L'INPS con circolare n. 36 dell'8 febbraio 2002 ha precisato che a decorrere dal 1° gennaio 2002 gli importi settimanali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro per gli apprendisti sono pari a:
- euro 2,75 per lavoratori soggetti anche all'assicurazione Inail,
- euro 2,65 per lavoratori non soggetti all'Inail.
L'onere contributivo a carico dell'apprendista rimane pari al 5,54%. Tale aliquota, si ricorda, va calcolata sulle retribuzioni effettivamente corrisposte senza l'osservanza di alcun minimale.
Per le imprese artigiane la misura del contributo resta fissata in euro 0,02.
Eventuali differenze relative al mese di gennaio potranno essere versate entro il 16 maggio 2002, indicando l'importo nel quadro B/C del modello DM 10/2 con il codice M189 e la dicitura "Diff. Appr." (nessun dato dovrà essere riportato nelle caselle "N. dipendenti", "N. giornate" e "retribuzioni").
Si rammenta che il particolare regime contributivo previsto per gli apprendisti è stato esteso, limitatamente alla quota a carico del datore di lavoro, ad altre categorie di lavoratori ed in particolare:
- assunti con contratto di formazione e lavoro dalle imprese artigiane e da imprese operanti nelle aree del Mezzogiorno;
- ex apprendisti il cui rapporto è stato trasformato a tempo indeterminato (il beneficio è esteso anche alla quota a carico del lavoratore ed è mantenuto per un anno ai sensi dell'art. 21, co. 6, della legge n. 56/87. Se l'azienda rientra nella sfera di applicazione della Cig straordinaria, il contributo a carico del dipendente è pari al 5,84%);
- giovani in possesso di diploma di qualifica conseguito presso un istituto professionale o di attestato di qualifica conseguito ai sensi dell'art. 14 legge n. 845/78 (il beneficio è mantenuto per sei mesi ai sensi dell'art. 22 legge n. 56/87);
- lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ai sensi degli artt. 8, co. 2, e 25, co. 9, della legge n. 223/91 (da rilevare che la Legge Finanziaria 2001, con norma interpretativa, ha indicato che il beneficio contributivo, per le assunzioni a termine, non si applica ai premi dovuti per l'assicurazione obbligatoria infortuni. L'Inail ha inoltre precisato che l'agevolazione non si applica anche alle assunzioni a tempo indeterminato);
- lavoratori, assunti a tempo pieno e indeterminato, che fruiscono del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria per almeno tre mesi anche non continuativi, dipendenti da imprese beneficiarie dell'intervento da almeno sei mesi (il beneficio è previsto per dodici mesi ai sensi dell'art. 4, co. 3, della legge n. 236/93).
In tali fattispecie l'onere contributivo a carico del dipendente deve essere determinato applicando l'aliquota prevista sull'imponibile contributivo con l'osservanza dei minimali.
|