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A19206 05/27/2005
Circolazione e sicurezza stradale. Cronotachigrafo digitale per autocarri ed autobus. Prime informazioni
canale: Trasporti e Circolazione

Il cronotachigrafo è l’apposito apparecchio che misura e registra i tempi di guida, di riposo, di attività e sosta, nonché la velocità degli autocarri aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 t. e degli autobus con più di 8 posti a sedere oltre a quello del conducente.

Con il regolamento (CE) n. 2135/98 (di modifica del regolamento (CE) n. 3821/85)) è stato disposto che l’attuale cronotachigrafo meccanico ed i relativi dischi cartacei vengano sostituiti dal cronotachigrafo digitale e dalle carte elettroniche; secondo la disposizione originaria, il nuovo apparecchio avrebbe dovuto dotare i mezzi di prima immatricolazione a partire dal 5 agosto 2004, successivamente prorogata per motivi tecnici al 5 agosto 2005. Nulla è disposto per i veicoli di precedente immatricolazione, se non quello che in caso di guasto del cronotachigrafo meccanico, questo dovrà essere sostituito con un cronotachigrafo digitale.

Appare utile quindi fornire fin da ora alcune informazioni di natura pratica per prendere conoscenza del nuovo apparecchio, qualora effettivamente la data del 5 agosto 2005 venga rispettata, come voluto dalla Commissione europea; in ogni caso, le informazioni oggi disponibili dovranno necessariamente essere completate dalle istruzioni che verranno successivamente emanate in materia.

Il cronotachigrafo digitale, della dimensione di un’autoradio, avrà una capacità di memoria di registrazione dati pari a 365 giorni e sarà dotato di apposita stampante in grado di fornire agli agenti preposti al controllo una stampa relativa al lavoro del conducente durante la settimana in corso e nell’ultimo giorno della settimana precedente, alla stessa maniera di quanto attualmente previsto in merito alla conservazione dei dischi cartacei a bordo dei veicoli che ne devono essere dotati.

L’obiettivo del regolamento sul cronotachigrafo digitale è quello di rendere sempre più difficili i tentativi di manomissione allo scopo di alterarne i dati, in modo da raggiungere un maggior rispetto delle norme sui tempi di guida e di riposo.

L’innovazione principale di tutto il sistema sarà data dalla scomparsa dei dischi cartacei, rimpiazzati da apposite card dotate di microchip in grado di memorizzare le informazioni necessarie al fine del controllo dei tempi di guida, di riposo, ecc.: sono previste quattro card, una per il conducente (driver-card/Fahrerkarte, secondo le denominazioni in uso ove le istruzioni sulla nuova normativa sono già state diffuse), una per l’impresa (company-card/Unternehmenskarte), una per l’officina abilitata all’installazione/riparazione del cronotachigrafo digitale (workshop-card/Werkstattkarte) ed una per le autorità di controllo (controll-card/Kontrollkarte).

Ogni conducente dovrà essere munito di una propria card elettronica che avrà una memoria sui dati di lavoro (tempi di guida, riposo, ecc.) pari a 28 giorni e conterrà tutti i dati personalizzati dello stesso conducente (generalità, numero della patente di guida, ecc.); la validità di questa card sarà di 5 anni. La carta conducente non sostituirà in nessuna maniera la patente di guida.

Il conducente dovrà inserire la propria card nel cronotachigrafo digitale (dotato di due lettori, uno per il primo conducente e l’altro per il secondo conducente ove previsto) all’inizio del suo periodo lavorativo.

E’ poi prevista una card per l’impresa di autotrasporto merci o persone, anch’essa con una validità di 5 anni; l’impresa dovrà provvedere al periodico scarico dei dati contenuti nel cronotachigrafo digitale a bordo di ogni mezzo in sua disponibilità (e comunque in occasione della sua sostituzione) e conservarli secondo le disposizioni vigenti. Come detto, la memoria massima del cronotachigrafo digitale è di 365 giorni e come tale il download dovrà avvenire prima di questo termine.

Una terza card è quella per le officine abilitate al montaggio, riparazione e sostituzione del cronotachigrafo digitale (denominate centri tecnici ai sensi del DM 11 marzo 2005; si veda la notizia n. A19074 del 16 maggio 2005), una per ogni addetto nell’officina a tali operazioni; la validità di questa card dovrebbe essere solo di 1 anno, ovvero quanto dura l’autorizzazione all’esercizio di tale attività che viene concessa dal Ministero delle attività produttive, previa richiesta per il tramite delle Camere di Commercio territorialmente competenti, che hanno anche il compito della verifica della persistenza dei requisiti ai fini del rinnovo dell’autorizzazione. Il citato DM 11 marzo 2005 stabilisce che i soci, i dirigenti ed il personale del centro tecnico non possono partecipare ad imprese che svolgono attività di trasporto su strada.

Il centro tecnico, prima della sostituzione o del ritiro del cronotachigrafo digitale di un certo veicolo, deve trasferire i dati sul lavoro in esso contenuti, sia per metterli a disposizione dell’azienda di trasporti, sia su un supporto informatico avente funzione di copia di sicurezza. La copia di sicurezza deve essere conservata dal centro tecnico per un anno e poi deve essere distrutta, redigendo nel contempo un apposito documento di riscontro di tale operazione.

Infine, una quarta card è prevista per le autorità di controllo, al fine di effettuare la verifica dei dati memorizzati nel cronotachigrafo digitale, in itinere mediante la stampa di apposito “scontrino”.



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