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VG19.0734 07/26/2019
INPS: facoltà di riscatto dei periodi non coperti da contribuzione e diverso criterio di calcolo dell'onere di riscatto dei periodi di studio universitario ai sensi dell'art.20 del D.L. n.4/2019 convertito con modificazioni dalla L. n.26/2019 - Istruzioni
canale: Lavoro e Previdenza

L'INPS, con circolare n.106 del 25 luglio 2019, che si allega, e che sostituisce la precedente circolare n. 36 del 5 marzo 2019, fornisce indicazioni per l’applicazione della disciplina del nuovo istituto del riscatto di periodi non coperti da contribuzione e del diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitari da valutare nel sistema contributivo.

L'Istituto illustra altresì la facoltà per i fondi di solidarietà di provvedere al versamento della contribuzione correlata a periodi utili per il diritto a pensione, riscattabili o ricongiungibili e precedenti all’accesso ai fondi di solidarietà.



Approfondimenti
Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione ex art.20, commi 1-5, D.L. n.4/2019

Il D.L. 28 gennaio 2019 n.4, art.20, commi 1-5, convertito con modifiche dalla L. 28 marzo 2019 n.26, consente in via sperimentale nel triennio 2019-2021, a domanda, di riscattare a pagamento periodi, anche non continuativi, non soggetti a obbligo contributivo, collocati successivamente al 31 dicembre 1995 ed entro il 29 gennaio 2019, nel limite massimo di 5 anni, acquisendo anzianità contributiva utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

La facoltà di riscatto è riconosciuta in favore di soggetti che presentano congiuntamente i seguenti requisiti:


    - iscrizione in uno dei regimi previdenziali richiamati (assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e forme sostitutive ed esclusive della medesima; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335);

    - non titolarità di anzianità contributiva (contribuzione obbligatoria, figurativa, da riscatto) al 31 dicembre 1995, in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale della UE o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati;


- non titolarità di pensione diretta in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria.

Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto in questione non potrà essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo del versamento contributivo.

Il periodo da ammettere a riscatto non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è diretta la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o Paesi convenzionati).

Il periodo scoperto di contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi.

l periodo da riscattare devono :


    - collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n.4 del 2019);

    - essere compresi tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative in esame (assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti e forme sostitutive ed esclusive della medesima; gestioni speciali dei lavoratori autonomi; Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335).


La domanda di riscatto può essere presentata, esclusivamente in via telematica, dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in argomento (29 gennaio 2019) e fino al 31 dicembre 2021 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).

La domanda può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutte queste ipotesi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi.

Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato destinando, a tal fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tal caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

L’onere di riscatto è determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del D.lgs 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

L’onere di riscatto può essere versato in unica soluzione ovvero in rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione. Il numero massimo di rate riconoscibili, inizialmente fissato a 60, è stato portato a 120 rate mensili dalla legge di conversione n. 26/2019.

La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta dovrà essere versata in unica soluzione.

Alla data del saldo dell'onere l'INPS provvede all'accredito della contribuzione e ai relativi effetti.

Diverso criterio di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studio universitario da valutare nel criterio contributivo ex art.20, comma 6, D.L. n.4/2019

L’art.20, comma 6, decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto il nuovo comma 5-quater dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, secondo cui, per le domande presentate a decorrere dal 29 gennaio 2019, è previsto un ulteriore sistema di calcolo dell’onere di riscatto del corso di studi nei casi in cui la domanda di riscatto riguardi periodi che si collochino esclusivamente nel sistema di calcolo contributivo. In tal caso, l’onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti, vigenti alla data di presentazione della domanda”.

L’INPS precisa che


    - a decorrere dal 30 marzo 2019, data di entrata in vigore della legge n. 26/2019, si potrà accedere alla facoltà di riscatto con le modalità di cui al citato comma 5-quater dell’articolo 2 del D.lgs n. 184/1997, indipendentemente dall’età anagrafica posseduta dal richiedente alla data di presentazione della relativa domanda di riscatto, sempreché siano soddisfatti gli ulteriori requisiti prescritti;

    - le modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei corsi universitari di studi di cui al citato comma 5-quater del D.lgs n. 184/1997 si applicano soltanto ai periodi del corso di studi che si collochino nel sistema contributivo della futura pensione;

    - in questa ipotesi, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti; l’onere di riscatto deve essere quindi determinato sul minimale degli artigiani e commercianti vigente nell’anno di presentazione della domanda ed in base all’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche vigente, nel medesimo periodo, nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti (FPLD). L’importo retributivo di riferimento è rapportato al periodo oggetto di riscatto ed è attribuito temporalmente e proporzionalmente ai periodi medesimi. Il contributo è rivalutato secondo le regole del sistema contributivo, con riferimento alla data della domanda;

    - la suddetta modalità di calcolo dell’onere si aggiunge a quelle previste dal comma 4 (per periodi che si collochino nel sistema retributivo), dal comma 5 (periodi che si collochino nel sistema contributivo) e dal comma 5-bis (per i soggetti inoccupati), del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997;

    - la modalità di calcolo di cui al citato comma 5-quater resta alternativa a quella di cui al comma 5 dell’articolo 2. Pertanto, i soggetti interessati dalla disposizione in commento potranno richiedere che l’onere di riscatto dei periodi da valutare nel sistema contributivo sia quantificato in base a quanto previsto al comma 5-quater o al comma 5 del citato articolo 2 del D.lgs n. 184/1997.



Link ad altri documenti Notizia n. VG19.0231 del 07/03/2019


Allegati
- INPS Circolare n. 106 del 25-07-2019 (file .pdf - 1612Kb)
- INPS Circolare n. 106 del 25-07-2019_Allegato n 1 (file .pdf - 275Kb)
- INPS Circolare n. 106 del 25-07-2019_Allegato n 2 (file .pdf - 1258Kb)
- INPS Circolare n. 106 del 25-07-2019_Allegato n 3 (file .pdf - 64Kb)


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