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VG21.0478 04/22/2021
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021. Modifiche alla disciplina degli spostamenti da e per l’Estero
canale: Internazionalizzazione, Diritto d'impresa, Lavoro e Previdenza

Con l’ordinanza del 16 aprile 2021 del Ministero della Salute, in vigore dal 19 aprile e valida fino al 30 aprile 2021 sono state alcune modifiche alla disciplina degli spostamenti da e per l’Estero si seguenti temi:


    · obbligo di tampone preliminare all’ingresso in Italia

    · durata della quarantena

    · digitalizzazione dell’autodichiarazione

    · disposizioni per gli ingressi dal Brasile e revoca delle limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo



Approfondimenti Obbligo di tampone preliminare all’ingresso in Italia

L’art. 1, co. 1 dell’ordinanza prevede che, a partire dal 19 aprile, chiunque faccia ingresso per una qualsiasi durata nel territorio nazionale dai Paesi di cui agli elenchi C (Paese UE/Area Shengen), D ed E dell'allegato 20 del DPCM del 2 marzo 2021, abbia l'obbligo di presentare al vettore all'atto dell'imbarco e a chiunque sia deputato a effettuare controlli, la certificazione di essersi sottoposto, nelle 48 ore precedenti l’ingresso nel territorio nazionale, al tampone (molecolare o antigenico) con risultato negativo.

In virtù di tale norma, l’obbligo di tampone preliminare all’ingresso in Italia (48 ore antecedenti):

• si aggiunge all’obbligo di sorveglianza sanitaria e dell’isolamento fiduciario, per chi entra dai Paesi di cui agli elenchi D ed E dell'allegato 20 del DPCM sopra citato;

• viene confermato per chi entra dai Paesi di cui all’elenco C dell'allegato 20 del DPCM. In ogni caso, fino al 30 aprile 2021, rimangono efficaci le previsioni dell’ordinanza 2 aprile 2021 (quarantena di 5 giorni, salvi i casi di cui all’art. 51, co. 7 del DPCM).

Le eccezioni a tale obbligo (art. 1 comma 2), di interesse per le imprese, riguardano le seguenti fattispecie:

• l’equipaggio dei mezzi di trasporto e al personale viaggiante (art. 51, co. 1, lett. a) e lett. b) del DPCM);

• i movimenti da e per la Repubblica di San Marino e lo Stato della Città del Vaticano (art. 51, co. 7, lett. c) del DPCM);

chiunque fa ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza (art. 51, co. 7, lett. f) del DPCM);

• chiunque transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore (art. 51, co. 7, lett. g) del DPCM);

• i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora (art. 51, co. 7, lett. l) del DPCM);

• il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore (art. 51, co. 7, lett. m) del DPCM).

Durata della quarantena

L’art. 2, co. 1 della ordinanza ha ridotto da 14 a 10 giorni la durata della quarantena prevista dall’art. 51, commi da 1 a 5 del DPCM per chi entra da uno o più Paesi di cui agli elenchi D e E, ovvero nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, abbiano soggiornato o transitato negli stessi. La riduzione della durata della quarantena è, in ogni caso, accompagnata dall’obbligo di sottoposi al tampone (molecolare o antigenico) al termine dei 10 giorni di isolamento.

La nuova durata della quarantena vale per gli ingressi in Italia successivi al 18 aprile 2021. Pertanto, i soggetti che abbiano fatto ingresso in Italia prima del 18 aprile 2021 devono completare il periodo di 14 giorni di isolamento senza sottoporsi a ulteriori tamponi.

Digitalizzazione dell’autodichiarazione

L’art. 3 dell’ordinanza introduce per chiunque faccia ingresso in Italia dall’estero uno “specifico modulo di localizzazione dei passeggeri in formato digitale” che sostituisce il precedente modello di autodichiarazione di cui all’art. 50 del DPCM 2 marzo 2021.

Ricordiamo che chiunque entri, per qualsiasi durata, in Italia dall’estero (tranne dalla Repubblica di San Marino e dallo Stato della Città del Vaticano) è tenuto a consegnare al vettore, all’atto dell'imbarco, e a chiunque sia deputato a effettuare controlli una dichiarazione recante, tra l’altro, l’indicazione dei Paesi e territori esteri nei quali si è soggiornato o transitato nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, nonché dei motivi dello spostamento, nel caso di ingresso da Stati e territori di cui all’elenco E dell’allegato 20 del DPCM.

Con una apposita circolare della Direzione Generale della Prevenzione del Ministero della Salute saranno definiti l’ambito e la tempistica di utilizzo del modulo digitale. In caso di impedimenti tecnologici potrà comunque essere utilizzato il modulo cartaceo.

Disposizioni per gli ingressi dal Brasile e revoca delle limitazioni specifiche per la Regione del Tirolo

Con la presente Ordinanza non trovano più applicazione, a partire dal 18 aprile, le norme adottate nell’Ordinanza del 13 febbraio 2021 relative agli ingressi dal Brasile.

Trovano pertanto applicazione le seguenti nuove misure:


    · divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato in Brasile (art. 4, co. 1).

    · l'ingresso e il traffico aereo dal Brasile sono consentiti: i) ai soggetti che abbiano la residenza anagrafica in Italia da data anteriore al 13 febbraio 2021; ii) ai funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc.; iii) per raggiungere il domicilio, l'abitazione o la residenza dei figli minori, del coniuge o della parte di unione civile; iv) previa autorizzazione del Ministero della salute, per inderogabili motivi di necessità. In tutti questi casi, fermi l’insorgenza di sintomi di COVID-19 e gli obblighi dichiarativi, l’ingresso è comunque subordinato a: i) tampone (molecolare o antigenico) effettuato nelle 48 ore antecedenti all'ingresso; ii) tampone (molecolare o antigenico) da effettuarsi all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l’autorità sanitaria di riferimento; iii) quarantena di 10 giorni; iv) tampone (molecolare o antigenico) al termine della quarantena (art. 4, commi 2 e 3);

    · in deroga all’obbligo di quarantena, l’ingresso dal Brasile è consentito, previa autorizzazione del Ministero della salute o secondo protocolli sanitari validati e previo tampone (molecolare o antigenico) prima della partenza per l’Italia (48 ore antecedenti l’ingresso) e dopo l’arrivo in Italia (all'arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine, ove possibile, ovvero entro 48 ore dall'ingresso in Italia presso l’autorità sanitaria di riferimento), ai soggetti rientranti in una delle seguenti categorie: i) chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza; ii) personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all'estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore; iii) funzionari UE, diplomatici, personale militare, ecc. (art. 4, co. 4);

L’art. 5, co. 1 dell’ordinanza dispone che, a partire dal 18 aprile 2021, siano revocate le disposizioni di cui all’art. 3, co. 2 dell’ordinanza 2 aprile 2021 relative agli spostamenti da e per la Regione del Tirolo.



Link ad altri documenti
Ordinanza del Ministero della Salute del 16 aprile 2021

Link a nuova disciplina spostamenti dal Brasile



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