
(2) di cui ai Regolamenti CE n. 244/2009, n. 245/2009 e n. 1194/2012.
(3) di cui alla Direttiva CE n. 2009/125, la quale è stata recepita con Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
(4) il Regolamento in questione specifica che per specificamente collaudata e approvata, si intende che la sorgente luminosa:
-) è stata specificamente collaudata per la condizione di funzionamento o l’applicazione menzionate, conformemente alla normativa europea citata o alle relative misure di esecuzione, alle pertinenti norme europee o internazionali o, in mancanza, alla legislazione applicabile degli Stati membri;
-) è accompagnata dalla prova, sotto forma di certificato, marchio di omologazione o relazione di prova, da includere nella documentazione tecnica, che il prodotto è stato approvato specificamente per la condizione di funzionamento o l’applicazione menzionate;
-) è immessa sul mercato specificamente per le condizioni di funzionamento o l’applicazione menzionate, come dimostrato almeno dalla documentazione tecnica, ad esclusione in o su strutture, sul materiale, sui veicoli terrestri, sull’equipaggiamento marittimo o sugli aeromobili di difesa civile o militare, anche dalle informazioni sull’imballaggio e da qualsiasi materiale pubblicitario o commerciale.
(5) ai sensi della Direttiva UE n. 2014/34, la quale è stata recepita con il Decreto Legislativo del 19 maggio 2016 n. 85.
(6) di cui alla Direttiva UE n. 2014/35, la quale è stata recepita con il Decreto Legislativo 19 maggio 2016 n. 86.
(7) di cui alla Direttiva CE 2006/42, la quale è stata recepita con il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010 n. 17.
Il Decreto Legislativo n. 17/2010 definisce:
-) attrezzatura intercambiabile, un dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, è assemblato alla macchina o al trattore dall’operatore stesso al fine di modificarne la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura non è un utensile;
-) macchina:
*) l’insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben determinata;
*) l’insieme di cui al primo trattino, al quale mancano solamente elementi di collegamento al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento;
*) l’insieme di cui al primo e al secondo trattino, pronto per essere installato e che può funzionare solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio o in una costruzione;
*) gli insiemi di macchine, di cui al primo, al secondo e al terzo trattino, o di quasi-macchine, che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale;
*) l’insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia è la forza umana diretta;
-) quasi-macchine, gli insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un’applicazione ben determinata. Un sistema di azionamento è una quasi-macchina. Le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina.
(8) di cui ai Regolamenti UE n. 2015/2021.
(9) di cui all’allegato II del Regolamento in questione.
(10) di cui all’articolo 8 e agli allegati IV e V della Direttiva CE n. 2009/125.
(11) di cui al punto 3, lettera d) dell’allegato II del Regolamento in questione.
(12) di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato II e dell’allegato V del Regolamento in questione.
(13) di cui al Regolamento UE n. 2019/2015.
(14) di cui all’allegato IV della Direttiva CE n. 2009/125.
(15) di cui all’allegato V della Direttiva CE n. 2009/125.
(16) di cui all’articolo 5 della Direttiva CE n. 2009/125.
(17) di cui al Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
(18) il Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15 dispone che le funzioni di vigilanza sulla conformità dei prodotti alle disposizioni previste sono esercitate:
-) dal Ministero dello Sviluppo Economico, il quale si avvale della collaborazione delle Camere di Commercio e della Guardia di finanza;
-) dall’Agenzia delle Dogane per le operazioni di controllo alle frontiere.
Il Ministero si avvale del supporto dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile - ENEA, per l’effettuazione durante l’attività di vigilanza, delle necessarie prove tecniche atte ad accertare la conformità del prodotto alle pertinenti disposizioni.
(19) di cui alla tabella 6 dell’allegato IV del Regolamento in questione.
(20) ai sensi dell’articolo 17 del Decreto Legislativo 16 febbraio 2011 n. 15.
(21) di cui al Regolamento CE n. 244/2009.
(22) di cui al Regolamento CE n. 245/2009.
(23) di cui al Regolamento CE n. 1194/2012.
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