L’Inail, con circolare n.57 del 24 agosto 2004, commenta la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale, anche alla luce delle note illustrative già diramate dal Ministero del lavoro.
Per quanto di competenza dell’Ente assicuratore la nota conferma le vigenti disposizioni relativamente alla retribuzione imponibile per il calcolo dei premi e delle prestazioni; in particolare:
· Retribuzione imponibile
La base imponibile per il calcolo dei premi dovuti per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali dei lavoratori a tempo parziale si ottiene moltiplicando “la retribuzione oraria superiore” (risultante dal confronto fra la retribuzione oraria minimale e quella tabellare) per le ore complessive da retribuire in base al contratto (comprese, ovviamente, le ore di lavoro supplementare o straordinario).
In particolare:
- la retribuzione oraria minimale è calcolata moltiplicando il minimale giornaliero per le giornate di lavoro settimanale ad orario normale e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanale ad orario normale previste dal contratto collettivo nazionale per i lavoratori a tempo pieno;
- la retribuzione oraria tabellare si determina dividendo la retribuzione annua tabellare prevista dalla contrattazione collettiva nazionale (o, in assenza, territoriale, aziendale o individuale) per le ore annue fissate dalla stessa contrattazione per i lavoratori a tempo pieno.
· Prestazioni
Per l'indennità di inabilità temporanea assoluta, la retribuzione convenzionale oraria, come individuata ai fini della determinazione della base imponibile per il calcolo dei premi, deve essere moltiplicata per il numero delle ore di lavoro settimanali complessive da retribuire in base al contratto di lavoro a parziale orario (ricomprendendo ovviamente nel computo anche le ore di lavoro supplementare o straordinario) e dividendo poi il prodotto per sei.
Nel caso di più rapporti di lavoro, il calcolo delle prestazioni deve essere effettuato in base al computo delle retribuzioni percepite.
Per la rendita, restano fermi il minimale ed il massimale di legge.
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