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VG17.0945 08/29/2017
Prodotti cosmetici: dal 23 agosto 2017 vieto l’impiego delle fragranze HICC, atranolo e cloratranolo (Regolamento UE n. 2017/1410)
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore

La Commissione europea ha disposto che dal 23 agosto 2017 non possono essere utilizzate le sostanze HICC, atranolo e cloratranolo nei prodotti cosmetici, in quanto causa negli ultimi anni di numerosi casi di allergie da contatto.



Approfondimenti


La Commissione Europea, con Regolamento del 2 agosto 2017 n. 1410 (1), ha modificato la normativa comunitaria che regolamenta la produzione dei prodotti cosmetici (2), disponendo:
  • l’introduzione tre sostanze nell’elenco di quelle vietate nei prodotti cosmetici (3);
  • l’abrogazione di una sostanza nell’elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti (4).

Il nuovo Regolamento si applica a partire dal 23 agosto 2017.



Disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2017/1410

In vista che con il parere del comitato scientifico della sicurezza dei consumatori (CSSC) ha concluso che le sostanze:
  • 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC);
  • 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo);
  • 3-cloro-2,6- diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo);

sono le fragranze allergizzanti che hanno causato il maggior numero di casi di allergie da contatto negli ultimi anni, la Commissione europea ha disposto, nella normativa che disciplina la produzione dei cosmetici (2), la modifica:
  • dell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (3), introducendo i riferimenti dei numeri d’ordine:
      -) 1380, relativa alla sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4-metilpentil)cicloes-3-ene-1-carbaldeide (HICC);
      -) 1381, relativa alla sostanza 2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (atranolo);
      -) 1382, relativa alla sostanza 3-cloro-2,6-diidrossi-4-metil-benzaldeide (cloratranolo);
  • dell’elenco di quelle il cui uso è vietato nei prodotti cosmetici, salvo entro determinati limiti (4), disponendo la cancellazione della sostanza 3 e 4-(4-idrossi-4- metilpentil)cicloes- 3-encarbaldeide (HICC). La cancellazione in questione decorre solamente a partire dal 23 agosto 2021.



Disposizioni transitorie

Il Regolamento in questione dispone che a decorrere:
  • dal 23 agosto 2019 non possono essere immessi sul mercato dell’Unione;
  • dal 23 agosto 2021 non possono essere messi a disposizione sul mercato dell’Unione;

prodotti cosmetici contenenti una o più delle sostanze vietate dal Regolamento in questione.



Note

(1) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea serie L del 3 agosto 2017 n. 202.
(2) di cui al Regolamento CE n. 1223/2009.
(3) di cui all’allegato II del Regolamento CE n. 1223/2009.
(4) di cui all’allegato III del Regolamento CE n. 1223/2009.


Link ad altri documenti
Regolamento CE n. 1223/2009 aggiornato al 27 luglio 2017.


Allegati
- Regolamento 1410 2017 (file .pdf - 318Kb)


Per informazioni
Stefano Blason
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