L’articolo 2, comma 2 bis del D.P.R. 31 maggio 1999 n. 195, introdotto dalla legge finanziaria 2005 ( l. 311 del 30 dicembre 2004), ha previsto che nel caso di adeguamento dei ricavi e compensi nei periodi d’imposta diversi da quello in cui trova applicazione per la prima volta lo studio di settore o la revisione dello stesso, tale adeguamento spontaneo è consentito a condizione che sia versata, entro il termine di versamento del saldo dell’imposta sul reddito, una maggiorazione del 3%, calcolata sulla differenza tra i ricavi e i compensi derivanti dall’applicazione degli studi di settore e quelli annotati nelle scritture contabili.
Per il versamento della maggiorazione sono stati istituiti i seguenti codici tributo:
- 4726 denominato :”Persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, DPR n.195/99”.
- 2118 denominato :” Soggetti diversi dalle persone fisiche – maggiorazione 3% adeguamento studi di settore – art. 2, comma 2 bis, DPR n.195 /99”.
Nel modello “F24” i suddetti codici tributo vanno esposti nella “Sezione Erario” nella colonna “importi a debito” con indicazione quale “anno di riferimento” dell’anno cui si riferisce il versamento.
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