|
Nella Gazzetta Ufficiale del 9 ottobre 2001 è stato pubblicato il decreto legislativo di cui all'oggetto che è entrato in vigore il 24 ottobre scorso.
La disciplina transitoria prevista dall'art. 11, comma 2 recita testualmente "In relazione agli effetti derivanti dalla abrogazione delle disposizioni di cui al comma 1, le clausole dei Contratti collettivi nazionali di lavoro stipulate ai sensi dell'art. 23 della citata legge n. 56 del 1987 e vigenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo manterranno in via transitoria e salve diverse intese la loro efficacia fino alla data di scadenza dei contratti collettivi nazionali di lavoro."
Tale dizione, va interpretata nel senso che le causali contrattuali continuano a mantenere le limitazioni quantitative previste anche se coincidono con ipotesi che, in base alla nuova disciplina non sono soggette a limiti quantitativi.
Ciò comporta la necessità di circoscrivere con la massima precisione la casistica contrattuale, e anche che all'atto dell'assunzione si specifichino con molta attenzione le ragioni per le quali viene stipulato il contratto.
Di conseguenza alla luce delle disposizioni della disciplina transitoria mantengono la limitazione quantitativa prevista dal Contratto collettivo nazionale di lavoro le assunzioni effettuate:
1) per intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
2) per intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
3) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
4) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preavviso, per un periodo massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione;
per quanto individuato ai punti 1), 2), e 3) la disciplina del Contratto collettivo nazionale di lavoro prevede inoltre una durata massima di sei mesi, salvo ipotesi di maggiore durata definite dalla contrattazione integrativa.
L'interpretazione propria dei punti 1), 2), 3) attiene ad eventi non ricorrenti nel tempo in quanto straordinari od occasionali, invece le assunzioni dovute ad intensificazioni temporanee ricorrenti in determinati periodi dell'anno possono essere ritenute conseguenti a fenomeni di stagionalità che ai sensi del decreto consentono assunzioni a termine senza limitazioni quantitative.
Infatti è opportuno ricordare che ai sensi del decreto il termine di stagionalità va inteso nella accezione ampia e non limitato alle attività tabellate nell'elenco allegato al DPR 1525/63.
Sempre secondo quanto previsto dalla disciplina transitoria del decreto si deve ritenere che rimanga in vigore la disciplina sul diritto di precedenza così come regolata dall'art. 54 del Contratto collettivo nazionale di lavoro del Turismo.
Per il settore del turismo sono comunque escluse dal campo di applicazione del decreto le assunzioni dirette effettuate per l'esecuzione di speciali servizi di durata non superiore ai tre giorni, art. 10 comma 3, fattispecie già prevista dal terzo comma dell'art. 23 della legge 56/87, ora abrogato.
|