A1494 06/07/2002
Disposte le modalità per esportare sfarinati e paste alimentari non conformi al D.P.R. n. 187/2001 (D.M. 26/4/2002).
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore, Commercio estero
|
Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con Decreto del 26 aprile 2002, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 113 del 16/5/02, ha emanato “Disposizioni applicative all’articolo 12, commi 2, 3 e 4 del D.P.R. n. 187/2001, concernente la revisione della normativa sulla produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari”.
Il nuovo provvedimento, che è in vigore dal 31 maggio 2002, in sintesi stabilisce le modalità operative per la produzione e la commercializzazione negli altri Paesi dell'Unione Europea o verso gli altri Paesi contraenti l'Accordo sullo spazio economico europeo, degli sfarinati e delle paste alimentari non conformi alle disposizioni previste dal D.P.R. n. 187/2001.
In particolare l’azienda per poter effettuare dette attività, deve:
- inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali apposita domanda (secondo il fac-simile di comunicazione comprensivo delle modalità di compilazione, riportato nell’allegato 1), al fine di ottenere dallo stesso Ministero specifica autorizzazione alla produzione e alla commercializzazione di detti sfarinati;
- esibire l’autorizzazione ottenuta dal Ministero all’atto dell’operazione doganale;
- inviare al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al completo utilizzo del quantitativo autorizzato ed entro trenta giorni dall’ultima operazione doganale:
- fotocopia del “foglio di scarico” comprovante l’effettiva esportazione degli sfarinati e delle paste alimentari compilato e firmato dalla dogana (allegato 2);
- originale del modello relativo ai quantitativi esportati, ripartiti per Paese di destinazione (allegato 3);
- immagazzinare in appositi locali le materie prime e le sostanze diverse da quelle impiegabili nella produzione di sfarinati e paste alimentari destinati al consumo interno, nonché i prodotti destinati all'esportazione aventi i requisiti diversi da quelli prescritti dalle norme per il consumo interno. Sulla porta di detti locali deve essere affisso un cartello recante, a caratteri ben visibili, la scritta:
"Deposito di materie prime e di prodotti finiti non destinati al mercato nazionale".
- registrare in un apposito “registro di carico e scarico” (secondo le indicazioni previste dal Decreto in questione), le singole materie prime di base e le sostanze che si intendono utilizzare per la fabbricazione degli sfarinati e delle paste alimentari in questione.
Il “registro di carico e scarico” deve essere ordinato in pagine progressivamente numerate e vidimato dall'Ufficio regionale dell'agricoltura competente per territorio.
ABROGAZIONI
Vengono abrogati il D.M. 9 agosto 1969 (modalità per il rilascio dell'autorizzazione a produrre sfarinati, pane e paste alimentari destinati all'esportazione con requisiti diversi da quelli prescritti dalla Legge 4 luglio 1967, n. 580) e il D.M. 5 novembre 1971 (modifica del D.M. 9 agosto 1969).
|
>>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.
|