A seguito della notizia n. A3063 del 21 ottobre 2002 relativa alla conversione delle patenti romene, sono pervenute alcune richieste di chiarimento circa la normativa in vigore, che di seguito quindi si provvede a precisare.
La legislazione italiana, art. 135 del nuovo Codice della Strada, stabilisce che i conducenti muniti di patente di guida o di permesso internazionale rilasciati da uno Stato estero possono guidare in Italia veicoli con targa italiana per i quali è valida la loro patente od il loro permesso, purchè non siano residenti in Italia da oltre un anno.
Come tale, diversamente da quanto riportato nella citata notizia n. A3063, trascorso l'anno di residenza in Italia, il soggetto straniero, munito di patente straniera, deve obbligatoriamente procedere alla conversione del suo titolo di guida originario nella patente italiana.
In caso di mancata conversione, da un punto di vista sanzionatorio vengono applicate le medesime ammende previste per la circolazione con patente italiana scaduta, quali il pagamento di una somma da euro 131 ad euro 524, con la sanzione accessoria del ritiro della patente e del fermo amministrativo del veicolo (indipendentemente dalla sua proprietà) per un periodo di due mesi.
Diversi accordi interventi con l'Italia, da ultimo quello con la Romania, consentono di effettuare la conversione senza sostenere gli esami.
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