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A11587 06/07/2004
Ccnl Gomma Plastica: Accordo di rinnovo 2 giugno 2004
canale: Lavoro e Previdenza

Il 2 giugno 2004 la Federazione Gomma Plastica e le Organizzazioni Sindacali nazionali dei lavoratori hanno sottoscritto l'Accordo per il rinnovo del CCNL 15 aprile 2000 per i dipendenti dei settori gomma cavi elettrici ed affini e delle materie plastiche.

In sintesi si evidenziano i punti principali dell'intesa.

Trattamento Economico
L’Accordo di rinnovo prevede, per il biennio 1° giugno 2004 - 31 dicembre 2005, il riconoscimento di un incremento medio mensile di 85,00 euro lordi al livello F, suddiviso il tre quote: la prima, pari a 37,00 euro, con decorrenza 1° giugno 2004; la seconda, di 33,00 euro, a decorrere dal 1° gennaio 2005, e la terza , pari a 15,00 euro, a decorrere dal 1° luglio 2005.

Al personale in forza alla data del 1° giugno 2004 verrà corrisposto un importo forfetario di €.150,00 lorde da erogare con le competenze di giugno 2004.
Tale importo non è considerato utile ai fini dei vari istituti contrattuali nonché del TFR ed è suddivisibile in quote mensili in ragione dei mesi di servizio prestati dal lavoratore nel periodo 1° gennaio-31 maggio 2004, computando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni.

Con la retribuzione del mese di giugno cessa di essere corrisposta l’indennità di vacanza contrattuale, senza alcun recupero di quanto erogato nei mesi di aprile e maggio 2004.

Indennità sostitutiva del premio di risultato
A decorrere dal mese di giugno 2004 l'indennità sostitutiva del premio di risultato di cui al comma 5° dell'art.26, è fissata nei nuovi importi indicati nella tabella di seguito riportata.

Lavoro a tempo parziale
Per le ore prestate in orari diversi da quello inizialmente convenuto (clausola flessibile) deve essere corrisposta al lavoratore una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art.20, comma 2.

Per le ore prestate in più rispetto alla durata della prestazione inizialmente convenuta (clausola elastica) è dovuta al lavoratore una maggiorazione del 10% sulla retribuzione di cui all'art.20, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Per le prestazioni di lavoro supplementare è dovuta al lavoratore una maggiorazione del 16% sulla retribuzione di cui all'art.20, comma 2, comprensiva dell'incidenza degli istituti retributivi contrattuali e legali, indiretti e differiti.

Orario di lavoro
1. Estensione da quattro a sei mesi del periodo per il calcolo dell'orario massimo settimanale di 48 ore.
2. Deroga al riposo minimo di 11 ore nei casi di cambio turno.

Donatori di midollo osseo
E' stato elevato da 2 a 3 il numero dei giorni di permesso retribuiti da concedere ai donatori di midollo osseo per la documentata effettuazione degli accertamenti e del prelievo.

Trattamento in caso di gravidanza e puerperio
Il trattamento di cui al 3° gomma dell'art.41 (integrazione al 100% del trattamento di legge per i primi 5 mesi di assenza) deve essere riconosciuto alla lavoratrice in gravidanza indipendentemente dalla durata della sua assenza dal lavoro.



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