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La normativa generale in materia di apprendistato stabilisce che l’imprenditore ha facoltà di occupare nella propria azienda un numero di apprendisti non superiore al 100% dei dipendenti specializzati e qualificati in servizio presso
l’azienda stessa (art. 2 della legge n.25 del 1955).
Il Ministro del Lavoro ha ritenuto che tale limitazione non operi nei confronti degli imprenditori artigiani, ai quali invece si applica il solo art.4, 1° comma, della legge n.443 del 1985 (legge quadro per l’artigianato) che stabilisce i limiti dimensionali delle imprese artigiane dei diversi settori produttivi, distinguendo la composizione della forza lavoro in relazione ai rapporti ordinari e a quelli di apprendistato.
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