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A4677 02/05/2003
Inps: Convenzione di sicurezza sociale tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Slovenia
canale: Lavoro e Previdenza

Dal 1° agosto 2002 sono in vigore la Convenzione di sicurezza sociale tra l’Italia e la Slovenia ed il relativo Accordo amministrativo di applicazione.

La Convenzione italo-slovena
· è stata firmata il 7 luglio 1997 e ratificata con legge n.199 del 27 maggio 1999;
· contiene disposizioni in materia di legislazione assicurativa applicabile, di prestazioni pensionistiche, familiari e di disoccupazione;
· sostituisce integralmente quella stipulata con la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia, già applicata alla Slovenia.

La Convenzione con l’ex Jugoslavia continua a trovare applicazione con i seguenti Stati:
- Repubblica di Bosnia-Erzegovina
- Repubblica Federale di Jugoslavia
- Repubblica di Croazia
- Repubblica di Macedonia.

L’Accordo trova applicazione, per l'Italia, alle legislazioni concernenti:
- l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le gestioni speciali dei lavoratori autonomi;
- i regimi speciali di assicurazione sostitutivi dell'assicurazione generale obbligatoria;
- l'assicurazione per malattia, maternità e tubercolosi;
- l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria;
- le prestazioni familiari.

Solo recentemente l’Inps, con circolare 4 febbraio 2003 n.25, ne ha dettato le prime istruzioni interpretative.
In particolare, l’Istituto di previdenza chiarisce che

· il lavoratore, cittadino italiano o sloveno, dipendente da un'azienda con sede in uno dei due Stati contraenti temporaneamente distaccato nell'altro Stato, può continuare ad essere soggetto alla legislazione dello Stato in cui ha sede l'azienda per un periodo massimo di 36 mesi.
Se il distacco deve protrarsi oltre 36 mesi, il datore di lavoro, col consenso del lavoratore, può chiedere l'autorizzazione alla proroga per ulteriori 36 mesi all'Autorità dello Stato in cui svolge temporaneamente la sua attività che è:
- per l'Italia: il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Dipartimento per le Politiche Sociali e Previdenziali, Via Flavia, 6 - 00100 ROMA;
- per la Slovenia: il Ministero del Lavoro, della Famiglia e degli Affari Sociali (Ministrstvo Za Delo, Druzino In Socialne Zadeve Kotnikova, 5 - 1000 LUBIANA, Slovenia);

· il lavoratore autonomo che esercita abitualmente la sua attività in uno Stato contraente e che temporaneamente va ad esercitarla sul territorio dell'altro Stato, continua ad essere soggetto alla legislazione dello Stato di provenienza per un periodo massimo di 24 mesi, prorogabile per ulteriori 24. Anche il lavoratore autonomo deve chiedere l'attestato e l'autorizzazione alla proroga con le medesime modalità precisate per il lavoratore dipendente;

· il diritto alle prestazioni in denaro per malattia, maternità e tubercolosi, è accertato in base alla legislazione dello Stato di provenienza alla quale il lavoratore continua ad essere assoggettato, applicando, ove occorra, la totalizzazione dei periodi assicurativi italiani e sloveni.
Le prestazioni in questione sono corrisposte direttamente dall'Istituzione dello Stato di provenienza come se il lavoratore svolgesse la sua attività sul territorio di questo Stato.



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