L’Enasarco ha modificato il regime sanzionatorio in materia di omesso o ritardato versamento di contributi a favore di agenti e rappresentanti di commercio, previsto dall’art. 40 del Regolamento per le attività Istituzionali della Fondazione Enasarco.
Il regime sanzionatorio Enasarco viene così uniformato a quello degli altri enti previdenziali (previsto dall’art. 116 della legge 23 dicembre 2000 n.388 – Legge finanziaria 2001)
La nuova disciplina si applica anche ai crediti non pagati e accertati al 31 ottobre 2001, ossia alle violazioni denunciate e/o riconosciute unilateralmente o accertate dall’Enasarco, per le quali i contributi e/o le sanzioni siano ancora esistenti, in quanto non saldati alla data del 31 ottobre 2001.
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