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A6293 05/15/2003
Inps: maternità anticipata e cessazione del rapporto di lavoro
canale: Lavoro e Previdenza

L’indennità di maternità per interdizione anticipata dal lavoro spetta, anche nel caso di cessazione del rapporto, qualora

· non siano passati più di 60 giorni dalla risoluzione del rapporto, né più di 60 giorni tra un provvedimento di interdizione e l’eventuale proroga;

· l’astensione anticipata autorizzata dalla Direzione Provinciale del lavoro – Servizio Ispettivo sia motivata da gravi complicanze della gravidanza o da preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art.17, c.2 let.a) Dlgs. n.151/01).

In tali circostanze il relativo trattamento economico è erogato direttamente dall'Istituto alle gestanti.

Tale chiarimento, fornito dall’Inps con msg. 28 aprile 2003 n.343, esclude, per il periodo successivo alla cessazione del rapporto, il diritto alla relativa indennità nel caso di
· interdizioni anticipate giustificate dalle condizioni di lavoro ritenute pregiudizievoli alla salute della donna e del bambino;
· interdizioni anticipate nel caso in qui la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni;
· interdizioni prorogate fino a 7 mesi dopo il parto.

La precisazione dell’Inps trova fondamento sulla circostanza che l’interdizione per complicanze nella gestazione è giustificata esclusivamente dalle condizioni fisiche che impedirebbero lo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa.

Le interdizioni collegate alle condizioni di lavoro, invece, sono strettamente connesse al tipo di attività svolta al momento della richiesta. Qualora l’attività cessi, anche successivamente, vengono meno quindi i presupposti alla base del rilascio dei provvedimenti delle Direzioni Provinciali del lavoro.



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