L’Inps, con messaggio n.38 del 24 marzo 2003, fornisce talune precisazioni sui criteri di esposizione dell’indennità di maternità obbligatoria sui mod. DM 10/2.
Ricordiamo che dalla denuncia contributiva relativa al mese di “gennaio 2003” l’importo dell’indennità a carico dello Stato (per l’anno 2003 euro 1.671,76) va evidenziato con un proprio codice rispetto alla quota eccedente che rimane a carico della gestione Inps (v. Notizia n.A3980).
A tal proposito, l’Istituto di previdenza chiarisce che:
· la maternità obbligatoria da indicare a carico dello Stato (cod. M053) comprende l’eventuale interdizione anticipata dal lavoro delle lavoratrici in stato di gravidanza.
Il recupero dell’indennità di malattia, eventualmente corrisposta in attesa del provvedimento d’interdizione anticipata, va effettuato indicando nei Quadri “B/C” del mod. DM 10/2 il codice E775 ed indicando nel Quadro “D” l’indennità di maternità a conguaglio;
· per le somme poste a conguaglio negli anni precedenti non va effettuata alcuna operazione di rettifica, in quanto l’obbligo dell’indicazione separata decorre dal periodo di paga “gennaio 2003”;
· per le astensioni obbligatorie per maternità iniziate nel corso del 2002 e protrattesi nel 2003 si possono verificare le seguenti casistiche:
1. nel corso del 2002 sono già state conguagliate (rigo 53) somme superiori al massimale previsto per detto anno (euro 1.632,58): nell’anno 2003, per lo stesso evento, andrà compilato il solo rigo 53, ancorché le somme poste complessivamente a conguaglio siano inferiori a euro 1.671,76;
2. nel corso dell’anno 2002 sono state conguagliate (rigo 53) somme inferiori a euro 1.632,58: nell’anno 2003, per lo stesso evento, andrà esposto il cod. M053 sino a concorrenza del massimale per il corrente anno (euro 1.671,76) e l’eccedenza nel rigo 53;
· l’onere a carico dello Stato attiene ad ogni singolo evento, con la conseguenza che se nell’stesso anno solare si verificano più astensioni obbligatorie il massimale va valutato singolarmente;
· nel caso di più contestuali rapporti di lavoro part-time, per lo stesso lavoratore in maternità, l’importo da porre a carico dello Stato va ripartito in parti uguali senza riferimento all’orario prestato.
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