A961 04/23/2002
Mangimi. Modificati gli allegati I, III, V, VI e VII della Legge n. 281/63 (D.M. 6/2/2002).
canale: Normativa Tecnica e Legislazione di settore
|
Il Ministero della Politiche Agricole e Forestali, con Decreto 6 febbraio 2002, pubblicato sulla G.U. n. 59 dell’11/3/2002, ha disposto “Integrazioni e modificazioni agli allegati alla Legge n. 281/63, recante la disciplina della preparazione e del commercio dei mangimi”.
Il nuovo provvedimento, che è in vigore dal 26 marzo 2002, in sintesi dispone modifiche nella Legge n. 281/63, agli allegati:
- I, recante le definizioni;
- III, recante le denominazioni ed indicazioni obbligatorie da riportare nelle etichette per le materie prime per mangimi e per i mangimi composti;
- V, recante i prodotti di cui è vietata l’immissione in commercio;
- VI, recante le deroghe alle norme di confezionamento;
- VII, recante le tolleranze ammesse circa la reale composizione e le indicazioni riportate in etichetta, per:
· le materie prime per mangimi;
· i mangimi composti ad eccezione di quelli per animali familiari;
· i mangimi composti per animali familiari.
Le modifiche di cui sopra si sono rese necessarie a fronte del recepimento della Direttiva CE n. 2000/16.
|
>>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.
|