Home >> Notiziario


[ Notiziario per Data ] [ Notiziario per Macroargomento ]


02764 04/13/2000
Lavoro Notturno: prime indicazioni di Federchimica sulla nozione di “lavoratore notturno” e sua applicazione al personale turnista.
canale: Lavoro e Previdenza

Il D.lgs. 532/99 definisce lavoratore notturno qualsiasi lavoratore svolga, in via non eccezionale, durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario normale secondo le norme definite dal c.c.n.l. In difetto di disciplina collettiva la norma considera lavoratore notturno colui che svolge lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi.

Per verificare l’applicabilità della normativa ai lavoratori turnisti del settore che svolgono attività anche in turno notturni, alla luce dell’interpretazione data dal Ministero, si deve verificare se:

a) il c.c.n.l. abbia quantificato la “parte” di lavoro svolta nella fascia individuata come notturna;

b) in assenza di disciplina contrattuale il lavoratore svolga lavoro notturno per un minimo di 80 giorni lavorativi l’anno.

Tenuto conto che il ccnl dell’industria chimica non disciplina la quantità di lavoro che deve essere svolta nella fascia individuata per essere considerata come notturna, Federchimica sostiene che la normativa in questione non debba essere automaticamente applicabile ai lavoratori turnisti, dovendosi invece verificare il requisito relativo agli 80 giorni minimi all’anno di lavoro notturno.

Su questo aspetto ci riserviamo un ulteriore approfondimento anche alla luce degli orientamenti degli altri settori industriali caratterizzati dalla presenza di lavoratori turnisti.



>>> Questo è solo un estratto. Per vedere la notizia completa entra nel sito della tua Associazione.


[ Notiziario per Data ] [ Notiziario per Macroargomento ]