Con la notizia A995 del 30 aprile 2002 (vedi "riferimenti") è stata segnalata l’istituzione provvisoria di contingenti daziari sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici.
L’applicazione eventuale dei dazi supplementari, prevista al superamento dei contingenti istituiti con il Regolamento 560/2002, ha fin qui indotto le autorità doganali a pretendere dagli importatori l’accensione di apposite garanzie.
La procedura del “daziato sospeso” ha sollevato numerose proteste e la Comunità Europea ha ritenuto opportuno emanare il Regolamento 950/2002, per precisare l’applicabilità dell’articolo 308 quater del Regolamento 2454/93 che prevede l’obbligo di richiedere la garanzia soltanto nel caso in cui il contingente venga dichiarato “critico”.
Un contingente diventa critico quando ne risulti utilizzato il 75% dell’ammontare iniziale.
Si rammenta tuttavia che al di sotto della soglia di criticità scompare l’obbligo del daziato sospeso ma rimane la facoltà delle dogane di chiedere le garanzie.
A tale riguardo, per evitare un’ingiusta penalizzazione degli operatori nazionali, è stato chiesto a Confindustria di intervenire presso l’Agenzia delle Dogane, per suggerire alle dogane italiane di non chiedere la garanzia quando i contingenti non siano critici.
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