Il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini 29 gennaio 2000 è scaduto il 31 dicembre 2003.
Non essendo ancora intervenuto l’accordo di rinnovo, in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, a decorrere dalla retribuzione afferente il mese di aprile 2004 le aziende dovranno inserire nella busta paga di ciascun lavoratore, con una apposita voce retributiva da denominarsi "Indennità di vacanza contrattuale", gli importi retributivi indicati nelle tabelle riportate negli Allegati.
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