04080 12/13/2000
Legge 20 novembre 2000, n. 336 - Ripristino della festività del 2 giugno - C.c.n.l. 8 giugno 1999 per l’industria metalmeccanica e della installazione di impianti (art. 5, disciplina generale, sezione terza, e artt. 7 e 6, disciplina speciale, parte rispettivamente prima e terza).
canale: Lavoro e Previdenza
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La legge n. 336 del 20 novembre 2000 (pubblicata in G.U. n. 273 del 22 novembre 2000), stabilisce che “a decorrere dal 2001 la celebrazione della festa nazionale della Repubblica ha nuovamente luogo il 2 giugno di ciascun anno, che pertanto viene ripristinato come giorno festivo”.
Considerato che la trattativa per il rinnovo del contratto nazionale aveva avuto quale tema principale l’orario di lavoro, con particolare riferimento alla quantità di prestazione lavorativa annua, in occasione della firma del testo del C.c.n.l. 8 giugno 1999, avvenuta il 18 novembre 1999, Federmeccanica-Assistal e Fim, Fiom, Uilm in coerenza con tale presupposto, con un’apposita Dichiarazione Comune sottoscritta dalle parti, concordarono: “in caso di eventuali provvedimenti di ripristino di festività di cui alla legge 5 marzo 1977, n. 54, i richiamati permessi annui retribuiti saranno ridotti fino a concorrenza".
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2001 i permessi annui retribuiti di cui all’art. 5, disciplina generale, sezione terza, del vigente C.c.n.l. sono ridotti di 8 ore.
E' opportuno che le aziende diano comunicazione ai dipendenti di quanto sopra.
Si fa riserva di fornire le ulteriori indicazioni operative che saranno emanate da Federmeccanica.
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