La legge 20 novembre 2000 n. 336 ha disposto il ripristino a decorrere dal 2001 della festività nazionale del 2 giugno, data di fondazione della Repubblica.
Viene così modificata la legge 5 marzo 1977 n. 54 che aveva disposto lo spostamento della celebrazione della festa nazionale della Repubblica alla prima domenica di giugno;cessa pertanto per le aziende l’obbligo di corrispondere il trattamento compensativo già previsto dalla richiamata legge per le festività nazionali soppresse e la disciplina relativa al giorno del 2 giugno è quella legale e contrattuale propria delle ricorrenze festive.
In ordine ai principali riflessi contrattuali che derivano dal ripristino della predetta festività per i lavoratori dipendenti dalle imprese edili industriali si evidenzia quanto segue.
- Il trattamento economico sostitutivo per le festività soppresse, da riconoscere al personale operaio in misura di 8 ore di retribuzione da calcolare su paga base,indennità territoriale di settore,indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed E.D.R., senza accantonamento alla Cassa Edile ed al personale impiegato in misura di compenso aggiuntivo pari ad 1/25 della retribuzione mensile, rimane in vigore solo per la festività soppressa del 4 novembre;
- per la festività del 2 giugno al personale operaio va corrisposta la normale retribuzione per le festività in misura di 8 ore di retribuzione calcolate su paga base,indennità territoriale di settore,indennità di contingenza, elemento economico territoriale ed E.D.R.,con applicazione della percentuale del 18,5% di accantonamento alla Cassa Edile e della percentuale del 4,95% per riposi annui;nessun trattamento aggiuntivo per l’anno 2001 è invece dovuto agli impiegati, poichè si tratta di lavoratori retribuiti in misura fissa mensile e la ricorrenza festiva cade di sabato;
- la prestazione lavorativa eventualmente resa nella giornata del 2 giugno sarà retribuita con le maggiorazioni previste per il lavoro festivo;
- il monte ore annuo di permessi individuali retribuiti a disposizione degli operai e degli impiegati rimane immutato, in attesa di eventuali nuove determinazioni delle parti contrattuali.
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