Si sono svolte in data 9 e 11 aprile presso la sede di Federmeccanica la sesta e la settima sessione di trattative tra la delegazione Federmeccanica-Assistal, con l'assistenza della Confindustria, e le Segreterie Generali di Fim-Fiom-Uilm.
Nel corso degli incontri Federmeccanica ha proposto di negoziare aumenti retributivi dei minimi di cui una parte assorbibile da quote di salario già corrisposte a livello aziendale, con quantità e modalità da definire nel corso della stessa trattativa. Tale proposta è stata dichiarata impraticabile dalle organizzazioni sindacali.
Le stesse, di contro, si sono dichiarate solo disponibili alla definizione di incrementi retributivi percentualmente più elevati fino al quinto livello e più contenuti per i livelli superiori. Ciò, ovviamente, comporterebbe un appiattimento retributivo.
La trattativa, esaurita la fase esplorativa e pur in presenza delle notevoli distanze riscontrate nelle due posizioni, riprenderà giovedì 19 aprile.
Si rammenta con l'occasione che in attuazione del Protocollo 23 luglio 1993, qualora non si pervenga all’accordo di rinnovo del CCNL dei metalmeccanici, a decorrere dalla retribuzione afferente il mese di aprile 2001 le aziende dovranno inserire nella busta paga di ciascun lavoratore, con una apposita voce retributiva da denominarsi “Indennità di vacanza contrattuale”, gli importi retributivi rilevabili nelle tabelle allegate. Tali importi sono stati calcolati sulla base del tasso di inflazione programmato per l’anno 2001, pari all’1,7%, così come indicato nel DPEF per gli anni 2001-2004.
La voce “Indennità di vacanza contrattuale”, si computa ai fini degli istituti di retribuzione diretta ed indiretta, e del T.f.r., al pari dei minimi contrattuali.
Gli importi indicati nelle allegate tabelle dovranno essere corrisposti soltanto fino alla stipula dell’accordo di rinnovo ed in mancanza di questo, fino alla retribuzione afferente il mese di giugno.
Si riporta in Approfondimenti il testo della norma del Protocollo del 23 luglio 1993 che disciplina l'erogazione di detta indennità.
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