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A8561 11/04/2003
ENASARCO: nuove aliquote contributive, minimali e massimali dal 1° gennaio 2004
canale: Lavoro e Previdenza

Il Consiglio di Amministrazione dell'Enasarco ha recentemente approvato il nuovo “Regolamento delle Attività Istituzionali” in ottemperanza alle disposizioni impartite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali finalizzate al riequilibrio del bilancio previdenziale dell’Ente.

La delibera dell’Enasarco non è immediatamente operativa e necessita ora dell’approvazione da parte del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Per quanto di più diretto interesse delle ditte preponenti, viene stabilito:

· l'aumento progressivo della contribuzione dall' attuale 11,50% al 13,50% con la seguente gradualità:
- per il 2004 la contribuzione è fissata nel 12,50%;
- per l'anno 2005 la contribuzione raggiungerà il 13,00%;
- dall'anno 2006 la contribuzione sarà del 13,50% a regime.
Il contributo, come lo è attualmente, è a carico paritetico tra preponente ed agente;

· a decorre dal 1° gennaio 2004, l’incremento dei massimali contributivi, rivalutabile annualmente sulla base del tasso d’inflazione, ad euro 24.548/anno per agente monomandatario e ad euro 14.027/anno per agente plurimandatario;

· a decorrere dal 1° gennaio 2005, l’aumento del contributo minimo (minimale), anch’esso rivalutabile, a euro 700/anno per agente monomandatario e ad euro 350/anno per agente plurimandatario.

Il nuovo “Regolamento delle Attività Istituzionali” ai fini pensionistici prevede inoltre:

1. l'introduzione del calcolo contributivo della pensione, per i contributi versati dal 1° gennaio 2004;
2. la riduzione delle pensioni indirette e di reversibilità per cumulo con altri redditi;
3. la possibilità di ottenere un supplemento di pensione, dopo almeno 5 anni dal pensionamento, liquidato una sola volta con prestazione calcolata con il metodo contributivo;
4. l'aumento del trattamento pensionistico per gli agenti che abbiano superato il limite massimo di 40 anni di anzianità contributiva nell'ambito del sistema previgente, in misura del 2% per ogni anno di anzianità eccedente il 40°;
5. la facoltà, per gli agenti con anzianità contributiva non inferiore a 18 anni al 31 dicembre 2003 ma non aventi maturato il requisito di età richiesto per la pensione di vecchiaia, di essere ammessi, a richiesta, alla contribuzione volontaria;
6. la facoltà, per gli agenti che, a causa di mutamento dell'attività professionale, siano obbligati ad iscriversi presso altro fondo di previdenza integrativa obbligatoria per legge, di richiedere il trasferimento a favore di quest'ultimo dei contributi versati, nella misura non superiore al 30%.

I contenuti del nuovo Regolamento costituiscono la risultante di un'incisiva azione, condotta da Confindustria unitamente alle altre organizzazioni imprenditoriali (Confcommercio, Confapi e Confcooperative), nei confronti delle originarie proposte dell'Ente. Tale azione ha in particolare consentito di ottenere tra l'altro:

· l'introduzione per tutti gli agenti del sistema contributivo per il calcolo della pensione, con il metodo del pro-rata, a decorrere dal 1° gennaio 2004;
· l'adozione di criteri di gradualità per gli incrementi delle aliquote contributive;
· un criterio di pariteticità tra imprese ed agenti dell'incremento delle aliquote contributive;
· la conferma del criterio della frazionabilità del contributo minimale.



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