Con il recente decreto legislativo n. 99, del 30 marzo 2000, sono state recepite alcune proposte avanzate dalla Commissione Dogane di Confindustria e dalle Associazioni delle case di Spedizione Internazionale.
Il provvedimento è in particolare intervenuto sul problema dei ritardati pagamenti dei diritti doganali, nei casi in cui detti pagamenti vengano effettuati a valere sui conti di debito degli operatori autorizzati al “pagamento periodico e/o differito” dei diritti doganali.
In tali casi le pretese erariali sono comunque garantite da apposita fideiussione o equivalente garanzia reale o personale e non esiste quindi consistente pericolo per lo Stato.
Ciò ha portato ad un sostanziale alleggerimento del sistema sanzionatorio, precedentemente basato su una sanzione pari al 30% della somma non pagata in tempo utile.
Con il nuovo sistema la sanzione sarà pari ad un quindicesimo della stessa, per ogni giorno di ritardo, sino al quindicesimo giorno successivo alla scadenza del debito d’imposta (dopo il quindicesimo giorno dovrebbe pertanto scattare nuovamente la precedente sanzione del 30%).
Rimane ferma anche la possibilità di utilizzare l’istituto del ravvedimento operoso, se l’irregolarità viene corretta spontaneamente dal contribuente prima di essere contestata in sede di accertamento.
Va anche sottolineato come la modifica in questione avrà effetto anche sui procedimenti non ancora definiti con l’Amministrazione Finanziaria.
|