Il mese di dicembre si caratterizza, sotto il profilo delle scadenze di versamento delle accise e delle imposte di consumo per alcune particolarità.
Per i prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 del mese di dicembre, il pagamento dell’accisa deve avvenire entro il giorno 27 dicembre, senza però la possibilità di procedere al versamento unitario con il mod.F24-Accise ed eventualmente alla compensazione. L’uso del mod.F24 é ammesso fino al 18 dicembre.
Inoltre, per l’anno 2003, con riferimento agli oli minerali, ma ad eccezione del gas metano, entro il 27 dicembre, dev’essere effettuato un versamento in acconto dell’imposta relativa ai prodotti immessi in consumo nella seconda metà del mese, pari al 98 per cento dell’accisa dovuta per i medesimi prodotti immessi in consumo dal 1° al 15 dicembre; il conguaglio sarà effettuato entro il 16 gennaio 2004.
Anche per l’imposta di consumo sugli oli lubrificanti e sui bitumi relativa alle immissioni in consumo del mese di dicembre 2003, si dispone che sia versato, entro il 27 dicembre, a titolo d’acconto, il 98 per cento dell’imposta dovuta per i prodotti immessi in consumo nel mese di novembre 2003. Il versamento a conguaglio sarà effettuato entro il 31 gennaio 2004.
|