In relazione al versamento del diritto annuale camerale per l’anno 2003, si informa che perverrà in questi giorni, a cura delle locali camere di commercio, un’ apposita comunicazione con le specifiche istruzioni.
Al versamento sono tenute tutte le aziende che risultano iscritte al Registro Imprese al 1° gennaio 2003. Come già stabilito per l’anno precedente il pagamento si effettua tramite compilazione del modello F24 (codice tributo : 3850) .
In ordine ai termini e agli importi da versare da parte dei soggetti iscritti alla Sezione Ordinaria si evidenzia quanto segue:
a) le società di persone (snc, sas) e le imprese individuali pagano un importo pari rispettivamente a 160 € e a 88 € ( con un incremento del 6% rispetto il 2002), entro il 20 giugno 2003.
b) le società di capitali (spa, srl) calcoleranno l’importo in base al fatturato dell’anno precedente, seguendo le istruzioni della relativa tabella . L’importo da versare non potrà superare del 6% quello corrisposto per l’anno 2002. Se dal calcolo tabellare risulta una somma inferiore rispetto a quanto pagato l’anno precedente, si versa la somma inferiore così conteggiata.
Il termine di versamento per le società di capitali è il giorno 20 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (cioè il 20 giugno, se tale periodo coincide, come di norma avviene, con l’anno solare).
I soggetti che, avvalendosi della deroga di legge, approvano il bilancio oltre il termine di quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, devono versare il diritto annuale entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.
Al diritto da corrispondere per la sede principale le imprese che esercitino l’attività economica anche attraverso unità locali dovranno aggiungere un importo, per ciascuna unità, pari al 20% di quello dovuto per la sede principale, fino a un massimo di 120 € . Tale ulteriore versamento va effettuato in favore delle camere di commercio nel cui territorio ha sede l’unità locale.
Ritardi o mancati pagamenti saranno puniti con una sanzione amministrativa variabile dal 10% al 100% dell’ammontare del diritto dovuto.
Tuttavia, per i pagamenti effettuati entro i 30 giorni successivi ai termini sopraindicati, si applica unicamente la maggiorazione dello 0,4 %.
Infine, si segnala che alcune Camere di Commercio hanno deliberato una maggiorazione degli importi base nazionali. L’elenco di tali camere con l’indicazione della relativa percentuale di aumento (nei limiti del 20%) è reperibile nel sito www.infoimprese.it.
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