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VG15.0149 02/10/2015
La Certificazione Unica 2015: le principali novità
canale: Fisco

L'Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 15 gennaio 2015 ha approvato, unitamente alle istruzioni e alle specifiche tecniche per la trasmissione telematica, la nuova Certificazione Unica 2015 (inclusa nel “Modello CU 2015”), con la quale i sostituti d’imposta sono tenuti a certificare, a partire dal 2015 (periodo d'imposta 2014), redditi e ritenute operate nei confronti dei lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi. Oltre a recepire le novità previste nella compilazione della nuova Certificazione Unica, i sostituti d'imposta devono rispettare nuovi adempimenti e nuove scadenze, in primis il termine del prossimo 7 marzo (termine che, cadendo di sabato, slitta al lunedì 9 marzo) per la trasmissione della CU, in modalità telematica, all'Agenzia delle Entrate.



Approfondimenti
1) Premessa
L’introduzione, con il Decreto “Semplificazioni fiscali” 2014 (1), della dichiarazione dei redditi precompilata ha rappresentato una tra le più evidenti manifestazioni di un radicale cambio di prospettiva dell’Amministrazione finanziaria rispetto al passato, relativamente agli adempimenti fiscali a carico dei contribuenti, nell’ottica di una loro semplificazione a beneficio, in particolare, delle persone fisiche.

Il perseguimento di questa finalità ha, tuttavia, giustificato un sensibile aggravio degli adempimenti facenti capo ai datori di lavoro e sostituti d’imposta, oltre che agli altri soggetti “attori” dei processi che attengono all’assistenza fiscale.

Il principale tra questi nuovi adempimenti coincide con l’obbligo di compilazione e invio telematico del Modello CU 2015”, comprensivo della Certificazione Unica dei redditi erogati e delle ritenute operate.

Tale nuova certificazione, prevista dal suddetto Decreto e approvata dall'Agenzia delle Entrate con il Provvedimento del 15 gennaio 2015, contempla in un unico documento sia i dati riferiti ai lavoratori dipendenti e assimilati sia quelli riferiti a professionisti, agenti, rappresentanti e lavoratori occasionali e, dal 2015, dovrà essere rilasciata ai predetti contribuenti in sostituzione del Modello CUD e delle certificazioni in forma libera in uso fino al 2014.

Rispetto al precedente Modello CUD, il Modello CU 2015 si presenta, senza dubbio, più complesso, in ragione delle molteplici informazioni richieste al sostituto. Queste informazioni, che devono essere trasmesse per via telematica all’Agenzia delle Entrate, risulteranno utili alla stessa Agenzia per costituire una banca dati che, unitamente alle informazioni ricevute da altri soggetti terzi (istituti di credito, assicurazioni), permetterà la predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata (Modello 730-precompilato).

Ciò evidenzia il manifesto collegamento esistente tra i due adempimenti, secondo cui i Modelli 730/2015 precompilati non potrebbero essere messi a disposizione dei contribuenti, se i sostituti d’imposta non ottemperassero nei tempi previsti all’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle Certificazioni Uniche.

La Certificazione Unica dovrà essere trasmessa entro il 9 marzo 2015, in considerazione del fatto che la scadenza di legge, fissata al 7 marzo (2), cade quest’anno di sabato, mentre il Modello 730/2015 precompilato sarà accessibile dai contribuenti a partire da 15 aprile 2015.

Dal 5 febbraio 2015, è disponibile sul sito web dell’Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) il softwareCertificazione Unica 2015” che, unitamente alle “Specifiche tecniche” per la trasmissione telematica, consente la compilazione del Modello CU 2015 e la creazione del relativo file da inviare via web.

Si ricorda, inoltre, che permane inalterato l’obbligo per i sostituti d’imposta di rilasciare ai contribuenti, in duplice copia, il Modello CU entro il 2 marzo 2015, cadendo di sabato il termine di legge del 28 febbraio.

Riguardo alle modalità di consegna della Certificazione Unica al contribuente sostituito, nelle istruzioni del Modello viene sottolineato che, se da un lato gli enti previdenziali rendono disponibile la certificazione in modalità telematica, salvo esplicita richiesta contraria, dall’altro gli altri sostituti d’imposta hanno facoltà di trasmettere la certificazione in formato elettronico, ad esempio via e-mail, esclusivamente nel caso in cui sia possibile accertarsi che la stessa entri nella materiale disponibilità del contribuente.

Qualora il sostituto d’imposta rilasci una nuova Certificazione Unica dopo che abbia provveduto alla trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate, entro il 9 marzo, lo stesso dovrà indicare nelle “Annotazioni” (codice “CF”) del nuovo Modello che il contribuente, qualora intenda avvalersi del Modello 730 precompilato elaborato dall’Agenzia, dovrà obbligatoriamente modificarne il contenuto sulla base dei dati forniti in sostituzione.

Infine, si segnala che, da quest’anno, nella Certificazione Unica è prevista un’apposita sezione dedicata al contribuente che sceglie di destinare una quota pari al due per mille della propria imposta sul reddito a favore ad un partito politico (3).

2) Modalità di trasmissione del Modello CU 2015 e profili sanzionatori
La Certificazione Unica 2015 è parte del complessivo flusso telematico da inviare all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015, flusso che comprende anche:
  • il Frontespizio nel quale, sostanzialmente, vengono riportate le informazioni relative alla tipologia di comunicazione, ai dati del sostituto e all’impegno alla presentazione telematica;
  • il QuadroCT”, che riporta le informazioni inerenti la ricezione in via telematica dei dati dei Modelli 730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

In linea generale, il Modello CU 2015 (allegato alla presente notizia, unitamente alle istruzioni e al Provvedimento di approvazione) si avvicina in modo inequivocabile alla struttura del Modello 770 Semplificato, che ad oggi risulta essere ancora una dichiarazione obbligatoria, sebbene ne costituisca, di fatto, un duplicato.

Analogamente a quanto previsto per il Modello 770, il sostituto d’imposta può suddividere il flusso telematico inviando, oltre al Frontespizio ed, eventualmente (si veda di seguito le relative condizioni), il Quadro “CT”, le certificazioni dati di lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

In presenza di sole certificazioni di redditi di lavoro dipendente equiparati ed assimilati, ovvero esclusivamente di certificazioni redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, l’invio telematico deve essere effettuato limitatamente alla parte della Certificazione Unica relativa alle tipologie reddituali erogate. Si fa, altresì, presente che non devono essere trasmesse all’Agenzia delle Entrate le certificazioni attestanti esclusivamente redditi totalmente esentati da imposizione in Italia, laddove il percipiente risieda in uno Stato estero con cui è in vigore una convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette.

Il flusso di dati deve essere presentato, entro il predetto termine, esclusivamente per via telematica, direttamente (attraverso Entratel o Fisconline) o tramite un intermediario abilitato (Caf o professionista); si considera presentato nel giorno in cui è conclusa la ricezione dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate. In proposito, si rammenta che il messaggio di conferma di trasmissione del file, rilasciato dal servizio telematico immediatamente a seguito dell’invio da parte del sostituto d’imposta, non costituisce prova dell’avvenuta presentazione. La prova della presentazione del flusso è data unicamente dalla successiva comunicazione rilasciata dall’Agenzia per via telematica, attestante l’esito positivo dell’elaborazione effettuata sui dati pervenuti.

Riguardo alla verifica della tempestività dell’invio telematico delle CU 2015, si considerano tempestive le comunicazioni trasmesse entro i termini previsti ma scartate dal servizio telematico (scarto dell’intero file o di singole comunicazioni), purché ritrasmesse entro i cinque giorni lavorativi successivi alla data contenuta nella comunicazione che attesta il motivo dello scarto.

Questa considerazione assume rilievo soprattutto considerando i profili sanzionatori di questo adempimento, notevolmente inaspriti rispetto a quanto era disposto in relazione alla mancata consegna del Modello CUD o della certificazione in forma libera al lavoratore subordinato o al lavoratore autonomo. Infatti, mentre tale inadempienza non comportava l’applicazione di alcuna sanzione, purché perfezionata in tempo utile per consentire al contribuente di presentare la propria dichiarazione dei redditi, la nuova norma (4) stabilisce che sia comminata al sostituto d’imposta la sanzione di euro 100,00 per ogni Modello CU 2015 non trasmesso, trasmesso tardivamente o errato (presumibilmente, e salvo diverse indicazioni che potrebbero pervenire in sede interpretativa da parte dell’Agenzia, anche in presenza di errori che non influenzano la misura delle ritenute, ad esempio per l’inesatta od incompleta compilazione delle “Annotazioni”).

E’ importante sottolineare che a questa disposizione sanzionatoria non si rendono applicabili, per espressa previsione, gli istituti del concorso e della continuazione delle omissioni (5); non sono, pertanto, possibili riduzioni in caso di commissione di più violazioni della stessa tipologia.

In caso di operazioni straordinarie (liquidazioni, fallimenti, fusioni, scissioni, cessioni di ramo d’azienda, etc.), nel gestire gli obblighi di comunicazione e le modalità di compilazione della Certificazione Unica è necessario distinguere le situazioni che hanno determinato, nel corso del periodo d’imposta o entro i termini di presentazione del Modello CU, l’estinzione o meno del sostituto d’imposta.

Particolare attenzione deve essere posta in caso di operazioni straordinarie che non determinano l’estinzione del soggetto, qualora si verifichi un passaggio di personale dipendente ad un diverso sostituto.

In questo caso, il sostituto d’imposta cedente non è tenuto al rilascio della Certificazione Unica e non dovrà, pertanto, effettuare alcun invio relativamente alle somme da lui erogate. Il sostituto d’imposta subentrante, tenuto al rilascio della CU, deve trasmetterla all’Agenzia delle Entrate entro il 9 marzo 2015, includendovi tutti i redditi percepiti dal personale dipendente acquisito ed evidenziando (nei punti da 301 a 331 delle comunicazioni relative ai lavoratori dipendenti e assimilati), le somme e i valori corrisposti dal precedente sostituto.

3) Il Frontespizio
Nel Frontespizio sono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione (“Annullamento” o “Sostituzione” della dichiarazione già inviata), ai dati del sostituto d'imposta e al rappresentante firmatario della comunicazione, oltre a quelli relativi all'impegno alla trasmissione telematica riservati all'intermediario; è richiesta, inoltre, l'indicazione del numero delle certificazioni, distintamente per lavoratori dipendenti ed autonomi, contenute nel Modello CU.

Quanto al tipo di comunicazione, dovrà essere barrata la casella “Annullamento” qualora il sostituto di imposta intenda annullare una certificazione già presentata entro i termini previsti.

Nell’ipotesi in cui il sostituto d’imposta intenda, prima della scadenza del termine di presentazione sostituire una certificazione già presentata, deve compilare una nuova certificazione comprensiva delle modifiche, barrando la casella “Sostituzione”.

4) Il Quadro “CT”
Come noto, i sostituti d'imposta hanno l'onere di comunicare all'Agenzia delle Entrate l'utenza telematica propria o di un intermediario abilitato, per la ricezione dei file contenenti i risultati contabili (Modelli 730-4) dei Modelli 730 dei propri dipendenti.

Attraverso l’utenza telematica comunicata dal sostituto, l'Agenzia delle Entrate mette a disposizione dello stesso i dati dei Modelli 730-4, entro dieci giorni dalla ricezione dei risultati contabili delle dichiarazioni dei redditi, trasmessi dai CAF o dai professionisti; è onere dei sostituti d'imposta reperire tali dati per operare i conguagli da assistenza fiscale.

Il nuovo Quadro “CT” della Certificazione Unica 2015 richiede i dati relativi al soggetto, l’azienda stessa o un intermediario appositamente delegato, che riceverà in via telematica il flusso dei Modelli 730-4 (risultati contabili dei Modelli 730) da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Questo nuovo quadro deve essere compilato solo dalle aziende che trasmettono almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati) e che non hanno mai comunicato all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica su cui inviare i Modelli 730-4; trattasi, ad esempio, di imprese neo-costituite, di imprese nate da fusioni/scissioni, di imprese che in passato non avevano interesse a comunicarla perché non operative o senza dipendenti.

Queste aziende devono indicare, nella sezione A”, l’utenza diretta a cui sono abilitate, “Entratel” o “Fisconline”, o, in alternativa, se intendono conferire l’incarico alla ricezione ad un intermediario abilitato, il codice fiscale dell’intermediario da loro incaricato nella sezioneB”.

Il termine di invio del nuovo Quadro “CT” è quello proprio della Certificazione Unica, cioè il 7 marzo, termine che per il 2015 slitta a lunedì 9 marzo.

In caso di più invii contenenti almeno una certificazione di redditi di lavoro dipendente (o assimilati), il Quadro “CT” deve essere compilato per ogni fornitura. Il Quadro CT non deve, invece, mai essere allegato alle forniture che contengono esclusivamente certificazioni di lavoro autonomo, o nel caso di tipo di comunicazione barrata sul Frontespizio come “Annullamento” o “Sostituzione”.

I sostituti d'imposta che hanno già comunicato in anni passati all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica su cui inviare i Modelli 730-4 e che, per l’anno 2015, intendono variarla, devono utilizzare il precedente Modello denominato “Comunicazione per la ricezione in via telematica dei dati relativi ai Modelli 730-4 resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate”, reperibile sul sito web dell’Agenzia (www.agenziaentrate.gov.it), e non il Quadro “CT” della Comunicazione Unica; in questo caso l’invio telematico deve essere effettuato entro la il 31 marzo 2015 (in linea con la disciplina previgente).

5) Le novità nella compilazione dei dati fiscali
La Certificazione Unica 2015 si compone di 5 pagine: nella prima parte vanno indicati i dati anagrafici del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico) e del contribuente (sostituito), la minuziosa specifica delle informazioni inerenti ai dati fiscali e previdenziali relativi ai rapporti di lavoro dipendente e assimilato, nonché i carichi familiari del contribuente, mentre l'ultima pagina è riservata ai compensi erogati per lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Quanto ai dati anagrafici del contribuente si richiede, nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” della CU, l'indicazione del domicilio fiscale alle sole date del 1° gennaio 2014 e 1° gennaio 2015. Ciò per effetto della semplificazione in tema di addizionali Irpef apportata dal Decreto semplificazioni fiscali 2014 (6), che ha disposto l'unificazione al 1° gennaio della data di riferimento del domicilio fiscale ai fini della applicazione delle addizionali regionale (per la quale si considerava il 31 dicembre) e comunale. A tal proposito, è giusto rammentare che gli effetti della variazione del domicilio fiscale del contribuente decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

A) Certificazione lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale
In questa sezione, tra i “Dati fiscali” della CU, il sostituto d’imposta dovrà indicare, come di consueto:
  • le retribuzioni e i compensi imponibili, compresi gli emolumenti correlati agli incrementi della produttività del lavoro: punti 1 - 3 – 4 – 5 - 201 – 221 – 261 - 401;
  • le ritenute effettuate a titolo di acconto o a titolo di imposta: punti 11 - 202 - 222 – 243 - 263 - 404;
  • le addizionali regionali e comunali Irpef, distinguendo tra quelle a titolo di acconto, d’imposta e quelle sospese: punti da 12 a 24, da 244 a 246;
  • le detrazioni per carichi di famiglia e per lavoro dipendente: punti da 101 – 102 – 103 – 107 – 108 – 109;
  • i crediti d’imposta: punti 104 – 105 – 106 – 110 – 111 – 112 – 114;
  • i contributi versati alla previdenza complementare: punti da 141 a 153;
  • gli altri oneri deducibili: punti da 161 a 166.

Tuttavia, anche rispetto ad alcuni dei dati appena citati, si richiede al sostituto d’imposta, in appositi riquadri, l’esposizione di informazioni molto più dettagliate rispetto a quanto era previsto nel Modello CUD, alcune delle quali, in precedenza, trovavano spazio solo fra le “Annotazioni”, per poi essere riportate dal sostituto d’imposta nel Modello 770/Semplificato.

Ad esempio, nell’indicazione dei redditi percepiti, la Certificazione Unica contiene un maggior dettaglio, in quanto si richiede al sostituto d’imposta di fornire separata evidenza dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, questi ultimi differenziati in relazione alle tipologie di detrazioni applicabili, e dei redditi di pensione.

Questa richiesta di maggior dettaglio si è quindi tradotta, in concreto, nell’istituzione di nuovi campi, comunque da riportare successivamente nella dichiarazione dei sostituti d’imposta, per la specifica indicazione dei seguenti dati:
  • tipologia del contratto del lavoro (a tempo determinato o indeterminato): punto 2;
  • separata indicazione dei redditi di pensione: punto 3;
  • assegni periodici corrisposti percepiti dal coniuge, per i quali è possibile fruire della detrazione specifica prevista dall’art. 13, comma 5-bis del TUIR: punto 5;
  • acconti trattenuti per il coniuge o crediti non rimborsati, derivanti dall’assistenza fiscale 2014: punti da 51 a 58;
  • oneri detraibili, ai sensi dell’art. 15 del TUIR, distinti in relazione agli specifici codici reperibili nelle Tabelle A e B” poste in Appendice alle istruzioni, per i quali spetta la detrazione dall'imposta lorda nella misura del 19 o 26%, gli importi devono essere inseriti tenendo conto degli eventuali limiti (ad esempio, del massimo importo detraibile di euro 530,00 per le polizze assicurative) e al lordo delle franchigie (ad esempio, della franchigia di euro 129,11 per le spese sanitarie), previste dalle norme fiscali di riferimento: punti da 71 a 82;
  • credito relativo al bonus Irpef” (7), con separata indicazione dell’importo erogato (anche solo in parte) dal datore di lavoro (caso da identificarsi con il codice “1”) e dell’eventuale quota non riconosciuta dallo stesso datore, oppure riconosciuta ma non erogata al dipendente (casi da identificarsi con il codice “2”); qualora il dipendente abbia avuto precedenti rapporti di lavoro intercorsi nel 2014 o nel 2015, gli importi devono essere inseriti tenendo conto delle informazioni riportate, rispettivamente, nelle “Annotazioni” dei Modelli CUD 2014 (con codice “ZZ”), oppure nelle Certificazioni Uniche 2015, rilasciati dai precedenti sostituti: punti da 119 a 121;
  • contributi versati alla previdenza complementare per familiari a carico, con separata indicazione della quota per la quale è stata riconosciuta la deduzione dal reddito di lavoro dipendente (ricompresa nel punto 142) e di quella non esclusa dallo stesso reddito (ricompresa nel punto 143): punti da 151 a 153;
  • oneri deducibili per contributi versati ad enti e casse aventi esclusivamente fini assistenziali, con separata indicazione della quota già dedotta dal reddito di lavoro dipendente e di quella che ha concorso a formare lo stesso reddito; tale informazione è funzionale a determinare l’eventuale detraibilità o deducibilità delle spese sanitarie rimborsate, relative ai contributi che hanno concorso a formare il reddito di lavoro dipendente; questa circostanza deve essere precisata utilizzando il codiceAU” delle “Annotazioni: punti da 163 a 166;
  • contributo di solidarietà dovuto sui trattamenti pensionistici (8): punti 173 – 174;
  • reddito dei contribuenti c.d. frontalieri”, cioè dei dipendenti residenti fiscalmente in Italia che prestano la propria attività, in via continuativa, nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi; tale importo deve essere considerato, nel punto 1, al netto della quota fiscalmente esente (euro 6.700,00), di cui deve essere data specifica indicazione nelle “Annotazioni” con codice “AE”, e, nel punto 175, al lordo della stessa;
  • maggiori dettagli sui redditi e ritenute in relazione ai lavori socialmente utili: punti da 241 a 246;
  • maggiori dettagli relativamente ai dati di conguaglio, in caso di redditi (a tassazione ordinaria, correlati all’incremento della produttività del lavoro e/o a lavori socialmente utili) erogati da altri soggetti, da riportare seguendo la consueta logica richiesta dal Modello 770 Semplificato e, pertanto, con la specifica del codice fiscale del terzo erogante, dei singoli redditi conguagliati, delle ritenute Irpef, delle addizionali e delle somme correlate alla produttività del lavoro: punti da 301 a 331.

Un cenno particolare merita l’indicazione nella Certificazione Unica del credito per le imposte pagate all’estero riconosciuto dal sostituto d’imposta. Ai fini della determinazione del credito spettante, come noto, sono necessarie alcune informazioni che, nel Modello CUD, erano indicate tra le “Annotazioni”.

La Certificazione Unica richiede di riportare alcune di queste informazioni in specifici riquadri, nei quali il sostituto d’imposta dovrà indicare:

- il codice dello Stato estero: punto 115;

- l’anno di percezione del reddito estero: punto 116;

- il reddito prodotto all’estero: punto 117;

- l’imposta estera definitiva: punto 118.

Gli altri dati fondamentali per il corretto calcolo del credito d’imposta, quali il reddito complessivo, l’imposta lorda italiana e l’imposta netta italiana, dovranno essere riportati nelle “Annotazioni” con il codice AQ”.

Al riguardo, si precisa che, secondo le disposizioni dell’art. 165, comma 10 del TUIR, se il reddito prodotto all’estero concorre solo parzialmente alla formazione del reddito di lavoro dipendente (ad esempio, in presenza di un reddito determinato secondo le retribuzioni convenzionali), anche l’imposta pagata all’estero è quella ridotta in misura corrispondente.

In tal caso, nelle “Annotazioni”, il sostituto dovrà informare il contribuente che l’imposta estera definitiva evidenziata è stata ridotta proporzionalmente al rapporto tra il reddito estero, determinato in misura convenzionale, ed il reddito che risulterebbe tassabile, in via ordinaria, se la medesima attività lavorativa fosse prestata in Italia (in conformità alle istruzioni diramate dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 48/E del 2013).

Un'apposita sezione è inserita per l'indicazione dei dati relativi al coniuge e familiari a carico, che erano, in precedenza, da inserire fra le “Annotazioni” in calce al Modello CUD. Questa sezione deve essere compilata esclusivamente nell’ipotesi di erogazione di redditi di lavoro dipendente e assimilati.

Per ogni familiare indicato è richiesto il grado di parentela, codice fiscale, il numero dei mesi a carico del dipendente e la percentuale di detrazione spettante al medesimo.

Inoltre, la stessa sezione prevede ogni altra informazione a supporto del riconoscimento al dipendente di particolari benefici, quali la presenza di un figlio con disabilità, il primo figlio che sostituisce il coniuge mancante, i figli minori di tre anni, la percentuale di detrazione spettante per le famiglie numerose; anche questi dati erano relegati tra le “Annotazioni” in calce al Modello CUD.

B) Certificazione lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi
L'ultimo quadro della nuova Certificazione Unica 2015 è riservata alla novità più eclatante del Modello, in quanto racchiude i dati relativi ai redditi di lavoro autonomo, eliminando dunque ogni possibilità concessa, fino al 2014, di redigere la certificazione in formato libero.

La nuova CU riguarda, dunque, anche i lavoratori autonomi, sia occasionali sia titolari di partita Iva, i cui dati sono sostanzialmente quelli richiesti nel Modello 770/2015 Semplificato. Si tratta delle somme corrisposte nel 2014 per redditi di lavoro autonomo (di cui all'art. 53 del TUIR) o redditi diversi (di cui all'art. 67, comma 1, del TUIR), per provvigioni ad agenti e indennità di cessazione dei rapporti di agenzia, nonché per corrispettivi di prestazioni degli appaltatori nei confronti dei condomini.

Come previsto nel Modello 770 Semplificato, questa sezione della CU richiede l’indicazione, nel punto 4, dell’ammontare lordo corrisposto, nei punti 5 e 7, delle somme non assoggettate a ritenuta, nel punto 8, del reddito imponibile e, nel punto 9, delle ritenute a titolo d’acconto operate.

Inoltre, tra le altre informazioni richieste, sono previsti campi appositi, i punti 20 e 21, per l'indicazione dei contributi previdenziali a carico del soggetto erogante e quelli a carico del soggetto percettore che, come nel Modello 770, si riferiscono agli utili da associazione in partecipazione, nonché ai redditi erogati ai lavoratori autonomi occasionali e ai venditori a domicilio, quando di importo superiore a euro 5.000,00.

Richiamando le stesse istruzioni alla compilazione del Modello 770 Semplificato, si ricorda che, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d’imposta ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:
  • totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale;
  • compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente.

6) La Certificazione Unica nei casi di decesso del contribuente
In caso di decesso di un dipendente, permangono invariate, rispetto al passato, le istruzioni relative alla compilazione delle certificazioni da rilasciare agli eredi.

Si ricorda, al riguardo, che il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte assoggettate a tassazione ordinaria (a seguito di conguaglio di fine rapporto), da inserire nei punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del tipo di reddito corrisposto, della sezione “Dati fiscali” della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente. Il sostituto deve, altresì, certificare l’importo delle ritenute operate nel successivo punto 11.

Nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” della Certificazione Unica 2015 occorre riportare i dati anagrafici relativi al defunto.

La CU va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del sostituito, maturati o in corso di maturazione in capo a quest’ultimo. Trattasi, ad esempio, di mensilità o ratei di tredicesima, che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto. In tal caso:
  • nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;
  • l’importo dei redditi erogati all’erede, assoggettati all’aliquota della ritenuta d’acconto nella misura corrispondente al primo scaglione di reddito (23%), deve essere indicato ai punti 1, 3, 4 e/o 5, a seconda del tipo di reddito corrisposto, della sezione “Dati fiscali” della CU relativa ai redditi di lavoro dipendente; l'Amministrazione Finanziaria, in un secondo momento, provvederà ad iscrivere a ruolo l’Irpef in maniera separata sugli importi di cui trattasi, determinando l'aliquota corrispondente alla metà del reddito netto complessivo di ciascuno erede nel biennio anteriore all'anno in cui si è aperta la successione;
  • le ritenute operate devono essere riportate al successivo punto 11;
  • nelle “Annotazioni” della CU, con codiceAB”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificato che trattasi di redditi per i quali l’erede non ha l’obbligo di presentare la dichiarazione;
  • nel punto 8 della sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, denominato “Categorie particolari”, occorre riportare i codiciZ”, o Z1”, rilevabili dalla TabellaD”, posta in Appendice alle istruzioni del Modello CU 2015.

Nel caso di erogazione della c.d. “indennità di morte” (TFR e indennità di mancato preavviso), ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile o delle leggi speciali corrispondenti, deve essere permane l’obbligo di rilasciare una Certificazione Unica per ciascun avente diritto o erede percettore delle indennità, tenendo presente che:
  • nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, devono essere riportati quelli dell’avente diritto o erede;
  • nel punto 408 dei “Dati fiscali”, deve essere indicata la percentuale spettante all’avente diritto o erede al quale è consegnata la certificazione, mentre gli altri punti devono essere compilati evidenziando l’indennità complessivamente erogata nell’anno o in anni precedenti a tutti i coeredi o al deceduto;
  • nelle “Annotazioni”, con codiceAB”, devono essere indicati il codice fiscale e i dati anagrafici del deceduto e deve essere specificata la tipologia di indennità erogata (eredità, erogazioni di indennità ai sensi dell’art. 2122 del Codice Civile, etc.).

In caso di erogazione, da parte del sostituto d’imposta, di quote di TFR provenienti da più de cuius, ovvero di somme di spettanza del de cuius e di somme spettanti all’erede in qualità di lavoratore, il sostituto d’imposta deve, invece, rilasciare all’erede distinte CU.

Da quest’anno, modalità di compilazione analoghe rispetto al caso del decesso di un dipendente dovranno essere poste in essere dal sostituto d’imposta in caso di decesso di un contribuente percettore di reddito di lavoro autonomo, provvigioni, o redditi diversi.

Il sostituto dovrà, pertanto, rilasciare agli eredi la Certificazione unica 2015 relativa al soggetto deceduto, attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando, nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, i dati relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti direttamente agli eredi del percettore delle somme (10). In tal caso:
  • nella sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme” devono essere indicati i dati anagrafici dell’erede;
  • l’importo dei redditi erogati all’erede deve essere indicato al punto 4 della parte “Dati fiscali” della certificazione relativa ai redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi e quello delle ritenute operate al successivo punto 9;
  • nel punto 8 della sezione “Dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme”, denominato “Categorie particolari”, riportare il codice Z” rilevabile dalla TabellaD” posta in Appendice alle istruzioni del Modello CU 2015.

Note
(1) D.Lgs. n. 175/2014.
(2) Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, inserito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.
(3) Ai sensi dell’art. 12, comma 3-bis, del D.L. n. 149/2013, convertito con modificazioni dalla Legge 21 febbraio 2014, n. 13.
(4) Art. 4, comma 6-quinquies, del D.P.R. n. 322/1998, inserito dall’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2014.
(5) Di cui all’art. 12 del D.Lgs. n. 472/1997.
(6) Art. 8, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 175/2014.
(7) Di cui all’art. 1 del D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 89/2014.
(8) Ai sensi dell’art. 1, comma 486, della L. n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014).
(9) Ai sensi dell’art. 23, terzo comma, del D.P.R. n. 600/1973.
(10) Ai sensi dell’art. 7, comma 3, del TUIR.


Allegati
- MOD. CU_2015 (file .pdf - 76Kb)
- MOD. CU_2015_istruzioni (file .pdf - 204Kb)
- Provvedimento_Mod. CU_2015 (file .pdf - 1386Kb)


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