L'INAIL, a modifica di proprie precedenti istruzioni, precisa che l'obbligo per il datore di lavoro di effettuare la comunicazione all'Istituto dell'invio in trasferta del proprio personale sussiste solo ed esclusivamente nel caso in cui lo stesso si trovi esposto, nel luogo di lavoro presso il quale è inviato, a rischi diversi da quelli oggetto delle lavorazioni per le quali è già assicurato all'Istituto.
Solo in tale ipotesi ricorre infatti la situazione prevista dall'art. 12 del DPR n. 1124/1965, a norma del quale "i datori di lavoro debbono, altresì, denunciare all'Istituto assicuratore le successive modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione e la cessazione della lavorazione non oltre il trentesimo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate”.
L'obbligo di effettuare la comunicazione resta quindi escluso se il lavoratore inviato in trasferta continua ad eseguire le lavorazioni corrispondenti ai rischi specifici già assicurati all'Inail.
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