A1208 05/16/2002
Origine preferenziale e cumulo, negli accordi con Ceuta e Melilla. La Comunità Europea formalizza l’elenco dei paesi che consentono l’applicazione del cumulo
canale: Commercio estero
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Con Ceuta e Melilla, enclave spagnole nel territorio del Marocco, la Comunità Europea ha a suo tempo concordato le regole che definiscono l’origine preferenziale dei prodotti industriali da cui discende l’applicazione del dazio zero nei reciproci scambi commerciali.
Gli accordi siglati prevedono la possibilità di acquisire l’origine anche in base all'applicazione del principio del cumulo delle lavorazioni, in forza degli accordi che la Comunità ha realizzato con tutti i paesi associati o doganalmente collegati alla UE.
In attuazione degli impegni intrapresi la UE ha ora pubblicato l’elenco dei paesi in questione e la natura del cumulo applicabile nei rapporti con Ceuta e Melilla (vedi sotto voce “riferimenti”).
Si rammenta che esistono tre distinte tipologie di cumulo:
1. si ha cumulo bilaterale allorquando il paese trasformatore, ad esempio Ceuta, conferisce l’origine preferenziale senza la necessità di realizzare una trasformazione sufficiente (un tessuto comunitario viene sottoposto a confezione, laddove la trasformazione sufficiente, in base agli accordi attualmente vigenti, sarebbe la confezione a partire da filato);
2. si ha cumulo diagonale quando viene consentito il cumulo tra prodotti originari realizzati in più paesi aderenti agli accordi (ad esempio viene confezionato a Ceuta un tessuto di origine preferenziale della Polonia);
3. si ha cumulo integrale quando viene consentito di ripartire le lavorazioni necessarie ad acquisire l’origine preferenziale (ad esempio la UE trasforma una fibra tessile in filo, inviandola per la tessitura ad un paese terzo che aderendo al sistema consente di aggiungere la propria trasformazione a quella UE. Ne risulta un tessuto che può essere inviato a Ceuta, con certificazione di origine e, pertanto, suscettibile di confezionamento conservando il carattere originario quando rientrerà, nella UE, come prodotto confezionato).
L’applicazione di un criterio di cumulo deve però avvenire all’interno di una zona omogenea.
Il concetto viene chiarito dalla UE con un esempio: un tappeto realizzato a Melilla, con pasta tessile marocchina e fibre polacche, non potrà cumulare i benefici del cumulo integrale (Marocco), con quelli del cumulo diagonale (Polonia). Nel valutare se il prodotto finale sia o non sia di origine preferenziale si dovrà forzatamente considerare come non originarie una delle due componenti.
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