In questi giorni sono giunte numerose richieste di chiarimento in merito ad nuovo contratto collettivo nazionale per i dipendenti del settore conciario e della lavorazione della pelle e del cuoio, firmato nel mese di settembre e presentato/sponsorizzato nelle ultime settimane alle aziende associate.
Si ritiene necessario chiarire che tale contratto è stato sottoscritto da Federconcia, una associazione datoriale nazionale estranea al mondo confindustriale, ed un sindacato autonomo CONFIAL, che non risulta essere attivo in questo settore.
UNIC, con la circolare in allegato, ricorda che “il CCNL per gli addetti delle aziende conciarie” firmato con i sindacati di categoria (Filctem CGIL, Femca CISL, Uiltec UIL) il 21 gennaio 2021 è pienamente efficace e rappresenta il contratto leader del settore della concia. Esso è frutto di un’importate opera di negoziazione tra le associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia sul piano datoriale che su quello dei lavoratori, in questo settore.
La rappresentatività, invece, di Federconcia e Confial è del tutto sconosciuta, trattandosi di soggetti che si presentano per la prima volta nel settore della concia; nel caso di Federconcia si tratta addirittura di una organizzazione neonata.
Anche per questo, l’applicazione di un ccnl sottoscritto da parti prive di un’apprezzabile rappresentanza a livello nazionale può comportare conseguenze molto gravose non solo sul fronte del dumping contrattuale: si rischia infatti la perdita e/o l’impossibilità di accedere a tutti i benefici normativi e contributivi (ad es. agevolazioni per le assunzioni) previsti in materia di lavoro. Si ricorda infatti che la fruizione dei medesimi è subordinata al possesso, da parte dei datori di lavoro, del DURC ed al rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Precisiamo infine che non è possibile dare disdetta unilaterale da parte del datore di lavoro del contratto nazionale applicato in corso di validità temporale dello stesso e pertanto fino alla scadenza del medesimo.
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