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05416 07/31/2001
Per i regimi doganali di perfezionamento attivo e passivo decentrate le competenze autorizzatorie. In quasi tutti i casi di lavorazione per conto gli operatori non dovranno più rivolgersi al Ministero e potranno chiedere l’autorizzazione direttamente alla propria dogana
canale: Commercio estero

In forza delle recenti modifiche alla regolamentazione comunitaria dei regimi doganali economici, in particolare i nuovi criteri di valutazione delle condizioni economiche che devono preesistere alla concessione del regime, il Direttore dell’Agenzia delle Dogane, a fare data dal 18 luglio scorso, ha proceduto ad una radicale semplificazione delle competenze autorizzatorie.
Sia le autorizzazioni di accesso al TPP, (merci inviate in lavorazione in paesi esterni alla Comunità Europea), sia quelle al TPA (lavorazioni in Italia per conto di committente estero), vengono ora delegate alla amministrazione doganale periferica.
Per il TPP la Dogana competente per territorio, in relazione al luogo ove sono conservate le scritture contabili di controllo, per parte del titolare del regime; per il TPA le dogane territorialmente competenti in relazione al luogo in cui saranno effettuate le operazioni di perfezionamento, o la prima di tali lavorazioni, in caso di lavorazioni successive.
Analogamente vengono delegate alle dogane periferiche le competenze ad autorizzare proroghe e modifiche.
Rimangono avocati al Ministero:
1) il perfezionamento passivo tessile economico (Reg. CEE 3036/94) che resta nella competenza del Mincomes;
2) il perfezionamento passivo previsto dall’art.147, paragrafo 2, del Codice Doganale Comunitario (incorporazione di prodotti comunitari merci ottenute fuori UE);
3) il perfezionamento attivo relativo a prodotti ittici e agricoli.



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